Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34913 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 629/2019 R.G. proposto da :
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 221/2018 depositata il 27/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, condannava l’INPS a corrispondere la indennità ASpI in favore di
NOME COGNOME in esito alla domanda amministrativa del 7 ottobre 2013.
2.La Corte territoriale non condivideva la ricostruzione del quadro normativo operata dal Tribunale, secondo la quale i soci lavoratori delle società cooperative di cui al d.P.R n. 602/1970 fino all’anno 2013 non erano soggetti alla assicurazione contro la disoccupazione involontaria, che era stata loro estesa soltanto dall’ articolo 2 l. n. 92/2012, a decorrere dal gennaio 2013.
3.Il giudice dell’appello, richiamando un precedente di questa Corte di cassazione, affermava che le società cooperative erano assoggettate all’obbligo contributivo, anche per la disoccupazione involontaria, già nel regime anteriore alla entrata in vigore della l. n. 142/2001, in forza dell’art. 2 RD n. 1422/1924, che ai fini assicurativi equiparava la posizione dei soci lavoratori a quella dei lavoratori subordinati. Non rilevava in senso contrario il DPR n. 602/1970, che si era limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori di società ed enti cooperativi assoggettandole agli oneri contributivi, senza incidere sulla disciplina generale dettata dal predetto articolo 2.
4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in un unico motivo di censura ed illustrato con memoria. NOME COGNOME è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorsoproposto ai sensi dell’art. 360 n. 3, cod.proc. civ. -l’INPS ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 4 lett. b), 27 e 38 l. 28 giugno 2012 n. 92, con riferimento agli articoli: 1, c. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602; 24, commi 2 e 5, l. 24 giugno 1997, n. 196; 1, c.3 e 4, c. 3, l. 3 aprile 2001, n. 142; 1 d.lgs. 6 novembre 2001, n. 423; 37, c.1 e 40, n. 7, RDL 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, in l. 6 aprile 1936, n. 1155; 15 dis. prel. cod.civ.
Si censura la interpretazione della normativa di riferimento accolta nella sentenza impugnata, in quanto basata sulla disciplina generale delle società cooperative, omettendo di considerare lo speciale regime delle società cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970, che non prevedeva,
per le attività indicate nell’ elenco allegato, la tutela contro la disoccupazione involontaria.
3.Il ricorso è fondato.
4.Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non essere rilevante il disposto del DPR n. 602 del 1970.
Sul punto si intende dare continuità ai principi espressi da questa Corte in plurimi precedenti, alle cui motivazioni si fa rinvio, anche ai sensi dell’articolo 118 disp. att. cod.proc.civ. (Cass. 23 febbraio 2024 n. 4936; Cass. 20 settembre 2021, n. 25399; Cass. 14 settembre 2021, n. 24693; Cass. 5 giugno 2020 n. 10778).
Nelle pronunce richiamate si sono evidenziati i limiti della tutela previdenziale apprestata dal d.P.R. n. 602/1970 -articolo 1 -ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro svolgenti le attività indicate nell’elenco allegato allo stesso DPR, tutela che non comprendeva la assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
7.Si è esposta l’evoluzione normativa successivadi cui alla legge n. 196 del 1997, alla legge n. 124/2001 ed al d.lgs. n. 423/2001 -illustrando come ciascuna di queste leggi abbia mantenuto ferma la esclusione dalla assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i soci delle cooperative rientranti nella disciplina del d.P.R. n. 602/1970 (in particolare, in forza delle seguenti disposizioni: art. 24, comma 5, l. n. 196/1997; art.4, comma 3, l. n. 142 del 2001 in combinazione con l’art. 1 d.lgs. n. 423/2001).
Questa Corte ha, dunque, chiarito che solo a distanza di un decennio dagli interventi riformatori del 2001 il legislatore, con la legge n. 92 del 2012 e con effetto dal primo gennaio 2013, ha esteso l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle società cooperative di cui al d.P.R.n. 602/1970, ampliando le tutele assicurative ivi elencate con l’aggiunta dell’Assicurazione sociale per l’impiego (art. 2, co. 38, legge n. 92 del 2012).
9.La estensione della tutela previdenziale a lavoratori che in passato non erano protetti, attuata dal legislatore del 2012 a decorrere dall’ anno 2013, ha reso necessaria l’emanazione di disposizioni transitorie, volte a disciplinare l’entità della contribuzione e della prestazione, graduandone
le modalità applicative (art. 2, co. 27, ultimo periodo, legge n. 92; artt. 1 e 2 d.m. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 71253 del 2013).
10.Dall’analisi della normativa e della sua successione diacronica si ricava, in sostanza, che per i soci lavoratori delle società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell’allegato al d.P.R. n. 602, la copertura assicurativa avverso la disoccupazione involontaria è stata estesa solo dal gennaio 2013 e con effetto graduale.
11.Ne deriva che il COGNOME, lavoratore di una cooperativa rientrante nell’area applicativa del d.P.R. n. 602/1970, aveva una posizione contributiva utile alla ASpI soltanto dal gennaio 2013.
12.Il requisito di contribuzione della prestazione AspI è all’evidenza riferito alla Assicurazione Sociale per l’impiego e, per l’epoca precedente al 2013, ai contributi per la disoccupazione involontaria (che dal gennaio 2013 concorrono al finanziamento della indennità ASpI, come dispone l’art. 2, comma 25 l. n. 92/2012).
13.Lo stretto collegamento tra la prestazione e la contribuzione per il suo finanziamento trova conferma nel comma 27 dello stesso articolo 2, periodo secondo e successivi.
14.La disposizione prevede per i lavoratori per i quali non trovavano applicazione i contributi per la disoccupazione involontaria -«e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 602» -un allineamento graduale del contributo ASpI alla aliquota ordinaria, da realizzare a partire dall’anno 2013 e fino all’anno 2017; contestualmente, a decorrere dall’anno 2013 e fino al pieno allineamento alla aliquota ASpI ordinaria, stabilisce una riduzione dell’importo delle prestazioni ASpI e mini -ASpI da determinare con decreto ministeriale, in misura proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell’aliquota contributiva rispetto al livello a regime nell’anno di riferimento.
15. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame della domanda, alla luce dei principi di diritto qui ribaditi.
16. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione. Così deciso in Roma, alla adunanza camerale del 14 novembre 2024