Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede, che in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME (dipendente dell’Agenzia Regionale per l’Attività Irrigua e Forestale A.R.I.F. Puglia ed inquadrato nel IV livello operaio ‘ specializzat i’ de l C.C.N.L. vigente per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e agraria della Regione Puglia), aveva condannato l’Agenzia al pagamento dell’indennità chilometrica in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per 18,8 km per ogni giornata di lavoro, quale percorso di andata e ritorno tra la residenza e il centro lavorativo, oltre interessi e rivalutazione.
La Corte territoriale, disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che alla legislazione regionale sia consentito sottoporre il rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato senza che ciò determini la fuoriuscita del rapporto dal l’ambito del lavoro pubblico privatizzato; ha pertanto ritenuto l’applicabilità del d.lgs. n. 165/2001 ed ha escluso che si v erifichi un disallineamento rispetto all’assetto comune dell’impiego privatizzato quando l’applicazione del CCNL privatistico sia strettamente inerente al trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale.
Ha rilevato che la contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica era venuta in rilievo solo con riferimento ad aspetti relativi ai profili del trattamento economico del rapporto; ha poi escluso l’applicabilità dell’a rt. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010, in quanto tale disposizione è riferibile alle sole amministrazioni statali e non vincola direttamente gli enti locali.
Ha infine ritenuto inammissibile la censura con cui l’A.R.I.F. aveva contestato la quantificazione degli importi relativi alle singole annualità ed ha ritenuto assorbita ogni altra questione.
Avverso tale decisione l’A .RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria .
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulicoagraria del 2.8.2006 e del 7.12.2010, dell’art. 1362 cod. civ. in relazione all’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 5.10.2009 e del 10.6.2014; violazione dell’art. 117, coma 2, lett. L Cost.; in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che la corte territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e il relativo CIRL Puglia di categoria perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, comma 2, lettera L, Cost., essendo riconducibile alla materia ‘ordinamento civile’ e vincolando anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata.
Ribadisce che RAGIONE_SOCIALE è un ente pubblico non economico, il che determina l’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art.2, commi 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria del 2.8.2006 e del 7.12.2010; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 2 quinquies della legge Regione Puglia n. 3/2010, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che la natura pubblicistica dell’ente datoriale e del rapporto di lavoro non consente l’attribuzione di un’indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione privatistica.
I primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessone logica, sono infondati, in conformità ai precedenti di questa Corte (Cass. n. 6193/2023; Cass. n. 23887/2024).
L’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il ‘Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento’» (Cass. n. 6193/2023).
Tale disciplina si è posta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).
A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe; rientra tra queste la legge regionale Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», ed in particolare l’art. 12, comma 3 già citato.
Anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7-bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito dalla legge n. 155 del 2021, il quale ha previsto: « per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi
collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni ».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è pronunciata riguardo a un dipendente A.R.I.F. e, quindi, alla legislazione speciale della Regione Puglia (cass. n. 10811/2023; Cass. n. 21006/2023).
Si è quindi statuito che ‘l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico’. Di conseguenza, ‘il richiamo all’art. 12, comma 3, prima parte al ‘contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale’ va inteso come strettamente inerente…alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. …Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d. lgs. n. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori’ (tali principi sono stati ribaditi da Cass. n. 23887/2024).
4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 e dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inapplicabile dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 .
Insiste nel sostenere l’inapplicabilità della contrattazione collettiva di primo livello e di quella integrativa, evidenziando l’impossibilità di rivendicare retribuzioni e rimborsi non pattuiti con l’ARAN.
5. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha infatti chiarito che le disposizioni dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 ‘non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, come si legge al comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che ad esse devono conseguire (v. da 23716/2024, Cass. n. 23887, 23860 e 23716 del 2024 e ribadito da Cass. n. 12199/2025).
In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento alla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazione collettiva dive nuta inefficace in forza di quella disposizione di legge’
La disciplina richiamata nel motivo non è pertanto in sé ostativa all’applicazione in favore dei dipendenti A .R.I.F. soggetti al contratto privatistico della clausola collettiva sull’indennità chilometrica.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
8 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. NOME COGNOME
dà atto della sussistenza dell’obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte