Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19200 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME (dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed inquadrato nel IV livello operaio ‘ specializzat i’ de l C.C.N.L. vigente per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e agraria RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE), aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità chilometrica in ragione di 1/5 del costo RAGIONE_SOCIALEa benzina moltiplicato per 18,8 km per ogni giornata di lavoro, quale percorso di andata e ritorno tra la residenza e il centro lavorativo, oltre interessi e rivalutazione.
La Corte territoriale, disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che alla legislazione RAGIONE_SOCIALE sia consentito sottoporre il rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato senza che ciò determini la fuoriuscita del rapporto dal l’ambito del lavoro pubblico privatizzato; ha pertanto ritenuto l’applicabilità del d.lgs. n. 165/2001 ed ha escluso che si v erifichi un disallineamento rispetto all’assetto comune RAGIONE_SOCIALE‘impiego privatizzato quando l’applicazione del CCNL privatistico sia strettamente inerente al trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale.
Ha rilevato che la contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica era venuta in rilievo solo con riferimento ad aspetti relativi ai profili del trattamento economico del rapporto; ha poi escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010, in quanto tale disposizione è riferibile alle sole amministrazioni statali e non vincola direttamente gli enti locali.
Ha infine ritenuto inammissibile la censura con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la quantificazione degli importi relativi alle singole annualità ed ha ritenuto assorbita ogni altra questione.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria .
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulicoagraria del 2.8.2006 e del 7.12.2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 cod. civ. in relazione all’art. 23 del CIRL RAGIONE_SOCIALE di categoria del 5.10.2009 e del 10.6.2014; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, coma 2, lett. L Cost.; in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che la corte territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e il relativo CIRL RAGIONE_SOCIALE di categoria perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva RAGIONE_SOCIALEo Stato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, comma 2, lettera L, Cost., essendo riconducibile alla materia ‘ordinamento civile’ e vincolando anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata.
Ribadisce che RAGIONE_SOCIALE è un ente pubblico non economico, il che determina l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2, commi 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria del 2.8.2006 e del 7.12.2010; violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2 quinquies RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 3/2010, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che la natura pubblicistica RAGIONE_SOCIALE‘ente datoriale e del rapporto di lavoro non consente l’attribuzione di un’indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione privatistica.
I primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessone logica, sono infondati, in conformità ai precedenti di questa Corte (Cass. n. 6193/2023; Cass. n. 23887/2024).
L’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il ‘RAGIONE_SOCIALE, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento’» (Cass. n. 6193/2023).
Tale disciplina si è posta in continuità con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).
A seguito del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe; rientra tra queste la legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, istitutiva RAGIONE_SOCIALEa «RAGIONE_SOCIALE», ed in particolare l’art. 12, comma 3 già citato.
Anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7-bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito dalla legge n. 155 del 2021, il quale ha previsto: « per gli addetti ai lavori agricoli e RAGIONE_SOCIALE assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-RAGIONE_SOCIALE, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi
collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante RAGIONE_SOCIALEe regioni ».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il moRAGIONE_SOCIALEo, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
Più precisamente, sui limiti RAGIONE_SOCIALEa compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è pronunciata riguardo a un dipendente A.R.I.F. e, quindi, alla legislazione speciale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE (cass. n. 10811/2023; Cass. n. 21006/2023).
Si è quindi statuito che ‘l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico’. Di conseguenza, ‘il richiamo all’art. 12, comma 3, prima parte al ‘contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale’ va inteso come strettamente inerente…alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. …Viceversa, non può operare, per la prevalenza RAGIONE_SOCIALEe regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d. lgs. n. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di fatto RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti mansioni superiori’ (tali principi sono stati ribaditi da Cass. n. 23887/2024).
4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inapplicabile RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 .
Insiste nel sostenere l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di primo livello e di quella integrativa, evidenziando l’impossibilità di rivendicare retribuzioni e rimborsi non pattuiti con l’RAGIONE_SOCIALE.
5. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha infatti chiarito che le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 ‘non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del RAGIONE_SOCIALE, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica, come si legge al comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che ad esse devono conseguire (v. da 23716/2024, Cass. n. 23887, 23860 e 23716 del 2024 e ribadito da Cass. n. 12199/2025).
In definitiva, la semplice invocazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento alla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva dive nuta inefficace in forza di quella disposizione di legge’
La disciplina richiamata nel motivo non è pertanto in sé ostativa all’applicazione in favore dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE soggetti al contratto privatistico RAGIONE_SOCIALEa clausola collettiva sull’indennità chilometrica.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
8 . Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A. ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per la parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte