Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30313 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30313 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15199-2018 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1296 del 2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 29 dicembre 2017 (R.G.N. 502/2016).
R.G.N. 15199/2018
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/05/2024
giurisdizione Indennità RAGIONE_SOCIALE e attività lavorativa autonoma.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza n. 1296 del 2017, depositata il 29 dicembre 2017, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, ha rigettato il ricorso del signor NOME COGNOME, volto a ottenere l’indennità di disoccupazione RAGIONE_SOCIALE .
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la percezione RAGIONE_SOCIALE‘indennità RAGIONE_SOCIALE è indebita anche quando il lavoratore omette di comunicare un’ attività di lavoro autonomo intrapresa prima di richiedere l’indennità in esame .
Una diversa interpretazione, nel circoscrivere l’obbligo di comunicazione alla sola attività intrapresa in epoca posteriore, determinerebbe ingiustificate disparità di trattamento.
-Il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi , contro la sentenza d’appello.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il signor NOME COGNOME denuncia violazione e falsa
applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 4, 17 e 40, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 giugno 2012, n. 92.
Ad avviso del ricorrente, la normativa richiamata riguarderebbe la sola ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa avviata in forma autonoma durante il periodo di godimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione. In tal senso deporrebbe l’univoco dettato letterale, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente trascurato.
-Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’adottare un’interpretazione analogica RAGIONE_SOCIALEa normativa eccezionale sulla decadenza, in spregio alla «precisa ed espressa scelta del Legislatore» (pagina 12 del ricorso per cassazione) , canone primario d’interpretazione.
-I motivi, tra loro connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano infondati.
-L’art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, a decorrere dal primo gennaio 2013 e per i nuovi eventi di disoccupazione successivi a tale data, ha istituito presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai lavoratori dipendenti «l RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un ‘ indennità mensile di disoccupazione».
L’art. 2, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, « n caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa conservazione RAGIONE_SOCIALEo stato di disoccupazione», obbliga il soggetto beneficiario a «informare l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE entro un mese dall ‘ inizio RAGIONE_SOCIALE ‘ attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività».
La violazione d ell’ obbligo di comunicare l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di lavoro autonomo è sanzionata dall’art. 2, comma 40, lettera b ), RAGIONE_SOCIALEa legge n.
92 del 2012 con la decadenza dalla fruizione RAGIONE_SOCIALE‘indennità, che implica l’obbligo « di restituire l ‘ indennità che eventualmente si sia continuato a percepire» (art. 2, comma 41, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge n. 92 del 2012).
5. -Il ricorso interpella questa Corte sull’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEa decadenza dall’indennità RAGIONE_SOCIALE, che la sentenza impugnata applica anche all’ipotesi di omessa comunicazione del contemporaneo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo , iniziata in epoca pregressa.
Il lavoratore, per contro, propugna un’interpretazione restrittiva, che reputa più conforme al dato letterale e al divieto di analogia. In questa prospettiva, la decadenza non potrebbe che discendere dall’omessa comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avvio di un’attività di lavoro autonomo in epoca posteriore alla richiesta d ‘indennità RAGIONE_SOCIALE.
6. -Questa Corte è stata chiamata a dirimere identica questione ermeneutica, con riferimento alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa «Nuova prestazione di RAGIONE_SOCIALE Sociale per l’ IRAGIONE_SOCIALE (NRAGIONE_SOCIALE)», dettata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
L’art. 11, comma 1, lettera c ), del d.lgs. n. 22 del 2015 commina la decadenza nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘« inizio di un ‘ attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all ‘ articolo 10, comma 1, primo periodo».
A fronte di una formulazione letterale in larga parte sovrapponibile, che s’incentra sul medesimo vocabolo ‘inizio’, valorizzato dall’odierno ricorrente, questa Corte ha osservato che «Dal tenore testuale del citato art. 10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una ‘ nuova attività ‘ successiva all ‘ inizio del periodo di percezione RAGIONE_SOCIALEa NRAGIONE_SOCIALE. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si ‘ intraprenda un ‘ attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ‘ durante il periodo di godimento RAGIONE_SOCIALEa NRAGIONE_SOCIALE, rilevando il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa contemporaneità tra godimento del trattamento di
disoccupazione e svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘ attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 846).
Né tale lettura si sostanzia in un’interpretazione analogica di norme eccezionali, nei termini che il ricorrente adombra anche nel presente giudizio.
L’interpretazione , che postula l’ obbligo di comunicazione anche per l ‘ attività lavorativa già intrapresa prima RAGIONE_SOCIALEa domanda di NRAGIONE_SOCIALE, non travalica il «perimetro testuale normativo» (ordinanza n. 846 del 2024) e, in armonia con l’intenzione del legislatore, non fa che estendere la decadenza «ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie -com’è d’uso dire con antica espressione -minus dixit quam voluit » (Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11543).
7. -Le medesime considerazioni si attagliano anche alla fattispecie sottoposta all’odierno scrutinio.
È la stessa parte ricorrente che menziona, nella memoria illustrativa, l’ordinanza n. 846 del 2024, chiamata a pronunciarsi su una normativa non dissimile per il dato testuale e per la ratio ispiratrice.
La disciplina RAGIONE_SOCIALE‘indennità RAGIONE_SOCIALE non presenta, a tale riguardo, peculiarità che possano avvalorare diverse conclusioni rispetto a quelle già acquisite in tema di indennità NRAGIONE_SOCIALE.
Né sono stati addotti argomenti idonei a confutare i principi di diritto enunciati di recente e richiamati dal controricorrente nella memoria illustrativa.
Anche con riferimento all’indennità RAGIONE_SOCIALE, pertanto, si ravvisa l’esigenza d’interpretare la normativa in modo coerente con l’intenzione del legislatore di apprestare tutela per l ‘effettiv o stato di bisogno legato alla disoccupazione.
In tal modo, non si altera il dato testuale e si evitano le sperequazioni e le incongruenze cui darebbe àdito una interpretazione indebitamente restrittiva, avulsa dalla ratio legis e dal tratto saliente
che accomuna le fattispecie in esame: lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo in concomitanza con l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità.
-Dai rilievi svolti consegue, in ultima analisi, il rigetto del ricorso.
-La novità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute, che solo in epoca recente sono state scandagliate dalla giurisprudenza di questa Corte, induce a compensare per intero le spese del presente giudizio.
-Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione