Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15031 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15031 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24732-2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
– ricorrente –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE TARANTO, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 537/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 27/11/2019 R.G.N. 30/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 24732/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 05/02/2025
CC
1. Con ricorso al Tribunale di Taranto il dott. NOME COGNOME medico della medicina legale dei servizi dell’Asl di Taranto, anche addetto alla medicina fiscale presso la Asl TA dipartimento di prevenzione UO di Manduria, chiedeva che fosse accertato il suo diritto a percepire le indennità per ogni visita fiscale effettuata con l’utilizzo del mezzo proprio, oltre al rimborso del costo di un quinto di litro del prezzo medio di carburante, domanda quest’ultima che, successivamente, veniva rinunciata; conseguentemente, chiedeva la condanna dell’Asl a corrispondergli le somme dovute da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU.
Il Tribunale di Taranto dichiarava il diritto del ricorrente al rimborso forfettario per le visite fiscali effettuate con condanna dell’Asl al pagamento della somma di euro 25.110,00 in ragione di euro 10,00 per ogni visita fiscale effettuata, oltre accessori per il periodo gennaio 2009- gennaio 2012.
A sostegno della pronuncia di accoglimento il Tribunale motivava nel modo seguente: ‘l’accordo regionale per la medicina generale dell’8/10/2007 in attuazione di quanto previsto con l’accordo collettivo nazionale del 23/03/2005 all’articolo 51 prevede espr essamente ‘Ai medici incaricati a tempo indeterminato spettano, qualora si avvalgono del proprio automezzo per l’effettuazione di visite fiscali ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, i corrispettivi indicati dal Ministero del lavoro….’ ‘Ebbene tali corrispettivi sono stati indicati con decreto del Ministero del lavoro differenziando chiaramente un rimborso forfettario fisso per visita fiscale fuori dal perimetro urbano, ma nei 20 km pari ad euro 10 in aggiunta all’indennità chilometric a.’
Il Tribunale, pertanto, preso atto della prova in ordine all’effettuazione di visite di controllo fuori dal perimetro urbano
di Manduria, ma nei 20 km dalla stessa, condannava l’Asl al pagamento del rimborso forfettario fisso per le visite fiscali.
L’azienda sanitaria locale proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado.
La Corte distrettuale, in riforma integrale della sentenza del Tribunale, accoglieva l’appello e rigettava le domande proposte dal ricorrente.
Rilevava la Corte la erroneità della equiparazione effettuata dal giudice di primo grado tra la posizione del ricorrente, quale medico in servizio presso la medicina fiscale in forza di una convenzione a tempo indeterminato con l’Asl di 24 ore settimanali con una retribuzione mensile forfettariamente determinata, con quella del tutto diversa dei medici INPS.
Al riguardo, veniva richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass n 20808/2016 e Cass. n. 4862/1993), secondo cui nessun compenso aggiuntivo spetta al medico incaricato delle visite di controllo, stante la disciplina dettata dal D.P.R. 22/7/96 n. 484 (art 14 lett. e, commi 1 e 2 e dal D.P.R. 270/2000 in uno all’art 39 Accordo Integrativo Regionale 11/12/2003). Aggiungeva la Corte che una diversa interpretazione come quella accolta dal Tribunale si sarebbe risolta di fatto in una indebita duplicazione di corrispettivi, posto che nessun compito ulteriore rispetto all’effettuazione delle fisiche fiscali era svolto dal COGNOME.
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione assistito da tre motivi, resistito da controricorso di ASL Taranto.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del d.p.r. 22 luglio 1996 n. 484 all. m., del d.p.r. 28 luglio 2000, n. 270, art. 14 in uno all’articolo dell’accordo integrativo regionale dell’08/10/2007 in attuazione di quanto previsto con l’accordo collettivo nazionale del 23/03/2005, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. L’indennità rivendicata spetterebbe anche in caso di visite eseguite su richiesta delle pubbliche amministrazioni per il periodo successivo al 2008.
Ad avviso del ricorrente, presupposto dell’erogazione dell’indennità è che la visita fiscale sia eseguita a seguito di una richiesta di un datore di lavoro tenuto al pagamento di un corrispettivo, ossia che il datore di lavoro eroghi all’azienda sanitaria il relativo costo.
Ciò posto, il ricorrente contesta la pronuncia della Corte nella parte in cui ha escluso il diritto del Lanzo, stante la circostanza che gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale i cui oneri restano, comunque, a carico delle aziende sanitarie locali.
Questa soluzione, ad avviso del ricorrente, non è più condivisibile o giustificabile alla luce della sentenza n. 207/2010 della Corte costituzionale, nella misura in cui l’intervento del giudice delle leggi ha posto il costo della prestazione a carico dell’amministrazione richiedente per cui, allo stato attuale, le visite fiscali sui pubblici dipendenti effettuate dalla Asl sono per il datore di lavoro pubblico a titolo oneroso e non gratuito.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. 22 luglio 1996 n. 484 all. m, d.p.r. 28 luglio 2000 n.270, art. 14. in uno all’articolo 51 dell’Accordo
Integrativo Regionale dell’08/10/2007 in attuazione di quanto previsto con l’accordo collettivo nazionale del 23/03/2005 in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’indennità rivendicata costituisce duplicazione della retribuzione ordinaria. In particolare, ai sensi dei d.p.r. 22 luglio 1996 n.484 allegato m., art. 14 e d.p.r. 28 luglio 2000 n. 270, che disciplinano il trattamento economico dei medici incaricati a tempo indeterminato, è previsto alla lettera e) il riconoscimento, oltre alla retribuzione, dell’indennità chilometrica e del rimborso forfettario.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 c.c., dell’articolo 97 Costituzione in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 3 c.p.c..
Al riguardo, il ricorrente ritiene contrastanti con le norme indicate la condotta dell’amministrazione che fino al 2008 ha riconosciuto il rimborso forfettario revocandolo dal gennaio 2009 senza alcuna motivazione.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione e sono infondati.
Nel caso di specie, la ASL ha erogato al ricorrente il rimborso delle spese di benzina di cui al d.P.R. n. 22 luglio 1996, n. 484, art. 14 lett. e), primo comma, ma non gli ha corrisposto l’indennità contemplata dal secondo comma della stessa disposizione, e successive analoghe disposizioni di cui al d.P.R. n. 270/2000 e all’art. 39 Accordo regionale Integrativo dell’11.12.2003, approvato con d.G.R. n. 566/2004.
4.1. Il d.P.R. 22 luglio 1996, n.484 – Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell’art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato
dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996, all. M, art. 14, lett. e) (Indennità chilometrica) – e il d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), all. N, art. 14, lett. e) (Indennità chilometrica) – dispongono che:
“Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta, qualora si avvalgono del proprio automezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento di attività al di fuori dei presidi della Azienda, un rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché adeguata assicurazione dell’automezzo”;
“Per visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente al medico che effettua la visita spettano per gli spostamenti i corrispettivi indicati dal Ministero del Lavoro da porsi a carico del datore di lavoro e ricevuti dalla Azienda, sempreché il mezzo di trasporto sia stato fornito dal medico stesso”.
4.2. In linea con tali fonti, si pone anche l’Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici della medicina generale, ex DPR 270 del 28.07.2000, relativo agli istituti normativi ed economici riservati alla trattativa regionale (approvato con la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2004, n. 566), che, all’art. 39 (visite fiscali), ha previsto, a sua volta, che: “Ai Medici incaricati a tempo indeterminato spettano, qualora si avvalgono del proprio automezzo per l’effettuazione di visite fiscali a carico del datare di lavoro ai sensi dell’art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, i corrispettivi indicati dal Ministero del Lavoro. Tali emolumenti non sono tassabili ai fini IRPEF, trattandosi di rimborso per spese di trasporto”.
4.3. Va premesso che, in tema di trattamento normativo ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale, i
d.P.R. che recepiscono gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 hanno natura regolamentare, onde il giudice di legittimità può conoscere, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli allegati vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e può procedere direttamente all’interpretazione dei medesimi in base ai criteri fissati dall’art. 12 delle preleggi (Cass. nn. 7615 del 2004, 9721 del 2005, 10467 e 19511 del 2006, n.12109 del 2007, n. 9171 del 2013).
4.4. Alla stregua della disciplina normativa i corrispettivi di cui al secondo comma fanno espresso riferimento alle sole “visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente” (con analoga disposizione, anche l’art. 39 dell’Accordo integrativo regionale dispone che essi spettano in caso ” di visite fiscali a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300″). Soprattutto è previsto che i corrispettivi siano quelli “…da porsi a carico del datore di lavoro e ricevuti dalla Azienda”. Presupposto della erogazione dell’indennità di cui al secondo comma è, dunque, che la visita fiscale sia eseguita a seguito di richiesta di un datore di lavoro tenuto al pagamento di un corrispettivo.
4.5. Ciò posto deve osservarsi che questa Corte si è già espressa sul tema controverso con le sentenze n.17019 del 2006 e n. 20808/2016, confermando la soluzione del giudice di merito, secondo cui il compenso in questione non può essere erogato per gli accertamenti medico-legali richiesti dalla pubblica amministrazione, perché il citato art. 14 lo subordina alla duplice condizione della incidenza del corrispondente onere a carico del datore di lavoro richiedente e della ricezione del correlativo importo da parte dell’Azienda. In tale occasione, è stato dunque escluso che tra i compensi dovuti ai medici
incaricati dalle unità sanitarie locali per l’attività di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori subordinati rientri il corrispettivo per l’uso del mezzo proprio in occasione di visite fiscali disposte su richiesta di enti pubblici.
4.6. Né una diversa soluzione è giustificabile alla luce della sentenza n. 207/2010 della Corte Costituzionale, intervenuta sulla normativa sopravvenuta.
Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 207/2010, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
nella parte in cui aveva aggiunto, all’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 5- bis, il quale aveva stabilito che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrassero tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri fossero a carico delle aziende sanitarie («5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali»);
nella parte in cui aveva aggiunto all’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 5- ter, il quale vincolava una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, destinandola a sostenere il costo di una prestazione che non poteva essere qualificata come livello essenziale di assistenza (<>, si ponesse in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.. La seconda disposizione si poneva, invece, in contrasto con l’art. 119 Cost., ledendo l’autonomia finanziaria delle Regioni.
4.8. I commi 5-bis e 5-ter tendevano a far rientrare anche gli oneri per le visite fiscali nei confronti dei dipendenti pubblici tra quelli a carico delle aziende sanitarie locali, con l’ulteriore previsione, a decorrere dall’anno 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di una quota di finanziamento destinata a tali scopi, ripartita fra le regioni; gli accertamenti sarebbero stati effettuati “nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo”. L’intervento del Giudice delle leggi, che ha dichiarato illegittime le norme anzidette, ha evidenziato che le Regioni non devono essere poste nelle condizioni di dover integrare il fondo sanitario regionale con proprie risorse finanziarie per sostenere il costo di una prestazione che deve essere posta a carico della Pubblica Amministrazione richiedente.
4.9. Tali considerazioni avvalorano la conclusione che i costi per visite fiscali richieste dal datore di lavoro pubblico non possono gravare sui bilanci delle ASL, sicché, anche a voler ritenere che l’intervento della Consulta abbia inciso sulla questione qui controversa, occorre comunque che sussista l’ulteriore
condizione richiesta dagli accordi citati, che fanno riferimento ai compensi ‘ricevuti’ dall’Azienda.
La ricorrenza di detta condizione postula un accertamento di fatto, al quale non si fa cenno ne’ nella sentenza impugnata ne’ negli scritti delle parti.
Anche il terzo motivo è infondato.
Occorre ribadire l’orientamento consolidato secondo cui anche al rapporto convenzionale si applica il principio alla stregua del quale la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale, per cui è nulla qualsiasi previsione con cui, a fronte di una disciplina dell’accordo collettivo nazionale, la singola azienda preveda trattamenti diversi neppure se di miglior favore (cfr. Cass. n. 29137/2022; Cass. n. 11566/2021).
Il diritto, pertanto, se escluso dalla disciplina nazionale, non può sorgere per il solo fatto che l’azienda l’abbia (erroneamente) riconosciuto in passato.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3 .500,00 per compensi professionali ed in € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione