Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23760 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
Oggetto: Pubblico impiego – operai RAGIONE_SOCIALE – indennità chilometrica
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO COGNOME
AVV_NOTAIO rel-
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14554/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME , domicilio PEC: EMAIL;
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, con cui domicilia all’indirizzo PEC EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 604/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 01/04/2022 R.G.N. 995/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 e 27/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 604/2022, la Corte d’Appello di Bari in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto resa dal Tribunale di Bari, ha escluso che nella specie trovasse applicazione l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2020, e ha accolto in parte la domanda proposta da NOME COGNOME, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 C.I.R.L. vigente per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e agraria RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, il pagamento, per il periodo 9 maggio 2016-19 febbraio 2017, RAGIONE_SOCIALE‘indennità chilometrica ragguagliata ai chilometri percorsi per raggiungere da Monopoli- da qualificarsi quale centro di raccolta – i luoghi ove ha svolto l’RAGIONE_SOCIALE lavorativa (impianto irriguo e Uffici RAGIONE_SOCIALE siti nella INDIRIZZO Margiotta presso il Comune di Conversano) nonché quelli relativi al rientro a Monopoli.
La Corte d’Appello ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento al lavoratore RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.466,05 oltre interessi legali come per legge.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, prospettando quattro motivi.
Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
L’adunanza camerale si è svolta in data 18 giugno 2024 e, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sospensione di tutte le RAGIONE_SOCIALE disposta dal Presidente Aggiunto RAGIONE_SOCIALEa Corte a causa RAGIONE_SOCIALEa situazione verificatasi nel palazzo RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, è proseguita in data 27 giugno 2024 come da provvedimento del Presidente in data 19 giugno 2024.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione del principio ‘ iura novit curia ‘, ex art. 113, cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quale la qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘Ente, art. 360, n.5, cod. proc. civ.
Assume la ricorrente che il giudice di appello in violazione del principio ‘ iura novit curia’, ex art 113 cod. proc. civ., ha omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l’esame circa la corretta qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il sig. COGNOME NOME e l’RAGIONE_SOCIALE. Tale corretta qualificazione, a sua volta, non poteva prescindere dall’esame sulla natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘ente datore di lavoro, anch’esso omesso.
1.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la Corte d’Appello, lungi dal discostarsi dal principio per cui «nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto» (art. 113, comma 1, c.p.c.), ha indicato nella l.r. n. 3 del 2010 la fonte del diritto alla quale ricondurre l’applicabilità agli attuali controricorrenti RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di tipo privatistico. E l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa fonte normativa, insieme agli elementi fattuali accertati, integra gli estremi di una motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, tutt’altro che meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria.
Il fatto che la Corte d’Appello abbia anche sottolineato l’indubbia contraddizione, nella difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di negare l’applicabilità di contratti collettivi di lavoro da lei stessa continuativamente applicati (tant’è che la controversia è insorta sulla diversa interpretazione di quei contratti) nulla toglie e nulla aggiunge alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, i n relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria del 07.12.2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art 23 del CIRL RAGIONE_SOCIALE di categoria del 10.06.2014. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 comma 2 lett. L Cost.; violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001.
Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e il relativo CIRL RAGIONE_SOCIALE di categoria, perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva RAGIONE_SOCIALEo Stato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, comma 2, lett. l), Cost., essendo riconducibile alla materia «ordinamento civile» e vincolando anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata. Ribadisce che RAGIONE_SOCIALE è un ente pubblico non economico, il che determina l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, in forza di quanto espressamente disposto all’art. 1, mentre il comma 2 specifica che per pubbliche amministrazioni si intendono anche «gli enti pubblici non economici regionali».
In definitiva, secondo la ricorrente, i rapporti di lavoro in esame sono riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quanto intercorrono con un ente pubblico e sono attuati al fine di soddisfare fini istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘Ente.
Strettamente connesso al secondo è il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.: la violazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40 -bis del d.lgs. n. 165/2001.
Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL RAGIONE_SOCIALE di categoria del 10.6.2014».
RAGIONE_SOCIALE sostiene che la natura pubblicistica del rapporto non consente di applicare l’invocato istituto RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione di una indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione di secondo livello privatistica ed in violazione dei principi fondamentali dettati dagli artt. 2, 40 e 40 -bis del d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, in cui la rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa parte datoriale è riservata all’ARAN.
I suddetti motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione tra di loro, sono infondati.
4.1. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il ‘RAGIONE_SOCIALE, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro e da quelle sul collocamento’» (Cass. n. 6193/2023).
E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo
determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).
A seguito del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la l.r . RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, istitutiva RAGIONE_SOCIALEa «RAGIONE_SOCIALE», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si applica il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE».
In sostanza, mentre agli operai già dipendenti RAGIONE_SOCIALEa Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali», agli operai assunti dall’RAGIONE_SOCIALE, di cui alla lettera b) del precedente comma 2 (tra i quali l’attuale controricorrente, come esposto nel controricorso e non specificamente contestato), «si applica il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria».
Ma anche a livello RAGIONE_SOCIALE è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7 -bis , del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale
prevede: «per gli addetti ai lavori agricoli e RAGIONE_SOCIALE assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-RAGIONE_SOCIALE, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione RAGIONE_SOCIALE e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro privatistico un rappresentante RAGIONE_SOCIALEe regioni».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il moRAGIONE_SOCIALEo, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
4.2. Più precisamente, sui limiti RAGIONE_SOCIALEa compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, quindi, alla legislazione speciale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023).
Si è quindi statuito – e qui si intende ribadire – che «l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico». Di conseguenza, «il richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, prima parte al ‘contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale’ va inteso
come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza RAGIONE_SOCIALEe regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di fatto RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti mansioni superiori».
4.3. Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca -sulla base di una legge RAGIONE_SOCIALE che la prevede – l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il « trattamento economico ivi previsto » (rimborso chilometrico). Sicché, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che « si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai RAGIONE_SOCIALE operano » (Cass. n. 6193/2023 cit.).
4.4. Sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 3 del 2010 da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 45 del 2012.
Infatti, l’art. 23 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 3 del 2010, un comma (2quinquies ), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, RAGIONE_SOCIALE‘agenzia si applica il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridicoeconomico e assicurativo-previdenziale».
Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 RAGIONE_SOCIALE‘analogo comma 2 -quinquies ), occorre considerare che il citato art. 32 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto
privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’RAGIONE_SOCIALE avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e RAGIONE_SOCIALEe confederazioni alle quali esse aderiscono».
Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 78/2010; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, legge 196/2009, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
L’art. 6 d.l. n. 78 del 2010, sarebbe ostativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa de qua, atteso che l’RAGIONE_SOCIALE rientra nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, la qualifica pubblica di quest’ultima e il relativo assoggettamento ai vincoli pubblicistici di spesa non può non riverberarsi sui singoli rapporti di lavoro anche laddove disciplinati in maniera difforme da un CCNL di natura privatistica.
La Corte di merito disattendendo il divieto d’interpretazione analogica RAGIONE_SOCIALEe norme eccezionali, di cui all’art. 14 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi, ha esteso i casi di esclusione di applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui al comma 12 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.l. n. 78/2010.
Il motivo è infondato, perché non tiene conto del fatto che le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio RAGIONE_SOCIALE, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non
è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale – si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.).
In definitiva, la semplice invocazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario, dandosi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte suprema di cassazione il 18 e il 27 giugno 2024.
La Presidente NOME COGNOME