Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13179 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13179 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24836-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2233/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/05/2023 R.G.N. 2047/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 24836/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 22/01/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 2233/2023 aveva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con cui il tribunale di Benevento aveva dichiarato il diritto NOME COGNOME alla corresponsione dell’indennità di agente un ico, corrispondente a quanto già in precedenza goduto, a decorrere dall’aprile 2012 e per tutto il periodo successivo in cui aveva espletato le mansioni accessorie di emissione del biglietto a bordo e di controllo del pagamento del titolo di viaggio. Il gi udice d’appello aveva quindi confermato anche la condanna della società al pagamento delle differenze retributive in tal modo maturate, nei limiti della eccepita prescrizione, complessivamente ammontante alla somma di E. 9.206,99, oltre accessori di legge.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l’emolumento in questione, ( indennità agente unico), facente parte della retribuzione dei dipendenti delle aziende di trasporto della Regione Campania, ed erogato in ragione dell’attività dell’operatore di eserci zio che a bordo del veicolo effettua anche tutte le operazioni relative alla vendita dei titoli di viaggio dei passeggeri, pur formalmente soppresso con legge regionale n. 29/2012, fosse comunque dovuto in ragione del continuato svolgimento di quell e mansioni anche dopo l’entrata in vigore della legge dispositiva della sua soppressione.
La corte, condividendo l’argomentare del giudice del primo grado, riteneva doveroso l’emolumento a fronte della continuità della prestazione per la quale era stato previsto una specifica voce retributiva, non potendosi ritenere che l’attività in questione fosse ricompresa nella declaratoria dell’operatore di esercizio. Quest’ultima, infatti, prevedeva lo svolgimento di tali ulteriori attività, oltre a quella principale della guida solo ‘all’occorrenza’, e, quin di, fuori da un quadro di continuità e abitualità.
In conseguenza di tali circostanze la corte di merito valutava che l’accordo collettivo relativo alla rimodulazione dell’emolumento, seguito dal continuato svolgimento delle attività relative, ne determinasse la conservazione anche in ragione del principio di
irriducibilità della retribuzione, in attuazione dell’art. 36 della Costituzione.
Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso affidato a sei motivi cui resisteva con controricorso il lavoratore.
Erano depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c e art. 118 disp.attuaz. c.p.c ; error in procedendo, nullità della sentenza (art. 360 co.1.n. 4 c.p.c.).
2)Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art.112 c.p.c.; error in procedendo (art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.)
Con entrambi i motivi, da trattare congiuntamente, la società ricorrente si duole della decisione della corte di merito, tacciandola di nullità, perché non corrispondente alle ragioni prospettate nei motivi di appello ed invece mirata a riproporre argomentazioni già svolte dal giudice del primo grado, oggetto della critica avanzata con l’atto di gravame.
I motivi sono infondati. La sentenza in esame, pur richiamando quanto già osservato dal tribunale, ha svolto un proprio ragionamento anche valorizzando quanto argomentato dal primo giudice e chiosandone la correttezza con la esplicitazione delle ragioni della adesione.
Al riguardo questa Corte ha precisato che <>(Cass.n. 10937/2016; da ultimo Cass. n. 9830/2024)
Le censure sono da disattendere.
3)Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c. in riferimento alla ritenuta <>. Assume la ricorrente che sia il tribunale che la corte territoriale abbiano affermato tale circostanza e che la stessa, non essendo stata oggetto di appello
incidentale, costituisca cosa giudicata, così non potendo più essere posta in dubbio.
Con riguardo alla individuazione della ‘res iudicata’ questa Corte ha statuito che <>( Cass.n. 21165/2019).
Il principio affermato evidenzia come non possa parlarsi di ‘giudicato’ ove sia incerto se si sia in presenza di una effettiva statuizione su un punto centrale della controversia che sia strettamente collegabile alla domanda avanzata o a parte di essa, ovvero si tratti di un passaggio argomentativo della motivazione che non statuisca una decisione finale.
Nel caso in esame, in realtà, l’inciso argomentativo su cui si sofferma la censura, pur affermando la soppressione dell’emolumento in discussione, è parte di un percorso motivazionale utilizzato dal giudice di appello che richiama il giudice del primo grado, secondo cui l’indennità in questione, oggetto di una rivisitazione da parte dei nuovi Accordi, pur formalmente venuta meno, comunque ha lasciato spazio alla conservazione del trattamento economico equivalente, in ragione dele tutele previste dall’art. 3 6 della Costituzione e della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro che, a parità delle mansioni, non venute meno, deve mantenere inalterata la retribuzione già goduta. Il motivo deve dunque essere disatteso.
4)- La quarta censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. nell’interpretazione dell’Accordo regionale del 27.12.2011 e del contratto collettivo regionale del 10 Aprile 2012.
Si deduce che la Corte d’appello, omettendo di valutare l’accordo regionale circa l’avvenuta soppressione dell’indennità di agente unico, avrebbe violato le richiamate disposizioni secondo le quali occorreva
valutare l’accordo sotto il profilo del criterio letterale riferito a tutte le clausole ad oggetto retributivo ivi contenute .
5)- Con tale motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 39 co.1 Cost. e degli articoli 1322, 2077 e 2103 cod. civ. Il motivo denuncia la mancata applicazione dei principi enunciati dal Giudice di legittimità con riguardo ai rapporti di gerarchia tra fonti contrattuali collettive di diverso ambito territoriale ed alla possibilità derogatoria dei contratti territoriali-regionali rispetto a quelli nazionali (Cass.n. 12098 del 2010). La corte di merito avrebbe in tal modo violato l’autonomia contrattuale regionale e la libertà sindacale.
6)L’ultima censura riguarda la violazione e falsa applicazione dell’accordo nazionale del 27 novembre 2000 nonché la violazione dell’articolo 36 della Costituzione, avendo, la corte di merito, errato nella interpretazione dell’accordo nazionale con riguardo alle mansioni svolte, escludendo che queste non siano proprie della figura dell’operatore di esercizio.
I motivi possono essere trattati congiuntamente con le seguenti osservazioni.
Questa Corte, in più occasioni, ha avuto modo di occuparsi della questione relativa alla indennità di agente unico per gli autoferrotranvieri (Cass.n. 4257/2004; n. 3775/2004; Cass. n. 26555/2016) ed ha rilevato che, con riguardo ai rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e territoriale intervenuta in materia, la contrattazione collettiva nazionale ha avocato a sé la determinazione dei livelli retributivi, al fine di risanare i bilanci aziendali e ridurre così l’onere del loro ripianamento a carico della finanza pubblica; ha poi demandato alla contrattazione aziendale di realizzare interventi per ottenere incrementi di produttività, da destinare al risanamento del bilancio, agli investimenti, nonché, per la restante quota, al trattamento dei dipendenti ( Cass.n. 4257/2004) E’ stato anche rilevato che l’ambito locale dell’indennità di agente unico in questione risulta, peraltro, smentito dal ridetto fondamento negoziale collettivo (e non normativo regionale), dell’emolumento per il quale la normativa regionale di riferimento esplica la sua efficacia nella regolamentazione del rapporto fra ente concedente (la Regione)
e l’azienda di trasporto (concessionaria), limitandosi a fissare i criteri di quantificazione dei contributi annualmente riconosciuti dall’ente concedente alla società concessionaria senza in alcun modo incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, regolamentato dalla contrattazione, nazionale ed aziendale, di primo e secondo livello.
I principi esposti risultano osservati dalla sentenza impugnata, allorchè la corte di merito ha valutato, in maniera compiuta, gli accordi collettivi nazionali e regionali intervenuti, complessivamente artefici di una rivisitazione e ristrutturazione dei profili retributivi in questione. Tale confronto con le fonti contrattuali collettive (pgg.9 e 10 sentenza) ha poi esitato la valutazione della persistenza dell’obbligo datoriale di garantire il trattamento economico corrispondente alla soppressa indennità, in ragione della permanenza dei compiti prima giustificativi della specifica indennità, non ricompresi nelle mansioni ordinarie dell’operatore di esercizio che potrebbe svolgerli solo ‘all’occorrenza’ e non in via continuativa.
Siffatte ragioni rendono pertanto infondati i motivi in esame.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza con la distrazione delle stesse all’antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025.
NOME COGNOME