Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31188 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31188 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19672-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 981/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2023 R.G.N. 3084/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
RETRIBUZIONE
RAPPORTO
PRIVATO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 01/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 981/2023, confermava la sentenza del tribunale di Benevento che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME e aveva dichiarato il diritto del medesimo alla corresponsione dell’indennità di agente unico a decorrere dall’aprile 2012 nella misura percepita sino al marzo precedente, anche dichiarando illegittimo il recupero effettuato da RAGIONE_SOCIALE a tale titolo, e condannando la società al pagamento delle somme dovute dall’aprile 2012 e all’adeguamento c onseguente di TFR e versamenti contributivi.
2. La Corte territoriale riteneva che l’emolumento in questione (indennità agente unico), facente parte della retribuzione dei dipendenti delle aziende di trasporto della Regione Campania, ed erogato in ragione dell’attività dell’operatore di esercizio che a bordo del veicolo effettua anc he tutte le operazioni relative alla vendita dei titoli di viaggio dei passeggeri, pur formalmente soppresso con legge regionale n. 29/2012, fosse comunque dovuto in ragione del continuato svolgimento di quelle mansioni anche dopo l’entrata in vigore della legge dispositiva della sua soppressione. La Corte riteneva illegittimo il comportamento datoriale a fronte della continuità della prestazione per la quale era stato previsto un emolumento specifico, non potendosi ritenere che l’attività in questione fosse ricompresa nella declaratoria dell’operatore di esercizio. Quest’ultima, infatti, prevedeva lo svolgimento di tali ulteriori attività, oltre a quella principale della guida solo ‘all’occorrenza’, e, quindi, fuori da un quadr o di continuità e abitualità. In conseguenza di tali circostanze la Corte di merito valutava che l’accordo collettivo relativo alla rimodulazione
dell’emolumento, seguito dal continuato svolgimento delle attività relative, ne determinasse la conservazione in ragione del principio di irriducibilità della retribuzione, anche in attuazione dell’art. 36 della Costituzione.
Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso affidato a quattro motivi, cui resisteva con controricorso, illustrato da memoria, NOME COGNOME. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge regione Campania n. 13 del 1984 e dell’art. 2 della legge regione Campania n. 29 del 9 ottobre 2012, sostenendo che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che dette norme regionali consentano di mantenere l’indennità di agente unico anche contro la volontà delle parti collettive.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per avere omesso di valutare che la materia era stata disciplinata da un accordo regionale e quindi andavano applicati i principi in tema di rapporti tra contratti collettivi e non la regola del trattamento di miglior favore prevista dall’art. 2077 c.c. per i rapporti tra contratto individuale e contratto collettivo e la regola di irriducibilità della retribuzione prevista dall’art. 2103 c.c. in caso di mutamento di mansioni.
Con il terzo motivo la sentenza di merito viene censurata per violazione dell’art. 36 Cost., per carenza di esame compiuto della situazione retributiva complessiva del lavoratore.
Con il quarto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’accordo regionale 10/4/2012.
Le censure possono essere trattate congiuntamente.
Esse sono fondate per quanto di ragione, intendendo il Collegio dare continuità al precedente analogo deciso con pronuncia di questa Corte n. 7890/2023, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (trattandosi, invece, di motivazione diversa rispetto a quella esaminata con la pronuncia di questa Corte n. 13179/2023, richiamata nella memoria di parte controricorrente).
Questa Corte, in più occasioni, ha avuto modo di occuparsi della questione relativa all ‘ indennità di agente unico per gli autoferrotranvieri (Cass. n. 4257/2004, n. 3775/2004, n. 26555/2016) e ha rilevato che, con riguardo ai rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e territoriale intervenuta in materia, la contrattazione collettiva nazionale ha avocato a sé la determinazione dei livelli retributivi, al fine di risanare i bilanci aziendali e ridurre così l’onere del loro ripianamento a carico della finanza pubblica; ha poi demandato alla contrattazione aziendale di realizzare interventi per ottenere incrementi di produttività, da destinare al risanamento del bilancio, agli investimenti, nonché, per la restante quota, al trattamento dei dipendenti.
E’ stato anche rilevato che l’ambito locale dell’indennità di agente unico in questione risulta, peraltro, smentito dal ridetto fondamento negoziale collettivo (e non normativo regionale), dell’emolumento per il quale la normativa regionale di riferimento esplica la sua efficacia nella regolamentazione del rapporto fra ente concedente (la Regione) e l’azienda di trasporto (concessionaria), limitandosi a fissare i criteri di
quantificazione dei contributi annualmente riconosciuti dall’ente concedente alla società concessionaria, senza in alcun modo incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, regolamentato dalla contrattazione, nazionale ed aziendale, di primo e secondo livello.
I principi esposti non risultano osservati dalla sentenza impugnata, allorché la Corte di merito non ha valutato, in maniera compiuta, gli accordi collettivi nazionali e regionali intervenuti, complessivamente artefici di una rivisitazione e ristrutturazione dei profili retributivi in questione.
Tale necessario confronto con le fonti contrattuali collettive risulta ancor più doveroso allorché si è in presenza di un elemento retributivo che trova la sua ragione e previsione in accordi nazionali che rimandavano alla contrattazione territoriale aspetti di altro interesse produttivo.
La decisione della Corte di merito, affidata complessivamente al richiamo dei principi di cui all’art. 36 Cost., non può superare la necessaria valutazione delle norme contrattuali intervenute nel tempo a modificare complessivamente gli assetti retributivi, trattandosi di un parametro finale (adeguatezza della retribuzione) che opera soltanto all’esito di un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme di riferimento, mancata nel caso in esame.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla Corte di merito, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 1° ottobre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME