Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27631 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27631 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15459-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/09/2023
CC
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 389/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/05/2022 R.G.N. 339/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’appello di NOME COGNOME e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del predetto, della somma di €. 720,32 a titolo di differenze sull’indennità chilometrica computata ai sensi dell’art. 54 del c.c.n.l. idraulico forestale 2010/2012, anziché ai sensi dell’art. 7 CIR 2008/2011.
La Corte territoriale ha ritenuto: che nella fattispecie oggetto di causa trovasse applicazione l’art. 54 del c.c.n.l. idraulico -forestale 2010/2012, che regola specificamente la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai ed il rimborso delle spese da questi sostenute in relazione all’utilizzo di mezzi propri per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, rimborso commisurato ad un quinto del costo della benzina super per ogni chilometro percorso; che la materia rimessa dal contratto nazionale alla RAGIONE_SOCIALE decentrata fosse altra e riguardasse, non l’utilizzo del mezzo proprio da parte degli operai e il relativo rimborso, bensì il trattamento di ‘missioni e trasferte’ di cui all’art. 16 del c.c.n.l.; che quest’ultima disposizione è infatti espressamente ri chiamata dall’art. 2, lett. f) del c.c.n.l. che individua le materie delegate alla
RAGIONE_SOCIALE decentrata; che lo stesso contratto integrativo regionale fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative (legittimamente) introdotte dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, tra cui deve ritenersi compresa l’indennità chilometrica che ha natura retributiva, in quanto erogata in misura fissa e continuativa e ‘calibrata sul maggior di sagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore’; che le somme specificamente richieste in ricorso non sono state contestate dal RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il lavoratore ha resistito con controricorso. È stata depositata memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., nell’interesse di COGNOME NOME nonché dichiarazione di revoca della domiciliazione per il giudizio di cassazione presso l’AVV_NOTAIO.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 6, c.c.n.l. Lavoro Idraulico RAGIONE_SOCIALE e Idraulico Agrario 2010 -2012; dell’art. 7, commi 2 e 3 del RAGIONE_SOCIALE per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 20082011; dell’art. 2, comma 9, lett. f) c.c.n.l. di settore 2010 -2012; dell’art. 20 del C.I.R. RAGIONE_SOCIALE 2008 -2011; dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene: che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente disatteso il dato letterale inequivoco dell’art. 54, comma 6, del c.c.n.l. vigente, che qualifica espressamente come ‘rimborso’ l’indennità chilometrica richiesta; che in c onseguenza dell’erronea qualificazione della citata voce
come compenso di natura retributiva, anziché restitutoria, il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto la stessa ricompresa nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 20 del C.I.R. vigent e; che l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla Corte di merito (Cass. n. 4603 del 2015) era riferito ad un diverso e risalente contratto collettivo (c.c.n.l. 1994-1997, art. 52), privo della espressa precisazione RAGIONE_SOCIALE cui ‘il rimborso chilometric o di cui al 4° comma costituisce una mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro’, dichiarazione confermata dall’art. 7 del C.I.R. ai sensi del quale il rimborso forfettario non si computa sulle mensilità aggiuntive e non è soggetto a tassazione; che la voce in questione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, non è sottratta alla RAGIONE_SOCIALE decentrata a cui l’art. 2, comma 9 lett. f), demanda la materia delle ‘diverse modalità di rimborso spese’; che ugualmente errata è l’affermazione contenuta nella sentenza d’appello, in base alla quale il contratto integrativo sarebbe precedente rispetto al contratto collettivo nazionale, atteso che l’art. 7, comma 2, del C.I.R. è stato oggetto di accordo sotto scritto dalle parti il 30.3.2011, qualche mese dopo la sottoscrizione del c.c.n.l., il che chiarisce quale sia stata la comune intenzione delle parti.
Secondo il RAGIONE_SOCIALE, l’interpretazione data dalla sentenza impugnata alle disposizioni sopra richiamate violerebbe gli artt. 1362 e ss. c.c., avendo la Corte preferito all’interpretazione basata sulla lettera dei contratti e sulla comune intenzione delle parti, risultante anche dal comportamento successivo delle stesse, una interpretazione sistematica fondata su presupposti errati e su disposizioni contrattuali non più vigenti.
Il ricorso è infondato e si richiamano le argomentazioni di cui ai precedenti di questa Corte ( ex plurimis Cass. n. 6831/2023; Cass. n. 6832/2023; Cass. n. 6833/2023; Cass. n. 6926/2023; Cass. n. 6928/2023; Cass. n. 9194/2023; Cass. n. 9239/2023) emessi su analoghe fattispecie, che questo Collegio condivide e
intende porre a fondamento della decisione in mancanza di elementi che ne impongano una rivisitazione.
Occorre premettere che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione (Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019).
Deve inoltre ribadirsi che, RAGIONE_SOCIALE l’orientamento consolidato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cod. civ., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche “in pejus” senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso RAGIONE_SOCIALE. (v. Cass. n. 19351 del 2007; Cass. n. 12098 del 2010; Cass. n. 5651 del 2021).
Si è precisato, su un piano più generale, come nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la comune intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento “al senso letterale delle parole”, atteso che la natura di detta RAGIONE_SOCIALE, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione
dell’interdipendenza di molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preambolo, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell’azienda l’uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile nella materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall’art. 1363 c.c. (v. Cass. n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione).
Nel caso in esame, si discute dei rapporti tra il c.c.n.l. Lavoro Idraulico RAGIONE_SOCIALE e Idraulico Agrario 2010 -2012 e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011 (C.I.R.), dovendosi individuare la disciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ai lavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopo di raggiungere il posto di lavoro.
Al riguardo, l’art. 54 del c.c.n.l. vigente all’epoca dei fatti, prevede: ‘L’azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall’azienda, d’intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L’individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l’economicità l’azienda. Qualora l’azienda non provveda a quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal
singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto l’orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. In virtù di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro ‘.
Il RAGIONE_SOCIALE ha provveduto al pagamento del rimborso chilometrico nei confronti dell’attuale controricorrente non RAGIONE_SOCIALE i criteri dettati dall’art. 54 del c.c.n.l. bensì in base a quanto previsto dal C.I.R. che, all’art. 7, ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza (‘Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. Qualora i lavoratori (compresi i capo operai e capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero RAGIONE_SOCIALE le sottoelencate fasce di percorrenza . Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l’effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall’orario effettuato, non produce effetti sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell’art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell’imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione’).
11. Sul piano sistematico si rileva che il contratto collettivo nazionale, all’art. 2 del c.c.n.l., esclude dalla RAGIONE_SOCIALE decentrata le materie già disciplinate a RAGIONE_SOCIALE nazionale (‘resta esclusa dalla competenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE di materie definite nel CCNL’) e, nella medesima disposizione, elenca in modo tassativo le materie delegate alla RAGIONE_SOCIALE decentrata (‘Le materie rinvi ate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti’). L’elenco di tali materie contenuto nell’art. 2, comma 9, comprende alla lettera f), ‘il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di r imborso spese (art. 16)’ .
L’art. 16 del c.c.n.l., la cui rubrica è ‘Missioni e Trasferte’, stabilisce: ‘Le spese per viaggio, vitto e alloggio ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a RAGIONE_SOCIALE regionale o aziendale’.
Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate, ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle ‘missioni e trasferte’ di cui all’art. 16 cit., cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo ai ‘mezzi di trasporto’ per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell’art. 15 e dell’art. 54 del c.c.n.l., quest’ultimo dedicato agli operai.
L’art. 2, comma 9 lett. f) e l’art. 16 del c.c.n.l. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla RAGIONE_SOCIALE decentrata quella delle ‘Missioni e trasferte’ e l’art. 16 riconosce alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la facoltà di dettare una diversa disciplina su ‘Missioni e trasferte’.
Non solo quindi l’art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE quella relativa ai ‘mezzi di trasporto’ per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all’art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l’espressione ‘diverse modalità di rimborso spese’ contenuta nell’art. 2, comma 9 lett. f), come riferita al rimborso per l’uso del mezzo di trasporto privato (come preteso dal RAGIONE_SOCIALE, v. ricorso) in quanto quest’ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l’art. 16; inoltre, l’espressione ‘diverse modalità di rimborso spese’, che si ritrova nella lett. f), è identica a quella contenuta nel
medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire ‘diverse modalità di rimborso spese’, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a RAGIONE_SOCIALE nazionale. Né utili riferimenti si ritrovano nell’art. 7 del contratto integrativo. Quest’ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l’utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all’art. 54 cit.
In tale contesto, la precisazione contenuta nel comma 6 dell’art. 54 c.c.n.l. per cui il ‘rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro’ , non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla RAGIONE_SOCIALE decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell’art. 2 cit., può esercitarsi la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Non appare in alcun modo dirimente l’osservazione del RAGIONE_SOCIALE sulla novità della clausola pattizia di cui a ll’art. 54, comma 6, c.c.n.l. e sul suo significato ‘letteralmente inequivoc(o)’ ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti, con conseguente irrilevanza di quanto già statuito da questa S.C. nella sentenza n. 4603 del 2015, perché ‘ri ferito ad un altro risalente contratto collettivo (CCNL 1994-1997, art. 52) che non conteneva la espressa dichiarazione, presente ed oggetto di pattuizione invece nel CCNL vigente (all’art. 54, 6° comma) RAGIONE_SOCIALE cui ‘il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro’.
18. Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi un profilo di inammissibilità, poiché la parte ricorrente non ha adempiuto
all’onere imposto dall’art. 369, co mma 2, n. 4, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, non risultando depositato il c.c.n.l. previgente che si assume privo della clausola ora oggetto del comma 6, dell’art. 54 c.c.n.l. vigente e la cui novità sarebbe rilevante ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti.
Peraltro, l’assunto del RAGIONE_SOCIALE ricorrente non trova conferma nel precedente di legittimità richiamato anche nella sentenza di appello. La pronuncia di questa Corte, Cass. n. 4603 del 2015, concerne i c.c.n.l. 1994/1997 e 1998/2002 e nella fattispecie ivi esaminata il RAGIONE_SOCIALE ricorrente aveva prospettato (col RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso) la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 52 CCNL 1994/1997, 52 e 54 CCNL 1998/2002, 11 CIR 1998/2002 e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, per la natura di rimborso di spesa dell’indennità chilometrica, in virtù della sua dipendenza causale dall’uso di mezzo proprio del lavoratore, in via alternativa e subordinata alla mancata fornitura di un mezzo di trasporto (per il raggiungimento del luogo di lavoro a distanza superiore a 2 km dal centro di raccolta) dal datore di lavoro, come sua obbligazione principale ai sensi degli artt. 52 CCNL 1994/1997 e 54 CCNL 1998/2002 e della corrispondenza tra le spese sostenute dal dipendente per l’esecuzione o in occasione del lavoro e la somma corrispostagli dal datore (pure variabile, a seconda del prezzo della benzina e dei km. percorsi): espressamente qualificata rimborso e mera restituzione di somme anticipate dal primo per conto del RAGIONE_SOCIALE dall’art. 54, u.c. CCNL 1998/2002′.
La dicitura contenuta nel comma 6 del citato art. 54 non è quindi nuova, ma era già presente nel c.c.n.l. 1998/2002, e non ha rappresentato un ostacolo, nella sentenza n. 4603 del 2015, al riconoscimento della natura retributiva della citata indennità chilometrica (pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro), motivato in base all’accertamento in fatto eseguito dai giudici di appello ‘in
ordine alla continuità di corresponsione, per la prestazione dell’attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, alla predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, alla sua autonomia dall’effettiva entità dell’esborso del lavoratore, non tenuto a presentare documentazione di spesa, alla sua erogazione in egual misura e in ogni caso ad ogni singolo lavoratore’. Analogo accertamento è contenuto nella sentenza oggi impugnata (che ha ribadito come l’indennità chilometrica è ‘erogata in somma fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, in base a un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro’) e ciò consente di confermare anche l’ul teriore argomento sistematico utilizzato dalla Corte di merito e fondato sulla previsione dell’art. 20 del C.I.R. che fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Non ricorre quindi la dedotta violazione delle disposizioni dei contratti collettivi e ciò comporta il rigetto del ricorso.
La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U., n. 23535 del 2019).
Si evidenzia che la liquidazione delle spese è compiuta RAGIONE_SOCIALE i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147 poiché le prestazioni professionali (memoria di parte controricorrente ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.) risultano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, risalente al 23.10.2022 (v. Cass., S.U. n. 33482 del 2022 e precedenti ivi richiamati).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2023