Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14139 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14139 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20212/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv ocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e domiciliata per legge in INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME AVV_NOTAIO e domiciliat o elettivamente presso quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari, n. 677/2020, pubblicata il 18 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva del 26 aprile 2018 il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal RAGIONE_SOCIALE, revocando il decreto ingiuntivo emesso in favore di NOME COGNOME, ex dipendente RAGIONE_SOCIALE, per un importo di € 10.730,00 a titolo di indennità aggiuntiva di fine servizio.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 677/2020, ha accolto, rigettando l’originaria opposizione.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984 e del d.P.R. n. 211 del 1981 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che egli fosse stato distaccato, ma non trasferito all’ETI, come sarebbe emerso, al contrario, dal decreto 00/6721/E del 20 settembre 2002.
Pertanto, il periodo trascorso presso l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere considerato valido ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione al RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 6 del regolamento del RAGIONE_SOCIALE, approvato con d.P.R. n. 1034 del 1984 prescriveva che l’indennità oggetto RAGIONE_SOCIALEa vertenza avrebbe dovuto essere corrisposta esclusivamente in relazione agli anni di servizio prestato dall’effettiva immissione alla cessazione di appartenenza ai ruoli del RAGIONE_SOCIALE, non potendo rilevare, quindi, il servizio presso l’ETI.
In particolare, sostiene parte ricorrente che il lavoratore sarebbe stato riammesso nei ruoli del MEF ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998 e che egli non sarebbe stato iscritto ininterrottamente ad esso RAGIONE_SOCIALE stesso.
Il giudice di appello avrebbe errato nella lettura RAGIONE_SOCIALEo stato matricolare, dal quale risultava l’annotazione del decreto di trasferimento all’ETI.
D’altronde, l’avvenuto trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE non sarebbe mai stato contestato, in quanto il giudizio si sarebbe basato solo sull’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe diversità di conseguenze RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di distacco e trasferimento ai fini del computo degli anni di servizio da liquidare.
Infine, evidenzia che l’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998, posto dalla controparte a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua tesi, si applicava esclusivamente al RAGIONE_SOCIALE trasferito all’RAGIONE_SOCIALE.
Preliminarmente si osserva che questa S.C. si è già occupata di un contenzioso analogo fra i l RAGIONE_SOCIALE e gli ex dipendenti RAGIONE_SOCIALE con quattro ordinanze RAGIONE_SOCIALEa Sezione 6-L, le n. 35097, 29289, 29270 e 29269 del 2022, la prima pubblicata il 29 novembre, le altre il 7 ottobre.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe relative motivazioni si evince che, nei giudizi all’esito dei quali tali ordinanze sono state emesse, è stata discussa esclusivamente la questione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del trasferimento del lavoratore presso RAGIONE_SOCIALE, pure introdotta nella presente controversia, mentre non vi è traccia RAGIONE_SOCIALEe ulteriori problematiche oggetto del ricorso in esame.
La Corte di cassazione, nei precedenti appena ricordati, ha rilevato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘indicata questione in quanto il ricorso per cassazione, rispetto alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, non conteneva alcuna argomentazione, nulla essendo stato detto sulle ragioni per le quali i documenti contestati non fossero idonei a comportare le conclusioni assunte dalla corte territoriale.
Questo Collegio ritiene, anche nella fattispecie in esame, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe contestazioni RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione in fatto RAGIONE_SOCIALEa vicenda.
Infatti, la corte territoriale ha, con un accertamento di merito non più contestabile nella presente sede, verificato che il dipendente non si era mai trasferito all’ETI e i documenti (fra i quali la comunicazione e la certificazione menzionati nella sentenza di appello) utilizzati a tal fine non possono essere riesaminati da questa S.C.
La P.A. ricorrente non ha trascritto, inoltre, le parti degli atti difensivi di controparte dai quali si dovrebbe ricavare che la domanda azionata era espressamente ed esclusivamente fondata sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998.
Diversamente da quanto avvenuto nelle liti decise dalle quattro ordinanze RAGIONE_SOCIALEa Sezione 6-L RAGIONE_SOCIALEa S.C. n. 35097, 29289, 29270 e 29269 del 2022, ove non emerge siano stati adeguatamente prospettati, vanno affrontati, però, i motivi di ricorso attinenti alla violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa che dovrebbe regolare la fattispecie, per l’esattezza il regolamento del RAGIONE_SOCIALE, approvato con d.P.R. n. 1034 del 1984, e il d.lgs. n. 283 del 1998.
Detto RAGIONE_SOCIALE è stato istituito dall’art. 1 d.P.R. n. 211 del 1981 il quale, all’art. 5, prevede che sia approvato un con il d.P.R. n. 1034
del 1984, che contiene la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘indennità qui in discussione (la quale ha natura di trattamento di fine rapporto, tanto da essere così comunemente denominata).
Si tratta di un’indennità aggiuntiva che è corrisposta agli iscritti al RAGIONE_SOCIALE di previdenza del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE quando cessano di fare parte, per qualsiasi causa, del RAGIONE_SOCIALE (in origine) del RAGIONE_SOCIALE e (oggi) del RAGIONE_SOCIALE.
Q uanto a tale disciplina, si rileva che l’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 1034 del 1984 stabilisce che:
L’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984 prescrive, al comma 1, prima parte, che ‘
ini RAGIONE_SOCIALEa pensione; i servizi che hanno dato luogo a liquidazione di indennità da parte dei fondi unificati con il decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono esclusi dal computo, salvo il disposto dei successivi co
‘
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione del ricorso occorre stabilire, quindi, se il servizio reso dal controricorrente presso l’RAGIONE_SOCIALE possa essere considerato servizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984.
Dagli atti di causa risulta che l’attuale controricorrente è un ex dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE), che ha lavorato per un certo periodo per l’RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE).
zione e imposizione fiscale dei
RAGIONE_SOCIALE lavorati.
Il d.lgs. n. 283 del 1998 ha istituito (art. 1) l’ETI per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività produttive e commerciali già riservate o, comunque, attribuite all’RAGIONE_SOCIALE, prevedendo, altresì, la trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘ente in società per azioni (avvenuta nel 2000). Esso è stato ceduto British American Tobacco
L’art. 4, comma 1, del citato d.lgs. n. 283 ha stabilito che il RAGIONE_SOCIALE già appartenente all’RAGIONE_SOCIALE (e addetto alle attività di cui all’art. 1, comma 2) fosse inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del RAGIONE_SOCIALE e distaccato temporan eamente presso l’ETI nel numero necessario per l’avvio e la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesimo
Il detto RAGIONE_SOCIALE, in tutto o in parte, doveva essere, poi, progressivamente trasferito all’ETI in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e ‘ i processi di ristrutturazione di cui all’art. 2, comma 2’ .
I dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE inseriti nel menzionato ruolo provvisorio non sono mai divenuti dipendenti di ruolo del RAGIONE_SOCIALE o del RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, non vi è stato trasferimento del RAGIONE_SOCIALE già appartenente all’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, né in termini formali (per la mancanza di un provvedimento in tal
senso), né sostanziali (poiché esso non è stato inserito con carattere di continuità e in posizione di subordinazione nella struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanziaria (Cass., Sez. L, n. 5092 del 26 febbraio 2024).
Essi sono rimasti ancora dipendenti RAGIONE_SOCIALE, amministrazione che ha continuato a esistere sino al 2012, quando è entrata nell’RAGIONE_SOCIALE, che, poi, è divenuta RAGIONE_SOCIALE.
La loro presenza nel detto ruolo provvisorio era destinata, in linea di principio, a terminare presto, in quanto sarebbero dovuti transitare nell’ETI.
Tale ruolo, infatti, era stato creato esclusivamente allo scopo di gestire i rapporti di lavoro de quibus sul piano amministrativo e contabile, nel tempo occorrente per attuare la definitiva ricollocazione dei lavoratori presso altre amministrazioni.
In concreto, però, solo alcuni dei dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE sono transitati nell’ETI, mentre altri sono stati temporaneamente assegnati allo stesso ente, senza divenirne dipendenti.
Pertanto, vi sono due categorie di dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE che hanno svolto la loro attività presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Un primo gruppo è transitato nei ruoli ETI a titolo definitivo.
Un secondo, invece, è stato assegnato per un certo periodo di tempo senza entrare in tali ruoli.
Con riferimento al trattamento giuridico di tali due gruppi, la giurisprudenza ha chiarito che, ai lavoratori definitivamente transitati nell’ETI, si applica l’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 283 del 1998, in base al quale, per la parte che qui interessa,
(Cass., Sez. L, n. 5092 del 26 febbraio 2024; Cass., Sez. L, n. 1386 del 18 gennaio 2019).
Per ciò che concerne, invece, gli ex dipendenti RAGIONE_SOCIALE non transitati all’ETI in via definitiva, l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 283 del 1998 afferma che essi avrebbero dovuto essere distaccati temporaneamente presso quest’ultimo ente . In realtà, tecnicamente non vi è mai stato né un distacco né un comando, poiché il distacco e il comando non possono riguardare dipendenti non di ruolo; in particolare, il distacco può avvenire solo all’interno RAGIONE_SOCIALEa stessa P.A. (Cass., Sez. L, n. 1471 del 15 gennaio 2024).
Ne deriva che i lavoratori transitati in via definitiva all’ETI non hanno diritto all’indennità aggiuntiva de qua in quanto, nel periodo di lavoro all’ETI, hanno cessato di appartenere al ruolo provvisorio summenzionato e sono divenuti dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘ETI a tutti gli effetti, ente con il quale è intercorso, dal momento del passaggio, il loro rapporto di impiego (chia ramente, finché l’ETI è rimasto in vita), oltre che quello di servizio.
Questi (e solo questi) dipendenti hanno avuto la possibilità di rientrare nei ruoli del MEF, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998.
La corte territoriale, però, ha accertato che il controricorrente non si è mai trasferito definitivamente all’ETI.
In particolare, ha rilevato che egli è stato cancellato dal ruolo (chiaramente provvisorio) del RAGIONE_SOCIALE solo dopo essere stato inquadrato nel ruolo del RAGIONE_SOCIALE ex art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010. Proprio il richiamo a quest’ultima disposizione assume rilievo, in quanto si tratta di norma in base ala quale, per la parte che qui rileva, ‘
Pertanto, il lavoratore rientra nel secondo gruppo di dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE, che sono stati assegnati provvisoriamente all’ETI ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, che non sono interessati dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, d.l.gs. n. 283 del 1998 e che sono rimasti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), senza mai entrare nel ruolo ordinario del RAGIONE_SOCIALE.
Occorre stabilire, quindi, in diritto, se il RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE che ha svolto servizio in via provvisoria per l’RAGIONE_SOCIALE, senza, però, mai trasferirsi definitivamente presso quest’ultimo ente, abbia diritto all’indennità aggiuntiva prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984 e, per decidere ciò, bisogna accertare se il servizio presso l’ETI sia da considerare servizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del medesimo d.P.R. n. 1034 del 1984.
Da un lato, infatti, il rapporto di servizio di quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE è stato con l’RAGIONE_SOCIALE; dall’altro, non può negarsi il rapporto con l’RAGIONE_SOCIALE e, tramite esso, con il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE che, nel caso del controricorrente, è cessato solo quando quest’ultimo è stato inquadrato nel ruolo del RAGIONE_SOCIALE ex art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, come accertato dalla corte territoriale.
Questo Collegio ritiene che, al riguardo, debba essere accolta la tesi più favorevole al dipendente.
Infatti, deve essere valorizzato il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale ‘
rito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del RAGIONE_SOCIALE istituito dall’ articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di com
Questa disposizione palesa come, nel particolare rapporto di pubblico impiego contrattualizzato qui in esame, gli oneri economici per le prestazioni rese presso altre amministrazioni dal RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE inserito nel ruolo provvisorio e ad esaurimento del MEF gravano sull’amministrazione di appartenenza, che resta il soggetto interessato alla gestione del rapporto di lavoro ed alle conseguenze economiche degli eventi che la riguardano, anche se verificatisi dopo l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘applicazione presso un altro e nte pubblico (in questo, secondo lo schema evidenziato da Cass., Sez. L, n. 1471 del 15 gennaio 2024).
Ne deriva che il servizio reso presso l’ETI da dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE come il controricorrente, mai passato definitivamente nei ruoli del medesimo ETI, è da considerare valido ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984 e, in generale, RAGIONE_SOCIALE‘intero d.P.R. appena menzionato.
Ne consegue, allora, la spettanza allo stesso controricorrente RAGIONE_SOCIALE‘indennità aggiuntiva oggetto di causa.
2) Il ricorso è rigettato, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
‘Il dipendente ex RAGIONE_SOCIALE inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF ed applicato temporaneamente presso l’ETI ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998 e che non sia transitato in via definitiva nei ruoli di quest’ultimo ente, ha diritto a percepire l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 4, n. 1, del d.P.R. n. 1034 del 1984, anche per il periodo durante il quale ha prestato servizio presso il citato ETI, che va computato ex art. 6 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R. n. 1034′;
‘I dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE transitati in via definitiva all’ETI non hanno diritto a percepire l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 4, n. 1, del d.P.R. n. 1034 del 1984 per il periodo di lavoro svolto presso quest’ultimo ente in quanto, dopo il relativo trasferimento, il loro rapporto di impiego è intercorso, assieme a quello di servizio, solo con il menzionato ETI’.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, trattandosi di P.A. statale non tenuta al pagamento del detto contributo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso, oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 18