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Indennità chilometrica: CCNL privato per dipendenti

La Cassazione ha confermato il diritto all’indennità chilometrica per un dipendente di un’agenzia pubblica. Decisiva l’applicazione di un CCNL del settore privato per il trattamento economico, nonostante la natura pubblica del rapporto di lavoro. Rigettate le censure dell’ente.

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Pubblicato il 29 agosto 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Indennità chilometrica: si applica il CCNL privato ai dipendenti pubblici?

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un’importante questione relativa al diritto all’indennità chilometrica per i dipendenti di enti pubblici non economici. Il caso specifico riguardava un lavoratore del settore idraulico-forestale, il cui rapporto di lavoro è disciplinato da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore privato. La pronuncia chiarisce i confini tra la disciplina del lavoro pubblico e quella privatistica, con significative implicazioni economiche per i lavoratori.

I Fatti del Caso

Un dipendente di un’Agenzia Regionale per l’Attività Irrigua e Forestale si era rivolto al Tribunale per ottenere il pagamento dell’indennità chilometrica per il tragitto casa-lavoro. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano accolto la sua richiesta, condannando l’Agenzia a corrispondergli un importo calcolato sulla base di 1/5 del costo della benzina per 18,8 km per ogni giornata lavorativa. L’ente pubblico ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che al rapporto di lavoro, in quanto pubblico, non potesse applicarsi una clausola di un CCNL privatistico e che, in ogni caso, le norme sul contenimento della spesa pubblica ne impedissero il pagamento.

La Questione Giuridica

Il nodo centrale della controversia era stabilire se, e in quali limiti, un contratto collettivo del settore privato possa regolare aspetti economici del rapporto di lavoro di dipendenti di un ente pubblico. L’Agenzia ricorrente sosteneva che il rapporto di lavoro pubblico “privatizzato” rimane comunque soggetto ai principi generali e alla legislazione statale esclusiva in materia di “ordinamento civile”, come previsto dall’art. 117 della Costituzione. Di conseguenza, l’applicazione di un CCNL privato per riconoscere una indennità chilometrica non prevista dalla contrattazione pubblica sarebbe stata illegittima.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando le decisioni dei giudici di merito. Le motivazioni si basano su una consolidata linea interpretativa che riconosce una specificità al settore dei lavori di sistemazione idraulico-forestale ed agraria.

Una Disciplina Speciale per il Settore Idraulico-Forestale

I giudici hanno ricordato che l’applicazione della contrattazione collettiva privata a questi lavoratori pubblici affonda le sue radici in una legislazione speciale risalente agli anni ’80 (legge n. 124 del 1985). Questa normativa, nata per far fronte a specifiche esigenze operative, ha sempre previsto che il trattamento economico di questi operai fosse regolato dalle norme del CCNL di settore. Tale impostazione è stata confermata e rafforzata nel tempo, anche a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni e con recenti interventi normativi (come l’art. 7-bis del D.L. n. 120 del 2021). Questo non trasforma il rapporto in un lavoro privato a tutti gli effetti, ma ne circoscrive l’applicazione agli aspetti strettamente inerenti al “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale”.

L’Inapplicabilità delle Norme sul Contenimento della Spesa

La Corte ha inoltre respinto l’argomento basato sulle norme di contenimento della spesa pubblica (in particolare, l’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010). È stato chiarito che tali disposizioni non si applicano direttamente alle Regioni e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ma fungono da “disposizioni di principio” ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, la semplice invocazione di questa norma non è sufficiente a rendere inefficace una clausola di un contratto collettivo che prevede l’indennità chilometrica.

Le Conclusioni

La sentenza consolida un importante principio: per specifici settori del pubblico impiego, come quello idraulico-forestale, la legge può legittimamente rinviare alla contrattazione collettiva privata per la definizione del trattamento economico. Questo significa che il diritto all’indennità chilometrica, se previsto dal CCNL applicabile, spetta al lavoratore anche se dipendente di un ente pubblico. La decisione sottolinea come la specialità di certi settori giustifichi una deviazione dal modello generale del lavoro pubblico, senza che ciò crei un disallineamento con l’assetto complessivo dell’impiego privatizzato. Per i lavoratori interessati, si tratta di una conferma cruciale dei loro diritti economici derivanti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

A un dipendente pubblico può essere applicato un contratto collettivo del settore privato?
Sì, ma solo in settori specifici per i quali la legge lo prevede espressamente, come quello degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale. L’applicazione è generalmente limitata al trattamento economico, giuridico e previdenziale, senza trasformare integralmente la natura pubblica del rapporto di lavoro.

L’indennità chilometrica per il tragitto casa-lavoro è dovuta ai dipendenti pubblici di questo settore?
Sì, se è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore privato che, per legge speciale, si applica al loro rapporto di lavoro. La natura pubblica dell’ente datore di lavoro non è di per sé un ostacolo al riconoscimento di tale diritto.

Le norme sul contenimento della spesa pubblica possono annullare i diritti previsti da un contratto collettivo?
Non automaticamente. Secondo la Corte, le norme come l’art. 6 del d.l. n. 78/2010 non si applicano in via diretta alle Regioni e ai loro enti. La loro semplice invocazione non è sufficiente a rendere inefficace una clausola contrattuale che prevede un emolumento come l’indennità chilometrica, se tale clausola è legittimamente applicabile al rapporto di lavoro.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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