Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13177 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13177 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12238-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3975/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2023 R.G.N. 2044/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 12238/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 22/01/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 3975/2023 aveva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con cui il tribunale di Benevento aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME alla corresponsione di un importo equivalent e all’indennità di agente unico, corrispondente a quanto già in precedenza goduto, a decorrere dall’aprile 2012 e per tutto il periodo successivo ( sino al 30 novembre 2017), in cui aveva espletato le mansioni accessorie di emissione del biglietto a bordo e di controllo del pagamento del titolo di viaggio. Il giudice d’appello aveva poi accolto l’appello incidentale proposto dal lavoratore in riferimento alla liquidazione delle somme riconosciute, in quanto erroneamente calcolato il termine prescrizionale d elle stesse, rideterminando l’ulteriore somma dovuta, oltre quella già liquidata, in E. 3.558,13, oltre accessori di legge.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l’emolumento in questione, ( indennità agente unico), facente parte della retribuzione dei dipendenti delle aziende di trasporto della Regione Campania, ed erogato in ragione dell’attività dell’operatore di eserci zio che a bordo del veicolo effettua anche tutte le operazioni relative alla vendita dei titoli di viaggio dei passeggeri, pur formalmente soppresso con legge regionale n. 29/2012, fosse comunque dovuto in ragione del continuato svolgimento di quell e mansioni anche dopo l’entrata in vigore della legge dispositiva della sua soppressione.
La corte, condividendo l’argomentare del giudice del primo grado, riteneva doveroso l’emolumento a fronte della continuità della prestazione per la quale era stato previsto una specifica voce retributiva, non potendosi ritenere che l’attività in questione fosse ricompresa nella declaratoria dell’operatore di esercizio. Quest’ultima, infatti, prevedeva lo svolgimento di tali ulteriori attività, oltre a quella principale della guida solo ‘all’occorrenza’, e, quindi, fuori da un quadro di continuità e abitualità.
In conseguenza di tali circostanze la corte di merito valutava che l’accordo collettivo relativo alla rimodulazione dell’emolumento, seguito dal continuato svolgimento delle attività relative, ne
determinasse la conservazione anche in ragione del principio di irriducibilità della retribuzione, in attuazione dell’art. 36 della Costituzione. Quanto all’appello incidentale relativo al termine di decorrenza della prescrizione, il giudice di appello, in applicazione dei principi enunciati dal Giudice di legittimità nella sentenza n. 26246/2022, fissava l’iniziale decorso del termine prescrizionale alla data di cessazione del rapporto di lavoro (30.11.2017), così condannando la società al pagamento dell’u lteriore somma maturata. Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso affidato a cinuque motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso il lavoratore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. nell’interpretazione dell’Accordo regionale del 27.12.2011 e del contratto collettivo regionale del 10 Aprile 2012.
Si deduce che la Corte d’appello, omettendo di valutare l’accordo regionale circa l’avvenuta soppressione dell’indennità di agente unico, avrebbe violato le richiamate disposizioni secondo le quali occorreva valutare l’accordo sotto il profilo del criterio letterale riferito a tutte le clausole ad oggetto retributivo ivi contenute.
2)- Con la seconda censura è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 39 co.1 Cost. e degli articoli 1322, 2077 e 2103 cod. civ. Il motivo denuncia la mancata applicazione dei principi enunciati dal Giudice di legittimità con riguardo ai rapporti di gerarchia tra fonti contrattuali collettive di diverso ambito territoriale ed alla possibilità derogatoria dei contratti territoriali-regionali rispetto a quelli nazionali (Cass.n. 12098 del 2010). La corte di merito avrebbe in tal modo violato l’autonomia contrattuale regionale e la libertà sindacale.
3)La censura riguarda la violazione dell’articolo 36 della Costituzione, avendo, la corte di merito, errato nella applicazione della norma in questione, in quanto la retribuzione percepita dal lavoratore, in ragione degli Accordi aziendali intervenuti ne ll’aprile 2012, costituiva il trattamento economico dell’Etac, dotato dei caratteri di adeguatezza e proporzionalità.
4)Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’Accordo nazionale 27 novembre 2000, avendo, la corte di merito, errato nella interpretazione dell’accordo nazionale con riguardo alle mansioni svolte, escludendo che queste non siano proprie della figura dell’operatore di esercizio.
I motivi possono essere trattati congiuntamente con le seguenti osservazioni.
Questa Corte, in più occasioni, ha avuto modo di occuparsi della questione relativa alla indennità di agente unico per gli autoferrotranvieri (Cass.n. 4257/2004; n. 3775/2004; Cass. n. 26555/2016) ed ha rilevato che, con riguardo ai rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e territoriale intervenuta in materia, la contrattazione collettiva nazionale ha avocato a sé la determinazione dei livelli retributivi, al fine di risanare i bilanci aziendali e ridurre così l’onere del loro ripianamento a carico della finanza pubblica; ha poi demandato alla contrattazione aziendale di realizzare interventi per ottenere incrementi di produttività, da destinare al risanamento del bilancio, agli investimenti, nonché, per la restante quota, al trattamento dei dipendenti ( Cass.n. 4257/2004) E’ stato anche rilevato che l’ambito locale dell’indennità di agente unico in questione risulta, peraltro, smentito dal ridetto fondamento negoziale collettivo (e non normativo regionale), dell’emolumento per il quale la normativa regionale di riferimento esplica la sua efficacia nella regolamentazione del rapporto fra ente concedente (la Regione) e l’azienda di trasporto (concessionaria), limitandosi a fissare i criteri di quantificazione dei contributi annualmente riconosciuti dall’ente concedente alla società concessionaria senza in alcun modo incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, regolamentato dalla contrattazione, nazionale ed aziendale, di primo e secondo livello.
I principi esposti risultano osservati dalla sentenza impugnata, allorchè la corte di merito ha valutato, in maniera compiuta e con giudizio di merito non sindacabile, gli accordi collettivi nazionali e regionali intervenuti, complessivamente artefici di una rivisitazione e ristrutturazione dei profili retributivi in questione. Tale confronto con le fonti contrattuali collettive (pgg.9 e 10 sentenza) ha poi esitato la
valutazione della persistenza dell’obbligo datoriale di garantire il trattamento economico corrispondente alla soppressa indennità, in ragione della permanenza dei compiti prima giustificativi della specifica indennità, non ricompresi nelle mansioni ordinarie dell’operatore di esercizio che potrebbe svolgerli solo ‘all’occorrenza’ e non in via continuativa.
Siffatte ragioni rendono pertanto infondati i motivi in esame.
5)- Con ultimo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., nonché dell’art. 18 l.n. 92/2012, del R.D. n. 148/1931, Reg.sub. all.A.
La società si duole della applicazione dei principi adottati dalla corte di merito nella individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, fissato al momento di cessazione del rapporto di lavoro, trattandosi di rapporto di lavoro di autoferrotranvieri, dotato di stabilità reale.
Il motivo non è fondato. Deve rammentarsi quanto statuito da questa Corte di legittimità secondo cui <>( Cass.n. 26246/2022).
Tali principi sono applicabili anche al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dovendosi ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C. – cfr. Cass. n. 11547/12 e Cass. n. 3063/01 (quest’ultima sentenza afferma l’applicabilità dell’art. 18 Stat. anche in caso di licenziamenti collettivi invalidi nel settore autoferrotranviari) – secondo cui, <> ( Cass.n. 17436/2015). Il motivo è dunque infondato.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza con la distrazione delle stesse all’antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 22 gennaio 2025.
La Presidente NOME COGNOME