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Indennità aggiuntiva: vale il servizio in distacco?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14139/2024, ha chiarito che un dipendente pubblico ha diritto all’indennità aggiuntiva anche per il periodo di servizio svolto in assegnazione temporanea presso un altro ente, a condizione che non vi sia stato un trasferimento definitivo. La sentenza sottolinea che, in assenza di un passaggio formale nei ruoli del nuovo ente, il rapporto di lavoro con l’amministrazione di origine persiste, garantendo così la continuità dei diritti previdenziali.

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Pubblicato il 16 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Indennità aggiuntiva: spetta anche per il servizio in assegnazione temporanea

L’ordinanza n. 14139/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento in materia di indennità aggiuntiva per i dipendenti pubblici. La Suprema Corte ha stabilito che il periodo di servizio prestato da un dipendente in assegnazione temporanea presso un altro ente deve essere computato ai fini di tale indennità, a patto che non sia mai avvenuto un trasferimento definitivo. Questa decisione tutela i diritti dei lavoratori coinvolti in complesse riorganizzazioni della Pubblica Amministrazione.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine dalla richiesta di un ex dipendente dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), il quale, dopo essere stato temporaneamente assegnato all’Ente Tabacchi Italiani (ETI), aveva richiesto il pagamento dell’indennità aggiuntiva di fine servizio per l’intero periodo lavorativo.

Il Fondo di Previdenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze si era opposto, sostenendo che il periodo trascorso presso l’ETI non dovesse essere conteggiato. Mentre il Tribunale di primo grado aveva dato ragione al Fondo, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, accogliendo le ragioni del lavoratore. Il caso è quindi giunto all’attenzione della Corte di Cassazione a seguito del ricorso del Fondo di Previdenza.

La Questione Giuridica sull’Indennità Aggiuntiva

Il nucleo della controversia riguardava l’interpretazione della normativa relativa al personale ex AAMS. La legge (D.Lgs. n. 283/1998) aveva previsto l’inserimento di questo personale in un ‘ruolo provvisorio ad esaurimento’ del Ministero delle Finanze, con un distacco temporaneo presso il neo-costituito ETI. La questione era stabilire se questa assegnazione temporanea interrompesse il rapporto con l’amministrazione di origine ai fini del diritto all’indennità aggiuntiva.

Il Fondo ricorrente sosteneva che il lavoratore fosse stato di fatto trasferito, perdendo quindi il diritto a computare quel periodo di servizio. Il lavoratore, invece, affermava che, non essendo mai transitato definitivamente nei ruoli dell’ETI, il suo rapporto di impiego con l’amministrazione originaria era rimasto giuridicamente attivo.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fondo, fornendo una motivazione chiara e basata su una distinzione fondamentale tra due categorie di dipendenti:

1. Dipendenti trasferiti definitivamente all’ETI: Per questi lavoratori, il rapporto di impiego con l’amministrazione di origine si è interrotto. Di conseguenza, il periodo di servizio successivo al trasferimento non dà diritto all’indennità aggiuntiva a carico del Fondo del Ministero.

2. Dipendenti assegnati temporaneamente all’ETI: In questo caso, come quello in esame, il lavoratore non è mai entrato a far parte dei ruoli dell’ETI in via definitiva. È rimasto formalmente incardinato nel ‘ruolo provvisorio ad esaurimento’ del Ministero. La Corte ha stabilito che questa forma di ‘distacco’ o ‘applicazione’ non spezza il legame con l’amministrazione di appartenenza. Citando l’art. 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, la Corte ha sottolineato che gli oneri economici relativi al personale in assegnazione temporanea gravano sull’amministrazione di appartenenza, che rimane il soggetto gestore del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte ha quindi concluso che il servizio reso presso l’ETI in regime di assegnazione provvisoria è pienamente valido ai fini del calcolo dell’indennità aggiuntiva prevista dal D.P.R. n. 1034/1984.

Le Conclusioni

Con questa ordinanza, la Cassazione ha formulato due principi di diritto:

* Il dipendente ex AAMS, inserito nel ruolo provvisorio del MEF e assegnato temporaneamente all’ETI senza un transito definitivo, ha diritto a percepire l’indennità aggiuntiva anche per il periodo di servizio prestato presso l’ETI.
* Al contrario, i dipendenti ex AAMS transitati in via definitiva all’ETI non hanno diritto a tale indennità per il periodo lavorativo successivo al trasferimento, poiché il loro rapporto di impiego è intercorso esclusivamente con il nuovo ente.

La decisione rafforza la tutela dei diritti acquisiti dai lavoratori pubblici coinvolti in processi di riorganizzazione, assicurando che le assegnazioni temporanee non pregiudichino le spettanze previdenziali legate al rapporto di impiego originario.

Un dipendente pubblico in assegnazione temporanea presso un altro ente ha diritto all’indennità aggiuntiva per quel periodo?
Sì, secondo la Corte di Cassazione ha diritto a percepire l’indennità aggiuntiva anche per il periodo di assegnazione temporanea, a condizione che non sia mai transitato in via definitiva nei ruoli dell’ente di destinazione.

Qual è la differenza tra trasferimento definitivo e assegnazione temporanea ai fini del calcolo dell’indennità?
Il trasferimento definitivo interrompe il rapporto di lavoro con l’amministrazione di origine, facendo venir meno il diritto all’indennità per il periodo successivo. L’assegnazione temporanea, invece, mantiene in vita il rapporto originario, e di conseguenza il servizio prestato continua a essere valido per il calcolo dell’indennità.

Su quale amministrazione gravano gli oneri economici del personale in assegnazione temporanea?
Gli oneri economici, incluse le prestazioni come l’indennità aggiuntiva, gravano sull’amministrazione di appartenenza, la quale resta il soggetto interessato alla gestione del rapporto di lavoro e alle sue conseguenze economiche.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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