Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2670 Anno 2026
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Civile Ord. Sez. L Num. 2670 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 11178-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1425/2024 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 17/12/2024 R.G.N. 71/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’8 luglio 2024, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e accoglieva
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/01/2026
CC
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la domanda proposta da NOME COGNOME COGNOME confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere all’istante, dipendente della stessa inquadrato come operaio specializzato categoria A, posizione economica A4 del CCNL RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE-forestale ed RAGIONE_SOCIALEagraria della Regione RAGIONE_SOCIALE, l’indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva non correttamente liq uidatagli dall’RAGIONE_SOCIALE datrice nei distinti periodi da agosto 2012 al 31.7.2013 e dall’1.8.2013 al 18.11.2014.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che l’ammontare dell’indennità chilometrica dovesse essere determinata ai sensi, non, come preteso dall’RAGIONE_SOCIALE, del punto B dell’accordo del 4.5.2011, ma del punto A dell’accordo medesimo, che prevedeva doversi computare la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore ovvero tra il posto di lavoro ed il centro per l’impiego più vicino alla residenza del lavoratore ed, a questa stregua, dovuto un rimborso calcolato sulla distanza di Km 46 quale distanza chilometrica del percorso di andata e ritorno tra la residenza ed i centri lavorativi, con diritto alle differenze tra quanto versato a tale titolo e quanto effettivamente dovuto Per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il COGNOME.
Il controricorrente ha poi presentato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 54, CCNL 2.8.2006 e 7.12.2010 per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-forestale ed RAGIONE_SOCIALE-agraria, 23 CIRL Regione RAGIONE_SOCIALE
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del 5.10.2009 e 10.6.2014, 117, comma 2, lett. l) Cost. e 7 bis d.l. n. 120/2021 (conv. in l. n. 155/2021), lamenta a carico della Corte territoriale l’applicazione alla fattispecie del CCNL di matrice privatistica, essendo viceversa applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti di diritto pubblico solo gli accordi stipulati con la partecipazione dell’ARAN, recanti, in conformità al disposto dell’art. 7 bis d.l. n. 120/2021, richiami espressi ai vincoli di spesa e comprendenti nella delegazione di parte datoriale un rappresentante degli enti di riferimento così da allinearli, come previsto dall’art. 117, comma 2, Cost., al modello generale del d.lgs. n. 165/2001
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 54, CCNL 2.8.2006 e 7.12.2010 per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-forestale ed RAGIONE_SOCIALE-agraria, 23 CIRL Regione RAGIONE_SOCIALE del 5.10.2009 e 10.6.2014, l’Age nzia ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della normativa invocata atteso che la lettura sistematica dei citati artt. 15 e 54 induce a riconoscere il rimborso chilometrico con riferimento all’ipotesi in cui il lavoratore venga momentaneamente spostato da un luogo di lavoro ad un altro e non per coprire il tragitto dal luogo di residenza al luogo di lavoro, dovendo intendersi come volte al ristoro del disagio del momentaneo trasferimento.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 12, l. n. 122/2010, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di riconoscimento del diritto del COGNOME all’indennità in questione a prescindere dall’operatività del CCNL di diritto privato per contrasto con il disposto dell’invocato art. 6, d.l. n. 78/2010 che include l’RAGIONE_SOCIALE nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato tenute al contenimento della
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spesa pubblica e con i principi di buona amministrazione di cui alla Carta costituzionale, precludendo al personale l’erogazione dell’indennità in questione.
Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 CCNL per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEforestale ed RAGIONE_SOCIALE-agraria e 23 CIRL Regione RAGIONE_SOCIALE del 5.10.2009 e 10.6.2014 è prospettata in relazione all’erronea interpretazione di tali norme accolta dalla Corte territoriale avendo questa dato rilievo ai fini del computo della distanza chilometrica al punto A dell’accordo 4.5.2011 anziché al punto B dell’accordo medesimo.
Con il quinto motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 165/2001, della l. Regione RAGIONE_SOCIALE 3/2010 e dell’art. 3, comma 83, l. n. 244/2007, lamentando la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per aver questa disatteso le misure di contenimento della spesa che, imposte dall’art. 6 d.l. n. 78/2010 a tutti i soggetti regolati da cornici contrattuali collettive pubbliche, sono applicabili anche al personale dipendente dall’ RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo, al di là del profilo di inammissibilità, dato dalla novità della censura, rilevato con il controricorso e ribadito in memoria dal COGNOME, si rivela infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte in ordine alla compatibilità tra la disciplina speciale per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-forestale e RAGIONE_SOCIALE-agraria dipendenti dagli enti pubblici non economici che trova radici nella l. n. 124/1985 ed i principi propri del pubblico impiego contrattualizzato (cfr., da ultimo Cass. n. 12493/2025 che costituisce un precedente del tutto sovrapponibile alle cui motivazioni qui espressamente ci si richiama ma già Cass. n. 25512/2024, Cass. n. 23894/2024 e Cass. 23871/2024) in base
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al quale la qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico non osta all’applicazione del CCNL di diritto privato, dovendosi intendere quell’applicazione come strettamente inerente alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili nonché al trattamento economico ivi previsto, ed escludendosene l’operatività, per la prevalenza del regole comuni del lavoro privatizzato ed in particolare dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, con riguardo alla disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto di mansioni superiori.
Inammissibile, di contro, risulta il secondo motivo risolvendosi la censura nella prospettazione di una interpretazione dell’articolata disciplina contrattuale, per la quale l’indennità chilometrica sarebbe dovuta solo nel caso di uno spostamento momentaneo del lavoratore da un luogo di lavoro ad un altro ovvero in caso di invio in trasferta, alternativa a quella accolta dalla Corte territoriale, da ritenersi, viceversa del tutto congrua sul piano logico e giuridico nell’assumere quale ipotesi legittimante il riconoscimento dell’indennità chilometrica l’ipotesi ordinaria per cui il lavoratore è tenuto a raggiungere il posto di lavoro coprendo con il proprio mezzo la distanza di questo dalla propria residenza, distanza misurata peraltro dal centro di raccolta più vicino alla residenza stessa.
Anticipando qui, per omogeneità dei contenuti con il secondo motivo, l’esame del quarto motivo è a dirsi come lo stesso si appalesi parimenti inammissibile, concretandosi la censura mossa dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente nel contrapporre una propria interpretazione dei criteri di calcolo della distanza chilometrica rilevante ai fini della quantificazione dell’indennità in questione posti dall’accordo sindacale del 4.5.2011, interpretazione per la quale il criterio di cui al punto A detterebbe una disciplina intertemporale da applicarsi soltanto alle situazioni pendenti, a
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quella accolta dalla Corte territoriale che risulta, viceversa, immune da vizi logici e giuridici nel ritenere i due criteri previsti dal citato accordo fare riferimento ad una ipotesi di successione nel tempo di distinte discipline del medesimo istituto, per cui nelle more dell’applicazione della nuova disciplina di cui al punto B, che lo stesso accordo differisce ad una successiva intesa, avrebbe continuato a trovare applicazione la disciplina di cui al punto A, con conseguente riferibilità ratione temporis alla fattispecie de qua .
Venendo ora al terzo motivo, è a dirsi che, in disparte il profilo di inammissibilità dato dall’essere la questione posta – quella della preclusione dell’erogazione dell’indennità in questione per effetto dell’inclusione dell’RAGIONE_SOCIALE tra gli enti pubblici ins eriti nel conto economico consolidato e perciò soggette alle misure di contenimento della spesa pubblica -mai sollevata e trattata nei due gradi merito, se ne deve rilevare l’infondatezza, non trovando la norma diretta applicazione alle regioni, alle province autonome ed agli enti del Servizio RAGIONE_SOCIALE, così da precludere l’efficacia della disposizione di cui al contratto collettivo, ma costituendo soltanto, come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo, una disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per risultare il relativo vincolo inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo di risparmi di spesa che le Regioni devono conseguire (cfr. Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione -anche con riguardo ai pertinenti richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale -si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.) .
L’analoga ragione dell’inapplicabilità nella specie dell’art. 6, d.l. n. 78/2010 sostiene il giudizio di infondatezza del quinto motivo.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore del controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge con distrazi one in favore dell’AVV_NOTAIO.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22.1.2026
La Presidente
(NOME COGNOME)