Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14292 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5435-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 5938/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/11/2018 R.G.N. 1811/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.11.2018, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato irripetibile per difetto di dolo l’indebito contestato
R.G.N. 5435/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ad NOME COGNOME e riveniente dalla contemporanea percezione di pensione di reversibilità e reddito da lavoro dipendente;
che i giudici territoriali, per quanto qui ancora rileva, hanno reputato che, a prescindere dalla tempestività della contestazione ai fini di cui all’art. 13, l. n. 412/1991, la pensionata non versasse in dolo, non avendo omesso alcuna delle comunicazioni cui per legge era tenuta;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che NOME COGNOME è rimasta intimata;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.3.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 13, l. n. 412/1991, e 52, l. n. 88/1989, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini del recupero dell’indebito riveniente da superamento dei limiti reddituali fissati ex lege per la fruizione delle prestazioni previdenziali, rilevasse il dolo e/o l’omessa comunicazione dei dati reddituali mediante denuncia dei redditi;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 (a norma del quale ‘ l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza’), non si richiede l’accertamento del dolo dell’assicurato o l’esistenza di un provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell’assicurato è avvenuta e la tempestività
della richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione, nonché Cass. nn. 15039 del 2017 e 13918 del 2021), di talché, una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico (prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così Cass. n. 953 del 2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto;
che, non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26.3.2024.