Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32451 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32451 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14152-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/10/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 322/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/03/2022 R.G.N. 289/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di NOME COGNOME, operaio forestale specializzato, dipendente del RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE, intesa all’accertamento del diritto all’indennità chilometrica quale prevista dall’art. 54 del contratto nazionale di categoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE Agrario 2010/2012, in luogo della indennità liquidata in misura inferiore ex art. 7 del RAGIONE_SOCIALE integrativo RAGIONE_SOCIALE ( da ora C.I.R.) per gli addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria 2008/2011, e alla condanna del RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione della maggior somma a tale titolo richiesta, oltre accessori;
la Corte territoriale ha ritenuto: che nella fattispecie oggetto di causa trovasse applicazione l’art. 54 del c.c.n.l. idraulico -forestale 2010/2012, che regola specificamente la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai ed il rimborso delle spese da questi sostenute in relazione all’utilizzo di mezzi propri per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, rimborso commisurato ad 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro percorso; che la materia
rimessa dal contratto nazionale alla RAGIONE_SOCIALE decentrata fosse altra e riguardasse, non l’utilizzo del mezzo proprio da parte degli operai e il relativo rimborso, bensì il trattamento di ‘missioni e trasferte’ di cui all’art. 16 del c.c.n.l.; che que st’ultima disposizione è infatti espressamente richiamata dall’art. 2, lett. f) del c.c.n.l. che individua le materie delegate alla RAGIONE_SOCIALE decentrata; che lo stesso contratto integrativo regionale fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative (legittimamente) introdotte dalla RAGIONE_SOCIALE, tra cui deve ritenersi compresa l’indennità chilometrica che ha natura retributiva, in quanto erogata in misura fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha depositato controricorso illustrato con memoria;
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 6, c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Agrario 2010 -2012; dell’art. 7, commi 2 e 3 del RAGIONE_SOCIALE per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 20082011; dell’art. 2, comma 9, lett. f) c.c.n.l. di settore 2010 -2012; dell’art. 20 del C.I.R. RAGIONE_SOCIALE 2008 -2011; dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.. Secondo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente la Corte territoriale avrebbe
ingiustificatamente disatteso il dato letterale inequivoco dell’art. 54, comma 6, del c.c.n.l. vigente, che qualifica espressamente come ‘rimborso’ l’indennità chilometrica richiesta, ed in conseguenza dell’erronea qualificazione della citata voce come compenso di natura retributiva, anziché restitutoria, il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto la stessa ricompresa nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 20 del C.I.R.. In particolare, parte ricorrente denunzia che l’interpretazione data d alla sentenza impugnata alle disposizioni sopra richiamate violerebbe gli artt. 1362 e ss. c.c., avendo la Corte preferito all’interpretazione basata sulla lettera dei contratti e sulla comune intenzione delle parti, risultante anche dal comportamento successivo delle stesse, una interpretazione sistematica fondata su presupposti errati e su disposizioni contrattuali non più vigenti;
in via preliminare, deve respingersi, perché infondata l’eccezione sollevata nel controricorso e in memoria reiterata, di produzione tardiva, in quanto effettuata solo nel giudizio di cassazione, dei contratti collettivi su cui le censure si fondano . Invero, l’ onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. con esclusivo riferimento al giudizio di cassazione (v. Cass. n. 4350 del 2015; n. 6255 del 2019) e detto onere può dirsi soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c. c. (v. anche Cass. n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione); un
analogo onere non è imposto nel giudizio di merito nel quale, ove si ritenesse indispensabile l’acquisizione del testo integrale del contratto collettivo, si potrebbe fare ricorso all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio (v. Cass. n. 14527 del 2021, in motivazione);
3. nel merito il ricorso è manifestamente infondato;
3.1. ritiene infatti il Collegio di dare continuità all’orientamento di questa Corte (Cass. n.9239/2023, 9194/2023, 6928/2023, 6926/2023, 6833/2023, 6832/2023, 6831/2023, 3918/2023, 2996/2023), al quale si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. , che ha confermato la correttezza della soluzione ermeneutica adottata dalla decisione impugnata. In tali precedenti il giudice di legittimità, nell’esercizio del sindacato in funzione ‘paranomofilattica’ che la nuova formulazione del n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., come modificato dall’art. 2 del d.gs. n. 40 del 2006, gli ha attribuito limitatamente ai contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in fattispecie in fatto sovrapponibili a quelle in esame, ha condiviso la interpretazione delle disposizioni collettive fatta propria dalla Corte distrettuale. In particolare il giudice di legittimità ha premesso che per orientamento consolidato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cod. civ., prorogare l’efficacia
dei contratti nazionali e derogarli, anche “in pejus” senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso RAGIONE_SOCIALE. Ha quindi precisato, su un piano più generale, come nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la comune intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento “al senso letterale delle parole”, atteso che la natura di detta RAGIONE_SOCIALE, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione dell’interdipendenza di molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preambolo, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell’azienda l’uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile nella materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall’art. 1363 c.c. (v. Cass. n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione);
3.2. in relazione al tema in controversia, attinente ai rapporti tra il c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE Agrario 2010 -2012 ( art. 54) e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i lavoratori addetti ai lavori di
sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 20082011 (C.I.R.), -al fine di individuare la disciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ai lavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopo di raggiungere il centro di raccolta, il giudice di legittimità, all’esito della ricognizione della disciplina RAGIONE_SOCIALE di riferimento ( artt. 2, 16 e 54 c.c.n.l., art. 7 C.I.R.), ha ritenuto che dalla sequenza delle disposizioni richiamate ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emergeva come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenesse alle ‘missioni e trasferte’ di cui all’art. 16 cit., cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo ai ‘mezzi di trasporto’ per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell’art. 15 e dell’art. 54 del c.c.n.l., quest’ultimo dedicato agli operai. Invero è stato osservato che l ‘art. 2, comma 9 lett. f) e l’art. 16 del c.c.n.l. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla RAGIONE_SOCIALE decentrata quella delle ‘Missioni e trasferte’ e l’art. 16 riconosce alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la facoltà di dettare una diversa disciplina su ‘Missioni e trasferte’ e che non solo quindi l’art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE quella relativa ai ‘mezzi di trasporto’ per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all’art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l’espressione ‘diverse modalità di rimborso spese’ contenuta nell’art. 2, comma 9 lett. f), come riferita al rimborso per l’uso d el mezzo di trasporto privato in quanto quest’ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l’art. 16; inoltre,
l’espressione ‘diverse modalità di rimborso spese’, che si ritrova nella lett. f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contrat ti integrativi di stabilire ‘diverse modalità di rimborso spese’, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a RAGIONE_SOCIALE nazionale;
3.3. in questa prospettiva è stata quindi esclusa l’applicabilità dell’art. 7 del contratto integrativo atteso che q uest’ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l’utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all’art. 54 cit.; in tale contesto, la precisazione contenuta nel comma 6 dell’art. 54 c.c.n.l. per cui il ‘rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro’, è stata ritenuta insufficiente ad ammettere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla RAGIONE_SOCIALE decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell’art. 2 cit., può esercitarsi la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . E’ stato inoltre escluso che potesse avere rilievo l’osservazione del RAGIONE_SOCIALE sulla novità della clausola pattizia di cui all’art. 54, comma 6, c.c.n.l. e sul suo significato inequivoco ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti, con conseguente irrilevanza di quanto già statuito da questa
RAGIONE_SOCIALE nella sentenza n. 4603 del 2015, perché riferito ad un diverso sistema di regole contrattuali;
3.4. al riguardo, deve anzitutto rilevarsi un profilo di inammissibilità, sollevato anche nel controricorso poiché la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere imposto dall’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, non risultando depositato il c.c.n.l. previgente che si assume privo della clausola ora oggetto del comma 6, dell’art. 54 c.c.n.l. vigente e la cui novità sarebbe rilevante ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti;
3.5. in ogni caso, come evidenziato nei richiamati precedenti, l’ assunto del RAGIONE_SOCIALE ricorrente non trova conferma nella pronuncia di questa Corte, Cass. n. 4603 del 2015, concernente i c.c.n.l. 1994/1997 e 1998/2002; nella fattispecie ivi esaminata infatti il RAGIONE_SOCIALE aveva prospettato (col RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso) la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 52 CCNL 1994/1997, 52 e 54 CCNL 1998/2002, 11 CIR 1998/2002 e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, per la natura di rimborso di spesa dell’indennità chilometrica, in virtù della sua dipendenza causale dall’uso di mezzo proprio del lavoratore, in via alternativa e subordinata alla mancata fornitura di un mezzo di trasporto (per il raggiungimento del luogo di lavoro a distanza superiore a 2 km dal centro di raccolta) dal datore di lavoro, come sua obbligazione principale ai sensi degli artt. 52 CCNL 1994/1997 e 54 CCNL 1998/2002 e della corrispondenza tra le spese sostenute dal dipendente per l’esecuzione o in occasione del lavoro e la somma corrispostagli dal datore (pure variabile, a seconda del prezzo della benzina e dei km. percorsi): espressamente qualificata rimborso e mera
restituzione di somme anticipate dal primo per conto del RAGIONE_SOCIALE dall’art. 54, u.c. CCNL 1998/2002′ ;
3.6. la dicitura contenuta nel comma 6 del citato art. 54 non è quindi nuova, ma era già presente nel c.c.n.l. 1998/2002, e non ha rappresentato un ostacolo, nella sentenza n. 4603 del 2015, al riconoscimento della natura retributiva della citata indennità chilometrica (pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro), motivato in base all’accertamento in fatto eseguito dai giudici di appello in ordine alla continuità di corresponsione, per la prestazione dell’attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, alla predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, alla sua autonomia dall’effettiva entità dell’esborso del lavoratore, non tenuto a presentare documentazione di spesa, alla sua erogazione in egual misura e in ogni caso ad ogni singolo lavoratore’ ;
in base alle considerazioni che precedono deve escludersi, quindi, la denunziata violazione di legge conseguendone il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese di lite RAGIONE_SOCIALE soccombenza;
sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre
spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del l’11