Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27237 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 27237 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
SENTENZA
sul ricorso 20317-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-controricorrente –
R.G.N. 20317/2022
COGNOME.
Rep.
P.U. 9/04/2024
7/07/2022 Indennità Covid-19. Presupposti.
giurisdizione
per la cassazione della sentenza n. 242 del 2022 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 17 marzo 2022 (R.G.N. 580/2021).
Udita la relazione della causa, svolta in udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha c oncluso per l’accoglimento del ricorso.
Udito, per la ricorrente, l’avvocato NOME COGNOME, in sostituzione, per delega verbale, dell’avvocato NOME COGNOME , che ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.
Udita , per il controricorrente, l’avvocat a NOME COGNOME, che ha ribadito le conclusioni formulate nel controricorso.
FATTI DI CAUSA
1. -La COGNOME NOME COGNOME, il 2 aprile 2020, ha chiesto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’indennità COVID -19, prevista dall’art. 28 del decreto -legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento comunicato il 12 maggio 2020, ha respinto l’istanza, rilevando che la COGNOME COGNOME non era iscritta a d alcuna RAGIONE_SOCIALE speciale, come prescrive, invece, la disciplina invocata.
Il 3 giugno 2020, la COGNOME COGNOME ha formulato istanza di riesame, rigettata dall’Istituto il 22 giugno 2020 sulla base del rilievo che, solo il 22 aprile 2020, in epoca successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 18 del 2020, è stata presentata domanda d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE commercianti.
COGNOME ha quindi instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini, che ha accertato e dichiarato il suo diritto di percepire l’indennità COVID -19 per i mesi di marzo e aprile 2020 e ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a erogare tale indennità, pari all’impo rto di Euro 1.200,00, maggiorato d’ interessi e rivalutazione monetaria.
Il giudice di prime cure ha osservato che l’istanza del 22 aprile 2020 retroagiva al primo marzo 2020 e che, pertanto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la lavoratrice doveva considerarsi iscritta alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commercianti.
-Con la sentenza n. 242 del 2022, depositata il 17 marzo 2022, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’originaria domanda, con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che, sulla scorta della lettera della legge e della necessità di formulare un’attendibile previsione della spesa , la norma si applica soltanto ai lavoratori già iscritti alla RAGIONE_SOCIALE speciale.
-La COGNOME NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza d’appello .
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza (art. 375, primo comma, cod. proc. civ.).
-In prossimità dell’udienza, sia la ricorrente che il controricorrente hanno depositato memoria illustrativa (art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.).
-All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto oralmente le sue conclusioni motivate e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.l. n. 18 del 2020 e dell’art. 84, comma 4, del decreto -legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel negare i requisiti per la concessione dell’indennità, senza considerare che, alla data del 17
marzo 2020, la ricorrente era iscritta a tutti gli effetti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commercianti, in virtù della domanda presentata il 22 aprile 2020 con effetto dal primo marzo 2020, e aveva provveduto a versare i contributi anche per il mese di marzo 2020. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avrebbe contestato la decorrenza dell’iscrizione dal primo marzo 2020 e neppure il regolare pagamento dei contributi anche per il mese di marzo 2020.
Né si potrebbe ipotizzare, nel caso di specie, alcun abuso del diritto. Il contegno abusivo sarebbe contraddetto dalla sostanziale continuità dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE commercianti, interrotta solo per un brevissimo arco di tempo per il mutamento dell’assetto della società familiare.
2. -Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020.
La Corte di merito, contra legem , non avrebbe tenuto conto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020. La domanda del 22 aprile 2020 avrebbe dovuto essere considerata tempestiva sotto ogni profilo, in quanto destinata a ricadere nel periodo di sospensione, e comunque non darebbe luogo a una nuova iscrizione, ma a «una mera annotazione sul registro delle imprese in ordine al mutamento della denominazione della società in cui operava la lavoratrice autonoma» (pagina 23 del ricorso per cassazione).
-Le censure, che possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 3 e 4).
3.1. -I motivi sottopongono al vaglio di questa Corte una questione eminentemente interpretativa e non si sostanziano in una richiesta di riesame del materiale probatorio già acquisito al processo.
Devono essere condivise le considerazioni svolte dalla parte ricorrente a supporto dell’ammissibilità (pagine 1 e 2 della memoria illustrativa).
3.2. -Né si ravvisa l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 -bis cod. proc. civ., delineata dal controricorrente sul presupposto che la sentenza d’appello sia conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità e che l’impugnazione non offra elementi di sorta per mutare tale orientamento.
La questione, che i motivi di ricorso prospettano, investe una normativa recente e non è stata ancora scandagliata in sede di legittimità, come anche la parte ricorrente ha rimarcato (pagina 2 della memoria illustrativa).
L’eccezione sollevata, nell’adombrare un diritto vivente, muove, dunque, da una premessa fallace.
4. -Le doglianze, nel merito, si rivelano infondate.
5. -L’art. 28, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 riconosce un’indennità di 600,00 Euro, per il mese di marzo 2020, ai «lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell ‘ Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della RAGIONE_SOCIALE separata di cui all ‘ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, «è erogata dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l ‘ anno 2020» (art. 28, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 18 del 2020).
L’art. 84, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 conferma l’erogazione dell’indennità anche per il mese di aprile 2020, nel medesimo ammontare di Euro 600,00, a favore dei «soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell ‘ indennità di cui all ‘ articolo 28 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
6. -L’art. 28 del d.l. n. 18 del 2020, collocato nel Capo II, recante «Norme speciali in materia di riduzione dell ‘ orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori », s’inquadra in una vasta gamma di misure volte a «contenere gli effetti negativi che l ‘ emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese» (premessa del decreto-legge).
Fra tali misure si annoverano anche le indennità per professionisti e lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), per i lavoratori del settore agricolo (art. 30).
7. -Le previsioni dell’art. 28 del d.l. n. 18 del 2020 sono univoche nel valorizzare, ai fini della concessione dell’indennità, un indice formale, che si correla all’iscrizione alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria.
Secondo il dato testuale, che non può essere pretermesso nell’interpretazione del testo di legge (art. 12 delle preleggi) , l’iscrizione deve sussistere alla data di entrata in vigore del decreto -legge e non rileva, in senso contrario, che la legge non puntualizzi ‘già iscritti’.
Il participio passato ‘iscritti’ di per sé evoca, anche senza la specificazione ‘già’, un requisito che deve preesistere all’entrata in vigore della disciplina in esame.
Anche dalla disamina delle disposizioni concernenti le altre indennità (artt. 27, 29 e 30 del d.l. n. 18 del 2020) emerge che la normativa cristallizza e conferisce rilievo alla situazione di fatto che si
riscontra allorché sopravviene il decreto-legge (cfr., a tale riguardo, le notazioni svolte a pagina 8 del controricorso).
A questa situazione allude anche la disposizione che estende la concessione dell’indennità anche al mese di aprile 2020, ribadendo i medesimi presupposti stabiliti dall’art. 28 del d.l. n. 18 del 2020.
La scelta legislativa, confermata anche nelle successive proroghe della misura, è nitida nel richiedere un ‘iscrizione attuale ed effettiva alle Gestioni speciali.
Un requisito così connotato, nel caso di specie, non si rinviene.
Né il presupposto di cui si discorre può essere surrogato da un’iscrizione postuma e dalla fictio iuris della retrodatazione (pagina 9 del controricorso), a fronte di un dato letterale cristallino e in carenza di ogni elemento testuale e teleologico che corrobori una lettura più ampia.
A un requisito che la legge intende in chiave oggettiva e riconoscibile erga omnes , nel contesto di una disciplina imperativa, non può supplire nemmeno l’asserito contegno concludente dell’Istituto in ordine all’accoglimento della domanda d’iscrizione e di retrodatazione.
Neppure giova richiamare la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi.
Tale sospensione, peraltro applicabile ai procedimenti in corso (pagina 10 del controricorso), non potrebbe attribuire a una domanda presentata soltanto il 22 aprile 2020 l’idoneità a integrare il requisito ineludibile di una iscrizione effettiva e attuale alla data del 17 marzo 2020.
Inoltre, a l momento dell’entrata in vigore del decreto -legge devono essere riscontrati tanto il requisito positivo dell’iscrizione alle Gestioni speciali quanto quello negativo della mancata titolarità di pensioni o della mancata iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Identico dev’essere, dunque, il parametro temporale di riferimento e, anche da questo punto di vista, il requisito dell’attualità e
dell’effettività dell’iscrizione non può che essere inteso in senso rigoroso, in quanto finalizzato a consentire una verifica contestuale ed esaustiva della coesistenza di tutti i presupposti di legge, senza dare àdito a discrepanze di sorta.
8. -Il dato letterale converge con la ratio che ispira la disciplina in esame, finalizzata a fronteggiare una situazione di eccezionale emergenza, indissolubilmente legata a un periodo ben determinato (cfr., su tale punto, anche la sentenza impugnata, a pagina 3).
Si coglie, dunque, la ragion d’essere della modulazione temporale prescelta dal legislatore.
Nel delimitare la platea di lavoratori bisognosi di peculiare sostegno, il legislatore ha identificato un requisito puntuale, ancorato a un indice tassativo, l’iscrizione alle Gestioni speciali , al momento di entrata in vigore del decreto-legge, in concomitanza con il culmine della crisi.
La scelta adottata è il frutto di una valutazione discrezionale non manifestamente irragionevole, che non presta il fianco alle censure d’incostituzionalità adombrate dalla ricorrente.
Il criterio selettivo , enucleato in modo tutt’altro che arbitrario e incongruo, tipizza una condizione meritevole di tutela, per le ripercussioni pregiudizievoli della pandemia.
Per altro verso, tale criterio, in virtù della sua connotazione oggettiva, obbedisce a evidenti esigenze di prevedibilità e di certezza, ancor più imperiose in un contesto di drammatica emergenza.
L ‘adozione di un criterio oggettivo, d’immediato ed agevole riscontro, si prefigge anche di destinare le limitate risorse disponibili a vantaggio di coloro che versino in una situazione di effettiva difficoltà e che, dalla battuta d’arresto delle attività lavorative, abbiano patito pregiudizio , secondo l’ id quod plerumque accidit .
In questa prospettiva, il legislatore, all’art. 28, comma 2, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 18 del 2020, contempla un accurato controllo
dell’osservanza dei limiti di spesa e prefigura anche stringenti meccanismi correttivi.
9. -Una diversa opzione ermeneutica, che svincoli l’erogazione dell’indennità dalla preesistenza dell’iscrizione e annetta rilievo anche a iscrizioni successive, retrodatate per l’occasione, si porrebbe in contrasto con la lettera della legge e affievolirebbe il nesso di necessaria correlazione con l’esigenza di porre rimedio alle criticità derivanti dal periodo di emergenza pandemica.
A tacer d’altro, una interpretazione indebitamente estensiva del requisito in esame propizierebbe condotte abusive e condurrebbe a svilire il carattere oggettivo del presupposto prescritto dalla legge, dando la stura a un processo d’imprevedibile incremento della spesa.
Che, in concreto, l’intento abusivo debba essere escluso (cfr., in tal senso, anche pagina 4 della memoria illustrativa della ricorrente) non è circostanza decisiva: la legge, invero, non postula alcuna verifica del coefficiente psicologico di chi rivendica l’indennità, ma appronta un meccanismo generale e astratto e, proprio per fugare il rischio d’incertezze applicative, introduce un criterio chiaro e disancorato da valutazioni soggettive.
Questa è il fulcro della ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Neppure è decisiva la circostanza che, al fine precipuo di far fronte agli eventuali scostamenti dal limite di spesa, già sia stato introdotto un congegno di controllo costante e di automatica rimodulazione, in quanto la legge non richiede alcuna verifica circa l’effettiva compromissione delle risorse disponibili.
L’argomento che evoca anche l’esigenza di scongiurare il rischio di spese non preventivate è svolto ad abundantiam , rispetto alle notazioni che s’incentrano sul dato letterale e sistematico.
Quel che rileva è che, nel caso di specie, non sia soddisfatto un requisito imprescindibile e che questo requisito risponda a una ragione giustificatrice apprezzabile.
Le prescrizioni della legge devono essere vagliate nella generalità e nell’astrattezza che le contraddistingue.
-La decisione impugnata, pertanto, è conforme a diritto, in quanto si fonda sulla corretta interpretazione della legge e sul dirimente rilievo dell’insussistenza del requisito dell’ effettiva iscrizione alle Gestioni speciali al momento dell’entrata in vigore delle previsioni del decreto-legge.
-Il ricorso, in definitiva, dev’essere rigettato.
-Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente prodotta.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione