Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2801 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE
Fisioterapista Indennità
giornaliera assistenza
per
domiciliare – Art. 26
del c.c.n.l. del 2004
R.G.N. 22253/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/01/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso 22253-2018 proposto da: COGNOME NOME, domiciliata ope legis in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1274/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 529/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda della lavoratrice in epigrafe indicata di pagamento, relativamente agli anni dal 2003 al 2010, d ell’indennità giornaliera prevista all’art. 26 del c.c.n.l. del 2004, fondata sull’assunto di aver svolto le mansioni di collaboratrice professionale sanitaria fisioterapista presso il domicilio dei pazienti.
1.1. Nel dettaglio la Corte territoriale così motivava: ‘ Nel merito l’appello è fondato e va pertanto accolto. Invero l’indennità di prestazione domiciliare sarebbe spettata all’appellata se fossero stati presenti tre requisiti: la prestazione, la domiciliarità della prestazione e la diretta riferibilità al paziente che ne aveva fatto richiesta. Ebbene l’appellata in primo grado afferma che l’indennità spetta per la sua presenza giornaliera e non per l’effettiva prestazione domiciliare né allega e prova di aver effettuato tale prestazione al domicilio del paziente e direttamente allo stesso che ne aveva fatto richiesta. Tale allegazione e prova, l’appellata avrebbe dovuto produrla già nel ricorso di primo grado indicando non i giorni di effettiva presenza in servizio del tutto irrilevanti alla luce della clausola di cui all’art. 26 del ccnl di settore applicabile alla fattispecie ma con precisione i giorni della prestazione domiciliare e allegare la documentazione relativa anche solo facendo riferimento preciso alla documentazione prodotta ‘.
Propone ricorso per cassazione articolato in due motivi la lavoratrice.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
1.1. Nel mezzo si insiste nel sostenere che la lavoratrice abbia svolto attività di assistenza domiciliare come ‘da un foglio allegato alla produzione di primo grado nel quale sono riportati mese per mese i giorni di assistenza domiciliare’ e che – a differenza di quanto ritenuto nella sentenza di appello – nel ricorso ex art. 414 c.p.c. è altresì indicato il numero preciso (975) delle giornate in cui la lavoratrice ha effettuato assistenza domiciliare nel periodo 1^ gennaio 2003 – 31 dicembre 2010, numero che erroneamente la Corte territoriale interpreta come quello delle giornate di effettiva presenza in servizio.
1.2. Sottolinea la ricorrente che tra i documenti allegati dall’Asl controricorrente vi è la nota prot. n. 1772 del 24 febbraio 2010 con la quale la responsabile U.O.A.R. dell’RAGIONE_SOCIALE trasmette al responsabile della U.O. amministrativa documentazione dettagliata dei giorni di a ssistenza domiciliare effettuate dalla lavoratrice nell’arco temporale innanzi ricordato, pari a 975. Rileva che detto documento è il fondamento della decisione di accoglimento resa dal giudice di primo grado, in luogo della nota n. 903 della 15 giugno del 2007, posta dalla RAGIONE_SOCIALE a fondamento delle proprie difese.
1.3. Evidenzia l’erroneità della decisione per aver e violato i principi generali della ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., emergendo dalla documentazione predisposta dalla lavoratrice la fondatezza della domanda formulata in primo grado. Ritiene che la RAGIONE_SOCIALE non abbia con testato in modo specifico lo svolgimento dell’attività domiciliare, stante la produzione in giudizio dell’innanzi
richiamato prospetto riepilogativo da cui risultano le prestazioni domiciliari espletate.
Il primo motivo non può essere accolto.
2.1. Esso è articolato in due sottocensure, essendo volto a contestare: a) l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.; b) ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
2.2. Quanto alla prima sottocensura essa è infondata, spettando secondo gli ordinari criteri di riparto di cui all’art. 2697 c.c. ei qui dicit (quindi al lavoratore che reclama l’indennità) fornir prova del diritto vantato, erroneo quindi anche il riferimento contenuto nel motivo al principio di non contestazione.
2.3. Nel dettaglio, negata dall’RAGIONE_SOCIALE qui controricorrente il diritto della lavoratrice alla prestazione, alcun altro onere di specifica e puntuale contestazione – a differenza di quanto osservato nel motivo – sulla stessa incombeva, in alcun modo potendo invocarsi, pertanto, il principio di non contestazione.
2.4. Quanto al profilo di doglianza sollevato ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (il mancato esame dei documenti indicati ai punti 1.1. e 1.2. atti a offrire riscontro, si assume nel mezzo, dei giorni di espletamento della prestazione al domicilio), esso è inammissibile per una pluralità di ragioni.
2.5. In primis, si osserva che il rigetto della domanda da parte della Corte territoriale, prima ancora che sulla carenza della prova, si fonda sul deficit di allegazioni del ricorso ex art. 414 c.p.c.
2.6.1. Al riguardo giova ancora rammentare il già innanzi riportato passaggio motivazionale della sentenza di appello: ‘ né allega e prova di aver effettuato tale prestazione al domicilio del paziente e direttamente allo stesso che ne aveva
fatto richiesta. Tale allegazione e prova, l’appellata avrebbe dovuto produrla già nel ricorso di primo grado indicando non i giorni di effettiva presenza (…) ma con precisione i giorni della prestazione domiciliare e allegare la documentazione relativa anche solo facendo riferimento alla documentazione prodotta’ -cfr. pag. 2 ).
2.7. Ebbene, la prima delle rationes decidendi – la mancanza di allegazioni, prima ancora che di prova – dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla pretesa indennità non è stata in alcun modo attinta da censura.
2.7.1. Più chiaramente, il percorso motivazionale della Corte territoriale mette in rilievo l’insufficienza, ai fini dell’accoglimento del ricorso, della mera indicazione nel ricorso ex art. 414 c.p.c. di un numero complessivo di giorni, per ciascun anno solare, (si veda il passaggio della pronunzia in cui si denunzia la mancata indicazione con precisione dei giorni di assistenza domiciliare), così sottintendendo, evidentemente, che nell’atto introduttivo del giudizio la lavoratrice avrebbe dovuto specificamente allegare (e poi anche provare) i giorni di assistenza domiciliare con indicazione del giorno, mese ed anno di svolgimento, insufficiente la generica indicazione di un numero complessivo per ciascun anno o per una pluralità di anni.
2.7.2. In parte qua il mezzo non si confronta affatto con una delle rationes decidendi della pronunzia, rendendo per ciò solo il motivo inammissibile anche quanto alle successive censure.
2.8. A tanto va comunque aggiunto che la sentenza qui impugnata ben sottolinea, inoltre, che la lavoratrice ha richiesto nel ricorso ex art. 414 c.p.c. il riconoscimento del beneficio sul mero presupposto della presenza giornaliera e non per l’effettivo svolgimento in quella giornata lavorativa della prestazione domiciliare.
Ebbene, nemmeno questo profilo della motivazione è contestato adeguatamente dalla parte ricorrente, che si
limita a ribadire di aver indicato il numero preciso (975) delle giornate in relazione alle quali l’emolumento avrebbe dovuto esserle corrisposto, alla luce dell’innanzi richiamata documentazione (su tale aspetto si veda anche infra il punto 2.8).
2.8.1. Conclusivamente, quanto agli aspetti fin qui esaminati il mezzo è inammissibile non confrontandosi in alcun modo con le rationes della decisione: il difetto di allegazione dei presupposti fondanti il riconoscimento del diritto, nello specifico, la prestazione domiciliare e l’indicazione specifica e puntuale dei giorni in cui la stessa sarebbe stata eseguita.
2.9. La doglianza, infine, è poi altresì inammissibile nella parte in cui, attraverso la denunzia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., richiede surrettiziamente una rivalutazione delle prove documentali versate in atti, prive del tratto della decisività per le ragioni innanzi esposte, rivalutazione evidentemente non praticabile nel giudizio di legittimità.
Con la seconda doglianza si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del c.c.n.l. Sanità 2004, in relazione all’art. 360 n. 3 del c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c.
3.1. Si specifica che la norma contrattuale condiziona l’erogazione dell’emolumento all’effettiva prestazione dell’assistenza domiciliare e, pertanto, ne esclude la corresponsione nei giorni di assenza dal servizio, prevede ndone l’erogazione anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare, limitatamente alle giornate di assistenza a domicilio. La disposizione – come sostenuto in primo grado, soggiunge ancora la parte ricorrente lega l’indennità in questione, non alla quantità
delle singole prestazioni domiciliari effettuate, ma alla giornata di assistenza prestata. Condizione per l’erogazione, dunque, non è solo la presenza in servizio, ma anche l’avvenuta effettiva prestazione giornaliera di assistenza domiciliare presso l’ute nte anche se è stata espletata solo per alcune ore al giorno.
3.2. Nel mezzo si torma poi altresì a sottolineare il diritto della ricorrente alla indennità per cui è causa, in presenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge: 1) la prestazione; 2) la domiciliarità della stessa; 3) la diretta riferibilità al paziente. Si ribadisce ancora che ‘nel giudizio di primo grado ha allegato e provato che l’RAGIONE_SOCIALE effettuava con proprio personale attività di assistenza domiciliare (nota del responsabile UOAR DS 28 del 20.3 .2009 che attesta che presso l’UOAR RAGIONE_SOCIALE, appunto, ‘prestano servizio tre Terapiste della Riabilitazione che effettuano prestazioni di fisiokinesiterapia domiciliare’ cfr. doc. 4 produzione di 1^ grado), ed altresì che, nel periodo 20.1.2003-7.1.2010 la stessa ha osservato per l’espletamento dell’attività domiciliare i giorni di presenza indicati nei prospetti versati in atti’.
4. Il motivo è inammissibile.
4.1. L’art. 26 del c.c.n.l. 2004, rubricato, Indennita’ per l’assistenza domiciliare , così dispone:
Al fine di favorire il processo di de-ospedalizzazione e garantire le dimissioni protette dei pazienti nonché l’assistenza agli anziani, ai disabili psico-fisici ed ai malati terminali, a decorrere dall’1 gennaio 2003, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socioassistenziali, agli operatori tecnici addetti all’assistenza e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti dall’azienda o ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente compete
una indennita’ giornaliera – nella misura sottoindicata – per ogni giorno di servizio prestato:
Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: euro 2,58(pari a L. 5.000) lordi;
Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € euro 5,16 (pari a L.10.000) lordi.
L’indennita’ non e’ corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed e’ cumulabile con le altre indennita’ dell’art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti.
Essa compete, con le stesse modalita’, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.
L’indennita’ entra a far parte della nozione di retribuzione di cui all’art. 37, comma 2, lettera d) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
4.2. Orbene, nell’interpretare detta disposizione, correttamente la Corte di Appello ha affermato che l’emolumento va riconosciuto in presenza dei seguenti elementi: 1) la prestazione; 2) la domiciliarità della stessa; 3) la diretta riferibilità al paziente.
4.3. Tale ricostruzione del dato normativo non è contestata nel motivo, ma anzi ribadita (si veda quanto esposto innanzi e pag. 14 del ricorso per cassazione). La norma contrattuale -si soggiunge nella censura condiziona l’erogazione dell’emolumento all’effettiva prestazione dell’assistenza domiciliare e ne esclude la corresponsione nei giorni di assenza dal servizio, prevedendo che essa spetti anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare le
prestazioni di assistenza domiciliare, limitatamente alle giornate di effettiva erogazione del servizio.
4.4. L’interpretazione fornita nel mezzo è allora del tutto collimante con quella del giudice di secondo grado, come innanzi riassunta, sicché la censura relativamente alla dedotta erroneità dell’interpretazione della norma contrattuale – il citato art. 26 – è inammissibile in quanto, non si comprendono i motivi di doglianza, che, in ogni caso, non attingono le ragioni della decisione e con esse non si confrontano (nello specifico l’affermata insussistenza del diritto per difetto di allegazione e prova dei presupposti per il suo riconoscimento: la mancata specifica e puntuale indicazione dei giorni di assistenza domiciliare e la mancata prova di espletamento della stessa).
4.5. Quanto alla restante sottocensura articolata nel secondo mezzo, l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., anch’essa è inammissibile per gli stessi motivi esposti al punto 2.8 cui si fa rinvio, traducendosi di fatto in una richiesta rivalutazione del merito.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo per la parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di cont ributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite alla parte controricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 1.800,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
dà atto che sussiste l’obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’ 11.1.2024.