Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5433 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5433 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2832-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1528/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 3090/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N.2832/2023
COGNOME
Rep.
Ud.14/01/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 1528/2022 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento che aveva dichiarato il diritto di COGNOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE con mansioni di operatore di esercizio addetto alla guida di pullman, alla corresponsione dell’indennità di agente unico a decorrere dall’aprile 2012 nella misura percepita sino al marzo precedente, anche dichiarando illegittimo il recupero effettuato dalla società a tale titolo, relativo ai mesi di gennaio – marzo 2012, e condannando la società stessa al pagamento dell’importo dovuto a tale titolo pari ad euro 12.720,96, oltre accessori, per il periodo aprile 2012 -dicembre 2018.
2. La Corte territoriale, richiamando un proprio precedente, ha ritenuto che l’emolumento in questione, (indennità agente unico), facente parte della retribuzione dei dipendenti delle aziende di trasporto della Regione Campania, ed erogato in ragione dell’at tività dell’operatore di esercizio che a bordo del veicolo effettua anche tutte le operazioni relative alla vendita dei titoli di viaggio dei passeggeri, pur formalmente soppresso con legge regionale n. 29/2012, fosse comunque dovuto in ragione del continuato svolgimento di quelle mansioni anche dopo l’entrata in vigore della legge dispositiva della sua soppressione. La Corte ha considerato illegittimo il comportamento datoriale a fronte della continuità della prestazione per la quale era stato previsto un emolumento specifico, non potendosi ritenere che l’attività in questione fosse ricompresa nella declaratoria dell’operatore di esercizio. Quest’ultima, infatti, prevedeva lo svolgimento di tali ulteriori attività, oltre a quella principale della guida solo ‘all’occorrenza’, e, quindi, fuori da un quadro di continuità e abitualità. In conseguenza di tali circostanze la Corte di merito ha valutato che l’accordo collettivo relativo alla rimodulazione dell’emolumento, seguito dal continuato svolgimento delle attività relative, ne determinasse la conservazione in ragione del principio di irriducibilità della retribuzione, anche in attuazione dell’art. 36 della Costituzione.
Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME
Entrambe le parti depositavano memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 39 co.1 Cost. e degli articoli 1322, 2077 e 2103 cod. civ. Il ricorrente lamenta l’errato richiamo di un precedente di legittimità del 2008 relativo a fattispecie diversa in cui non era stato realizzato un nuovo accordo sostitutivo del precedente. Rispetto a tale precedente decisione, assumeva la diversità del caso di specie in cui l’indennità in questione, menzionata dalla legge regionale, era stata istituita e disciplinata da accordi territoriali, l’ultimo dei quali è quello stipulato il 10/04/2012. La Corte di merito aveva pertanto omesso di considerare che nel caso in esame era stato stipulato un nuovo accordo che regolamentava il trattamento economico con conseguente prevalenza del meccanismo di successione dei contratti collettivi. Il motivo denuncia, poi, la mancata applicazione dei principi enunciati dal Giudice di legittimità con riguardo ai rapporti di gerarchia tra fonti contrattuali collettive di diverso ambito territoriale ed alla possibilità derogatoria dei contratti territoriali-regionali rispetto a quelli nazionali (Cass. n. 12098 del 2010): la Corte di merito avrebbe in tal modo violato l’autonomia contrattuale regionale e la libertà sindacale.
La seconda censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. nell’interpretazione del contratto collettivo regionale del 10 Aprile 2012. Si deduce che la Corte d’appello, omettendo di valutare l’accordo regionale circa l’avvenuta soppressione dell’indennità di agente unico, avrebbe violato le richiamate disposizioni secondo le quali occorreva valutare
l’accordo sotto il profilo del criterio letterale riferito a tutte le clausole ad oggetto retributivo ivi contenute.
4. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati in ragione delle motivazioni già espresse da questa Corte nella medesima vicenda su motivi sovrapponibili a quelli articolati nel presente giudizio (cfr. Cass. n. 7890 del 2023); nonostante le osservazioni contenute nella memoria del controricorrente, attentamente esaminate, il Collegio non riscontra elementi decisivi per mutare il richiamato orientamento (cfr. art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.), atteso che, una volta che l’i nterpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa ‘ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p. c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)’ (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, ‘dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni’ (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022), nella specie non ravvisabili, tenuto altresì conto della primaria necessità di garantire – ai cittadini che si rivolgano al giudice per tutelare analoghe situazioni soggettive -delle condizioni di effettiva eguaglianza innanzi alla legge; ne consegue che, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi (non presenti nel caso in esame), deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, ‘ispirato dall’esigenza di tenuta (per quan to possibile) del sistema giurisprudenziale del giudice della nomofilachìa che deve favorire la
‘stabilizzazione’ dei principi giuridici che incidono soprattutto su questioni di rilevanza ed applicazione diffuse’ (da ultimo v. Cass. SSUU n. 8486 del 2024, che richiama appunto Cass. SS.UU. n. 23675/2014 cit.); pertanto, deve essere confermato e ribadito quanto segue.
Orbene, questa Corte, in più occasioni, ha avuto modo di occuparsi della questione relativa alla indennità di agente unico per gli autoferrotranvieri (Cass. n. 4257/2004; n. 3775/2004; Cass. n. 26555/2016) ed ha rilevato che, con riguardo ai rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e territoriale intervenuta in materia, la contrattazione collettiva nazionale ha avocato a sé la determinazione dei livelli retributivi, al fine di risanare i bilanci aziendali e ridurre così l’onere del loro ripianamento a carico della finanza pubblica; ha poi demandato alla contrattazione aziendale di realizzare interventi per ottenere incrementi di produttività, da destinare al risanamento del bilancio, agli investimenti, nonché, per la restante quota, al trattamento dei dipendenti ( Cass. n. 4257/2004) E’ stato anche rilevato che l’ambito locale dell’indennità di agente unico in questione risulta, peraltro, smentito dal ridetto fondamento negoziale collettivo (e non normativo regionale), dell’emolumento per il quale la normativa regionale di riferimento esplica la sua efficacia nella regolamentazione del rapporto fra ente concedente (la Regione) e l’azienda di trasporto (concessionaria), limitandosi a fissare i criteri di quantificazione dei contributi annualmente riconosciuti dall’ente concedente alla società concessionaria senza in alcun modo incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, regolamentato dalla contrattazione, nazionale ed aziendale, di primo e secondo livello.
I principi esposti non risultano osservati dalla sentenza impugnata, allorché la Corte di merito non ha valutato, in maniera compiuta, gli accordi collettivi nazionali e regionali intervenuti, complessivamente artefici di una rivisitazione e ristrutturazione dei profili retributivi in questione.
Tale necessario confronto con le fonti contrattuali collettive risulta ancor più doveroso quando si è in presenza di un elemento
retributivo che trova la sua ragione e previsione in accordi nazionali che rimandavano alla contrattazione territoriale aspetti di altro interesse produttivo.
La decisione della Corte di merito, affidata complessivamente al richiamo dei principi di cui all’art. 36 Cost., non può superare la necessaria valutazione delle norme contrattuali intervenute nel tempo a modificare complessivamente gli assetti retributivi, trattandosi di un parametro finale (adeguatezza della retribuzione) che opera soltanto all’esito di un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme di riferimento, mancata nel caso in esame.
Il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla corte di merito, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2025