Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2692 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4611-2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1447/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 757/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio
Oggetto
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/12/2023
CC
del 20/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 3.7.19 la corte d’appello di Milano, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede del 2018, ha rigettato la domanda degli eredi COGNOME, beneficiari di pensione di reversibilità, volta a far dichiarare irripetibile la somma di € 234.643, richiesta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a seguito di riliquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione del loro dante causa, con trasformazione da provvisoria a definitiva.
In particolare, la corte territoriale ha sottolineato il carattere provvisorio RAGIONE_SOCIALEa prima attribuzione, rilevante ex articolo 13 legge 412 del 1991.
Avverso tale sentenza ricorrono gli eredi per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso .
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione degli articoli 3, 38 e 97 Cost., per lesione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento sul pagamento protratto per cinque anni a titolo di pensione di reversibilità, senza poter conoscere l’entità RAGIONE_SOCIALEa pensione del de cuius.
Il secondo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52 comma 2 legge 80 del 1989 e 13 legge 412 del 91, per non aver ritenuto irripetibili le somme. In subordine, si solleva questione di legittimità costituzionale per mancata fissazione di un adeguato termine temporale per l’emissione di una liquidazione definitiva RAGIONE_SOCIALEa pensione.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la
loro connessione. Essi sono infondati.
Occorre premettere che questa Corte (Sez. L, Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022, Rv. 663999 – 01) ha già affermato che l’irripetibilità RAGIONE_SOCIALE‘indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; d) la insussistenza del dolo RAGIONE_SOCIALE‘interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura RAGIONE_SOCIALEa pensione, che non siano già conosciuti dall’ente competente, difettando anche una sola RAGIONE_SOCIALEe quali opera la regola RAGIONE_SOCIALEa ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa quarta RAGIONE_SOCIALEe sopraindicate condizioni, essendo l’ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l’Ispettorato del Lavoro).
Nel caso, è sempre stato chiaro che il trattamento erogato era solo provvisorio e non definitivo, sicché lo stesso era soggetto alla regola generale RAGIONE_SOCIALEe ripetibilità del codice civile.
Va infine aggiunto (con Sez. L, Sentenza n. 17417 del 30/08/2016, Rv. 640791 – 01) che, in materia di indebito previdenziale, non sussiste l’errore imputabile all’ente erogatore, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 412 del 1991, qualora la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non essendo configurabile un onere RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all’erogazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
Né l’assenza di un termine per l’accertamento definitivo da
parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione ha alcuna implicazi one di carattere costituzionale che possa esser rilevante nel caso di specie, atteso che l’auspicata previsione di un termine per l’amministrazione non potrebbe incidere sul carattere provvisorio RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione patrimoniale come espressamente qualificata nel caso dall’amm inistrazione.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che si liquidano in euro 9000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 20