SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 190 2025 – N. R.G. 00000051 2025 DEPOSITO MINUTA 28 01 2026 PUBBLICAZIONE 28 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D ‘ A P P E L L O D I P E R U G I A
– S E Z I O N E L A V O R O – composta dai magistrati:
Dr. NOME COGNOME Dr.ssa NOME COGNOME COGNOME. NOME COGNOME
Presidente Consigliere
Consigliera rel.
Sentenza n. 190/2025
Oggetto:
appello avverso la sentenza n. 218/2024 del Tribunale di Spoleto-giudice del lavororipetizione indebito previdenzialecondizioniinsussistenza
All’ udienza del giorno 10 dicembre 2025 pubblicando il dispositivo all’esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 51 dell’anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
C.F. nato in Francia il DATA_NASCITA, e residente a INDIRIZZO, elettivamente domiciliato a Roma in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE
,
fax.
)
nuovo
Par
P.
difensore che lo rappresenta e difende, per procura speciale ex art. 83 ultimo comma C.p.C. in atti
– appellante –
c o n t r o
– con sede legale in Roma, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, presso l’Avvocatura in INDIRIZZO ed ivi presso il suo difensore AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito del dott. AVV_NOTAIO in Roma, in data 22 marzo 2024, repertorio n.37875, raccolta n.7313.
– appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 218/2024, pubblicata il 6.11.2024 Tribunale di Spoleto -giudice del lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con la sentenza oggetto di impugnazione da parte di il giudice del lavoro e della previdenza di Spoleto ha respinto il ricorso che il medesimo aveva colà proposto per ottenere la declaratoria giudiziale, nel contraddittorio con il convenuto , della irripetibilità della somma di €. 27.281,15 che a suo dire illegittimamente l’ pretendeva in restituzione in conseguenza della corresponsione di ratei di trattamento pensionistico di invalidità (AOI) maggiori di quelli spettanti, a decorrere dal 2012 e sino a tutto l’anno 2022.
Il primo giudice, rilevato come non risultasse contestato dal pensionato l’indebito e la sua misura, osservò in punto di diritto come in caso di indebito previdenziale derivante dal venir meno dei requisiti reddituali, la regola ordinaria tratta dall’art. 52 della L. n. 88/’89, come successivamente interpretata dall’art. 13 della L. n. 412/91, consentisse all’ di ripetere le somme soltanto dal momento in cui fosse stato accertato il superamento dei limiti, non potendo detto accertamento avere natura retroattiva, a meno che il percipiente non si dovesse ritenere in dolo comprovato. che, comunque, sarebbe configurabile non solo in presenza di comportamento fraudolento, ma anche ogni qual volta vi siano circostanze di fatto tali da far ritenere plausibile la non debenza della prestazione, oppure ove vi sia, da parte del percipiente, ‘ omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall’ente competente ‘ (cfr. Cass. civ., sez. VI, 28.03.2019, n. 8731.
Secondo il Tribunale, nel caso di specie il pensionato non poteva essere considerato in buona fede perché non vi era la prova che avesse adempiuto a quanto previsto dal comma 10 bis dell’art. 35 d.l. n. 207/2008, secondo il quale ‘ i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli che erogano la prestazione. ‘.
Infatti, per calcolare i limiti reddituali, ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge n. 222/1984almeno per l’integrazione al minimo di cui il trattamento pensionistico liquidato in favore del ricorrente aveva beneficiato- occorre sommare anche i redditi del coniuge non legalmente separato, redditi che nel caso di specie, non evidenziati nella dichiarazione dei redditi del pensionato, questi non aveva mai comunicato all’ .
Respinta fu dal Tribunale anche l’eccezione svolta dal ricorrente in relazione all’importo effettivo da restituire, a suo dire da quantificare al netto di quanto percepito in più e non invece al lordo come aveva preteso l’Istituto.
Contro la sentenza, così motivata, propone impugnazione la nuova difesa del pensionato che ne chiede la riforma integrale con l’accoglimento della domanda di accertamento negativo già formulata dinanzi al Tribunale.
L’appellato si è costituito tempestivamente in vista dell’udienza di discussione fissata dal presidente di sezione con apposito decreto, contestando la fondatezza dei motivi di appello avversari e chiedendo, con il rigetto dall’appello, la conferma, anche in punto di regolazione delle spese processuali, della sentenza del Tribunale.
In esito alla discussione orale, in cui i difensori delle parti si sono limitati a chiedere la decisione della causa, questo Collegio ha sollecitato l’appellato a produrre un prospetto analitico a ricostruzione dei criteri assunti dall’ per la determinazione del trattamento A.O.I. riconosciuto a tanto nella misura antecedente la ricostituzione operata nel 2022, quanto nella nuova misura individuata successivamente, così da consentire la verifica di quali redditi del pensionato avessero influito sulla ricostituzione, assegnando a tal fine all’ termine per tale produzione, corredata da una sintetica scheda esplicativa, sino al 31 ottobre 2025 e differendo al 10 dicembre 2025 la nuova data per la discussione orale.
L’appellato ha proceduto a depositare un nuovo prospetto, privo dell’indicazione della misura del trattamento antecedente la ricostituzione del 2022 e, soprattutto, privo di qualsiasi nota esplicativa relativa alla situazione reddituale di
In sede di discussione i difensori delle parti hanno richiamato i rispettivi scritti difensivi ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Questo Collegio, all’esito della camera di consiglio, ha definito il grado di giudizio pubblicando, nell’assenza delle parti al momento della sua lettura, il dispositivo che è qui riprodotto in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ preliminare rilevare che in contestazione è l ‘ indebito determinatosi in sede di riliquidazione dell’assegno ordinario di invalidità di cui
fruiva dal 1999.
Il trattamento ha natura pensionistica e ciò trova conferma nella modalità di erogazione – che ha luogo a fronte dell’assicurazione generale obbligatoria nonché di calcolo – che ha luogo secondo le norme della medesima- e nella sua conversione “ex lege” in pensione di vecchiaia al compimento dell’età prevista per il normale pensionamento ( in questi termini cfr. Cass. 2010 n. 5544).
A seguito della comunicazione da parte del di cessazione dell’attività lavorativa e della domanda presentata per ottenere la riliquidazione del trattamento per il venir meno dell’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, domanda che conteneva l’indicazione dei redditi a tale titolo percepiti, con provvedimento del 16 dicembre 2022 procedette ad una riliquidazione del trattamento evidenziando, a cominciare dall’anno 2012, differenze a sfavore del pensionato tali da determinare un indebito per €. 51.257,45.
Successivamente l’ dovette tenere conto dell’ulteriore anzianità contributiva accumulata da fino alla dichiarata cessazione dell’attività lavorativa e provvide a calcolare nuovamente il trattamento pensionistico, così pervenendo ad una seconda riliquidazione del 21 febbraio 2023, questa volta con un riconoscimento di maggiori competenze, rispetto alla precedente riliquidazione, pari ad €. 23.976,30.
In definitiva, l’indebito in contestazione riguarda la differenza tra dette due poste, sebbene , con il successivo provvedimento del 18 luglio 2023 ebbe nuovamente a richiedere a la somma di €. 46.967,20 ( corrispondenti al netto degli originari €. 51.257,45), questa volta specificando che l’indebito si sarebbe formato a causa di ‘ quote incumulabili art 1 c.42. ‘
Alla natura pensionistica consegue che la disciplina che ne deriva in relazione agli indebiti è da individuarsi nell’art. 52, comma 2 L. n. 88/89 secondo cui:
1.Le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche’ la pensione sociale, di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo’ essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. ‘
Successivamente la L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l’art. 13, comma 1) che:
” Le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione
sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia’ conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilita’ delle somme indebitamente percepite. ” .
4. La sentenza del Tribunale di Spoleto è costruita sul presupposto della omessa comunicazione da parte del pensionato di tutti i cespiti reddituali posseduti ed, in particolare, dei redditi del proprio coniuge, ciò che avrebbe determinato un’errata commisurazione dell’assegno ordinario di invalidità con il riconoscimento del diritto all’integrazione al minimo del trattamento dell’AOI che invece, non spettando, aveva poi giustificato la richiesta di recupero dell’indebito formatosi nel periodo 2012 -2022.
Si tratta di una tesi che la difesa dell’appellante contesta evidenziando come l’assegno ordinario di invalidità di cui fruiva il pensionato non fosse affatto ‘ integrato al minimo’.
Richiesto di chiarimenti su criterio di determinazione del trattamento pensionistico antecedente il provvedimento di ricostituzione del 16 dicembre 2022, non è stato in grado di offrire risposta, essa tanto più indispensabile laddove la posizione dell’ è stata fondata proprio sulla pretesa mancata comunicazione da parte del pensionato di redditi, quali quelli del coniuge ( cui nel presente grado l’ intenderebbe aggiungere inammissibilmente anche quelli da terreni e fabbricati dei quali, per di più, omette ogni quantificazione), che avrebbero impedito la concessione dell’integrazione al minimo o, in ogni caso, avrebbero influito sulla determinazione dell’assegno.
L’apodittico e sbrigativo prospetto che ha prodotto l’ su sollecitazione di questa Corte, anzi, omette totalmente di soffermarsi sul calcolo dell’AOI anteriore alla ricostituzione del dicembre 2012.
Non vi è dunque prova che tale trattamento fosse stato calcolato con il riconoscimento dell’integrazione al minimo e non vi è prova, soprattutto, che sia stato il reddito del coniuge ad influire sul ricalcolo, a ritroso, dell’AOI.
Del resto, come osserva correttamente l’appellante, l’importo del trattamento, come risulta dai prospetti di ricalcolo contenuti nella riliquidazione del dicembre 2022, era sempre stato ben al di sopra della soglia del trattamento minimo, ciò escludendo che il pensionato avesse beneficiato dell’integrazione: tale circostanza non è stata nemmeno contestata dall’ appellato.
Tali considerazioni sono già sufficienti a ritenere errata la pronuncia del Tribunale, non potendosi di certo ritenere dimostrata una colpevole omissione da parte del pensionato di uno specifico obbligo di comunicazione all’ di dati reddituali diversi da quelli ricavabili dalle annuali dichiarazioni ai fini fiscali di cui è in grado di conoscere attraverso l’incrocio dei datti forniti dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate.
Piuttosto, seguendo l’assai sommaria indicazione contenuta nell’ultima nota del luglio 2023, sopra menzionata, pare doversi individuare la causa della differente commisurazione dell’ su quanto disposto dall’art. 1, comma 42 della legge 335/1995. Contr
Esso prevede che ‘ All’assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all’allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l’assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti. ‘.
Anche in tal senso ragionando il recupero dell’indebito così determinatosi che come tale il pensionato non contesta- non può ritenersi consentito, dal momento che non è neppure contestato che abbia ritualmente presentato le annuali dichiarazioni dei redditi contenenti l’indicazione anche dei redditi da lavoro dipendente, nella misura che, per quanto già sopra rilevato, era dunque in grado di conoscere senza che incombesse sul pensionato uno specifico obbligo di distinta comunicazione all’ .
In conclusione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dovendosi escludere un colpevole inadempimento di un obbligo di specifica comunicazione all’ da parte del pensionato di dati determinanti per la commisurazione del trattamento, l’indebito non può ritenersi ripetibile e la domanda di accertamento negativo svolta da va accolta.
La regolazione delle spese del doppio grado di giudizio segue la soccombenza.
La liquidazione è stata fatta in dispositivo tenendo conto- secondo il valore controverso- dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione alle fasi di attività difensiva effettivamente svolte. ne rifonderà l’importo all’appellante, con distrazione di quelle del solo secondo grado in favore del suo nuovo difensore che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, accoglie l’appello proposto da avverso la sentenza n. 218/2024 del giudice del lavoro di Spoleto e, per l’effetto, in riforma della stessa, dichiara non dovuta all’ da parte di la somma posta a suo debito dall’Istituto dapprima con nota 16 dicembre 2022 e poi con nota 18 luglio 2023.
Dichiara tenuto e condanna l’appellato a rifondere all’appellante le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in €.
5.800,00 e per il presente grado in €. 9.000,00 per compenso professionale, da maggiorarsi entrambi con rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA e da distrarsi, quanto a quelle del presente grado, in favore del difensore AVV_NOTAIO quale antistatario. Perugia, 10 dicembre 2025
Il Presidente Dr. NOME COGNOME
La consigliera est. Dr.ssa NOME COGNOME