SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 1 2026 – N. R.G. 00000121 2025 DEPOSITO MINUTA 23 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D ‘ A P P E L L O D I P E R U G I A – S E Z I O N E L A V O R O –
composta dai magistrati:
Dr. NOME COGNOME
Presidente
Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliera
Dr. NOME COGNOME
Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 121 RAGIONE_SOCIALE‘anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
(C.F.
),
P.
con sede legale in Roma, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura generali alle liti conferita per atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 22 marzo 2024, repertorio n.37875, raccolta n.7313 – ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALE‘Istituto stesso in Perugia, INDIRIZZO
– appellante –
Sent. n. 1/26
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 122/25 del Tribunale di Perugia; azione di ripetizione di indebito
previdenziale
c o n t r o
, rappresentata e difesa dalla , in persona del legale rappresentante AVV_NOTAIO , titolare del contratto di mandato professionale (artt. 24 e 25 Dlgs n. 96/2001), che agisce mediante l’AVV_NOTAIO quale socio professionista e, disgiuntamente e/o congiuntamente, l’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in Roma al INDIRIZZO, come da procura apposta su foglio a parte.
– appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 122/25 del Tribunale di Perugia; azione di ripetizione di indebito previdenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2022 dinanzi al Tribunale di Perugia, chiese che venisse accertata e dichiarata l’inesistenza/irripetibilità/inesigibilità RAGIONE_SOCIALE‘indebito oggettivo di € 22.228,56, preteso dall’ nei suoi confronti con la nota RAGIONE_SOCIALE‘8 novembre 2021 mediante la quale le veniva comunicato: ‘… la sua pensioneRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE è stata ricalcolata dal 01.01.2019, sulla base RAGIONE_SOCIALEa sua comunicazione dei redditi per l’anno 2019…Pertanto, da gennaio 2020 a novembre 2021 sulla sua pensioneRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE l’ ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 22.228, 56…’.
La ricorrente contestò la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa RAGIONE_SOCIALE‘ asserendo di aver sempre adempiuto agli obblighi di comunicazione mediante le dichiarazioni fiscali previste dalla normativa vigente, in conformità alla circolare n. 195 del 2015 rendendo così l’Istituto tempestivamente informato
RAGIONE_SOCIALEa propria situazione reddituale, con la conseguenza che l’eventuale indebito non era imputabile ad un suo comportamento doloso.
Precisò che, secondo il quadro interpretativo RAGIONE_SOCIALEa materia, reso dalla Suprema Corte (Cass. n. 5271/2017), ove sia in discussione una prestazione compresa nel casellario previdenziale o assistenziale (come nel caso RAGIONE_SOCIALEa pensione di reversibilità) il redd ito da valutare è quello RAGIONE_SOCIALE‘anno di riferimento e non quello RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente.
Aggiunse che, con un altro arresto giurisprudenziale (Cass. n. 8633/2014), la Suprema Corte aveva chiarito che, in sede di accertamento giudiziale, i requisiti reddituali che determinano il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione debbono coesistere con l’erogazio ne del trattamento e non, come avviene per ragioni pratiche, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento amministrativo, con riferimento all’anno precedente.
Peraltro, evidenziò che nel caso di specie il metodo presuntivo fondato sui redditi RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente non poteva essere utilizzato, essendo noti e documentati, alla data RAGIONE_SOCIALE‘8 novembre 2021, i redditi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2020. Ciò imponeva all’ di applic are il criterio corretto, ossia quello del reddito RAGIONE_SOCIALE‘anno di riferimento, senza ricorrere a presunzioni fondate sulle annualità pregresse.
Concluse sottolineando che nell’anno 2020, a differenza del 2019, aveva percepito redditi, diversi dal trattamento di riversibilità, inferiori rispetto al limite in relazione al quale è prevista la riduzione e, che, quindi, la richiesta di ripetizione da p arte RAGIONE_SOCIALE‘ era infondata.
Costituitosi ritualmente in giudizio, con memoria difensiva depositata il 20 novembre 2024, l’ chiese il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
L’Istituto, preliminarmente, evidenziò di aver rideterminato gli importi pretesi in restituzione, abbandonando il credito complessivo di euro 13.900,44, sia con riferimento al periodo 1° gennaio 2021 30 novembre 2021 (per € 10.188,09), in quanto non suss isteva alcun superamento dei limiti di incumulabilità con i redditi percepiti, che con riferimento all’anno 2020 (per € 3.712,35), in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa misura effettivamente corrisposta alla ricorrente a titolo di pensione di reversi bilità, e quindi RAGIONE_SOCIALEa base di calcolo per determinare l’incumulabilità con i redditi
da lavoro, scorporando la quota di pensione di reversibilità spettante all’ex coniuge nella misura del 40%; in definitiva, ridusse l’importo RAGIONE_SOCIALE‘indebito richiesto in restituzione ad € 5.568,44, per il superamento dei limiti reddituali con riferimento al periodo 1° gennaio -31 dicembre 2020.
L’ , ripercorso il quadro normativo regolante la materia, previsto dall’art. 1, comma 41, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, rappresentò che, nel caso concreto, l’ acquisita la dichiarazione dei redditi RAGIONE_SOCIALE‘anno di imposta 2019, presentata il 7 dicembre 2020, aveva rilevato il superamento dei limiti di incumulabilità previsti dalla tabella F allegata alla legge n. 335/1995, risultando un reddito complessivo di € 44.769,00 e, conseguentemente, aveva chiesto, con missiva RAGIONE_SOCIALE‘8 novembre 2021, la restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme erogate in eccesso sul trattamento pensionistico corrisposto nel 2020.
Il Tribunale, con sentenza n. 122/25, pubblicata il 3 marzo 2025, dichiarò parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento all’originaria pretesa restitutoria avanzata dall’ per le prestazioni pensionistiche erogate nel 2021, nonché per la somma di € 3.712,35, con riferimento alle prestazioni erogate nel 2020, e accolse nel resto il ricorso; condannò infine l’ alla refusione in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale, oltr e accessori.
Con ricorso depositato in data 1° settembre 2025, l’ ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado di cui ha chiesto la riforma, con conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta in primo grado.
Con decreto presidenziale del 2 settembre 2025 è stata fissata l’udienza collegiale del 14 gennaio 2026 per la discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Si è costituita l’appellata contestando il gravame di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata discussa e decisa all’udienza sopra menzionata.
Il dispositivo è stato letto all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza ed è stato depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Tribunale ha innanzitutto inquadrato la fattispecie oggetto di giudizio nell’indebito previdenziale per motivi reddituali, trattandosi di una prestazione di reversibilità in favore del coniuge superstite,
riconducibile al trattamento pensionistico originariamente goduto dal de cuius e fondato sulla contribuzione da questi versata, con conseguente applicabilità del regime speciale RAGIONE_SOCIALE‘indebito previdenziale pensionistico, distinto e derogatorio rispetto all’ordinario sistema civilistico.
In tale cornice, il Tribunale ha richiamato l’art. 52 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 88/1989, il quale consente la rettifica RAGIONE_SOCIALEe pensioni in ogni momento in presenza di errori in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione; al contempo, tale norma dispone che non si faccia luogo al recupero RAGIONE_SOCIALEe somme corrisposte e poi risultate non dovute, salvo che l’indebita percezione sia imputabi le a dolo RAGIONE_SOCIALE‘interessato. Tale assetto è chiarito dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 412/1991, che configura una sanatoria per gli indebiti derivanti da errore RAGIONE_SOCIALE‘ente erogatore a fronte di un formale provvedimento definitivo comunicato all’interessato; resta , per converso, consentita la ripetizione quando il pensionato omette o integra in modo incompleto la segnalazione di fatti reddituali incidenti sul diritto o sulla misura RAGIONE_SOCIALEa prestazione, non già conosciuti dall’ente.
Il Tribunale ha evidenziato, altresì, che l’art. 13, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 412/1991 impone all’ una verifica annuale RAGIONE_SOCIALEe situazioni reddituali che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, con conseguente recupero RAGIONE_SOCIALEe eventuali somme pagate in eccedenza entro l’anno successivo. Nel caso in esame, risulta pacifico e documentato che la ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019 in data 7 dicembre 2020 e quella per l’anno d’imposta 2 020 in data 30 novembre 2021. Parimenti, è circostanza non controversa che, assumendo a riferimento i redditi 2019, l’indebito sussisterebbe; mentre, considerando i redditi 2020 (coincidenti con l’anno di erogazione dei ratei ritenuti indebiti dall’ , l’indebito non sussisterebbe.
A parere del Tribunale, l’ ha rispettato il perimetro procedurale dettato dalla normativa: preso atto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione relativa al 2019, ha operato il ricalcolo nell’anno seguente e, con nota RAGIONE_SOCIALE’08 novembre 2021, ha comunicato l’indebito alla ricorrente, ampiamente entro il termine annuale previsto dall’art. 13, comma 2, L. 412/1991. Ciò posto, tuttavia, il Tribunale ha precisato che il mero
rispetto del termine non esaurisce il vaglio di legittimità sostanziale, occorrendo verificare quale annualità reddituale debba essere assunta a riferimento nel ricalcolo.
Sul punto, il Tribunale ha richiamato l’art. 35, comma 8, del D.L. n. 78/2010, il quale prevede, in via generale, che ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione o ricostituzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni collegate al reddito si debba considerare il reddito RAGIONE_SOCIALE‘anno solare preced ente. Tuttavia, la stessa disposizione introduce una deroga espressa per le prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al RAGIONE_SOCIALE (istituito dal d.P.R. n. 1388/1971): in tale ipotesi rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno. Poiché la pensione di reversibilità rientra tra le prestazioni soggette a comunicazione al , l’ nel ricalcolo oggetto di causa, avrebbe dovuto assumere il reddito RAGIONE_SOCIALE‘anno 2020, ossia quello coesistente con l’erogaz ione dei ratei di reversibilità contestati, e non quello RAGIONE_SOCIALE‘anno 2019.
Pertanto, secondo il primo giudice, pur a fronte RAGIONE_SOCIALEa tempestività formale RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALE‘ , la pretesa restitutoria limitatamente all’indebito residuo – non poteva essere accolta, atteso che il parametro reddituale corretto era quello RAGIONE_SOCIALE ‘anno di riferimento (2020) e, alla luce di tale parametro, l’indebito non sussisteva.
6. Attraverso l’unico motivo di impugnazione formulato (rubricato: ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 8, del D.L. n. 207 del 2008, conv. nella legge n. 14 del 2009, come modificato dall’art. 13, comma 6, lettere a) e b) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge n. 122 del 2010’ ), l censura la statuizione del Tribunale di Perugia nella parte in cui, per determinare l’incumulabilità, ha ritenuto rilevanti i redditi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2020 anziché quelli RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente. A parere RAGIONE_SOCIALE‘ la decisione si porrebbe in cont rasto con la regola generale posta dall’art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/2008 (come modificato dal D.L. n. 78/2010), poiché la deroga del ‘reddito RAGIONE_SOCIALEo stesso anno’ è testualmente circoscritta alle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al e, dunque, ai soli redditi in possesso RAGIONE_SOCIALE‘ e verificabili nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno di erogazione. In mancanza dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa deroga, dovrebbe invece trovare applicazione la regola generale RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente, tanto in sede di prima liquidazione quanto in sede di ricostituzione.
Pertanto, a parere RAGIONE_SOCIALE‘ l’assunzione del reddito RAGIONE_SOCIALE‘anno 2020 come parametro esclusivo ove non sia dimostrata la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione alla sfera del RAGIONE_SOCIALE e l’effettiva disponibilità dei dati reddituali nello stesso anno -risulterebbe non conforme al disposto normativo. Per converso, l’utilizzo del reddito RAGIONE_SOCIALE‘anno 2019, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE‘incumulabilità del trattamento ai superstiti erogato nel 2020, si collocherebbe nel perimetro applicativo RAGIONE_SOCIALEa regola generale , legittimando il ricalcolo e, ove ne ricorrano i presupposti, il recupero RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza entro l’anno successivo, come imposto dall’art. 13, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 412/1991.
L’appello è infondato.
7.1. La controversia ruota intorno alla qualificazione e al regime giuridico RAGIONE_SOCIALE‘indebito maturato su una pensione di reversibilità, in relazione alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘incumulabilità del trattamento ai superstiti con i redditi RAGIONE_SOCIALEa beneficiaria e, soprattutto, riguarda il corretto criterio temporale per l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘annualità reddituale rilevante.
In via preliminare, è necessario ribadire che la prestazione in questione è una rendita previdenziale, derivante dalla contribuzione del de cuius e riconosciuta in favore del coniuge superstite; ne consegue che la vicenda deve essere inquadrata nel sottosistema RAGIONE_SOCIALE‘indebito previdenziale e non in quello civilistico generale, con applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole speciali dettate dagli artt. 52 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 88 del 1989 e 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 412 del 1991.
Queste norme disegnano un assetto che consente all’ente erogatore di rettificare in ogni momento le pensioni per errori di attribuzione o di erogazione, prevedendo al contempo la tendenziale irripetibilità dei ratei indebitamente percepiti quando l’indebit o non sia imputabile a dolo del beneficiario, e introducono un obbligo di verifica annuale e di recupero entro l’anno successivo per le prestazioni collegate al reddito.
Nel caso in esame, l’ ha formalmente rispettato la scansione temporale di legge, avendo comunicato l’indebito entro l’anno successivo alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione reddituale del 2019; tuttavia, questo profilo procedurale non esaurisce il sindacato di legittimità sostanziale,
dovendo il giudice verificare se i criteri applicati dall’ente siano conformi al dettato normativo per quanto concerne la scelta RAGIONE_SOCIALE‘annualità di riferimento e la delimitazione del perimetro dei redditi rilevanti.
7.2. Il cuore RAGIONE_SOCIALEa controversia è segnato dalla contrapposizione tra la regola generale del reddito RAGIONE_SOCIALE‘anno solare precedente e la deroga speciale che impone, per alcune prestazioni, la considerazione del reddito conseguito nello stesso anno RAGIONE_SOCIALE‘erogazione. In particolare, l’art. 35, comma 8, del D.L. n. 207 del 2008, come modificato dall’art. 13, comma 6, lettere a) e b), del D.L. n. 78 del 2010 e successivamente convertito, stabilisce che ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione o RAGIONE_SOCIALEa ricostituzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, va fatto riferimento, in via generale, al reddito RAGIONE_SOCIALE‘anno solare precedente; tuttavia, laddove la prestazione sia soggetta all’obbligo di comunicazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno. È pacifico che la pensione di reversibilità rientri tra le prestazioni accese al , istituito dal d.P.R. n. 1388 del 1971 e deputato alla raccolta e gestione dei dati relativi ai titolari di trattamenti pensionistici obbligatori, inclusi i superst iti. Se così è, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa deroga non è facoltativa, ma imposta dal legislatore: per i ratei erogati nell’anno 2020, pertanto, la verifica RAGIONE_SOCIALEa cumulabilità dev’essere condotta rispetto ai redditi conseguiti nel 2020, non già rispetto ai redditi RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente.
Questa conclusione trova coerenza sistematica nel principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, RAGIONE_SOCIALEa coesistenza dei requisiti reddituali con l’anno di erogazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione (vedi, da ultima, Cass. Sez. L., sentenza n. 4290 del 19 febbraio 2025). In sede amministrativa, per ragioni di praticità, può farsi ricorso al dato probabilistico RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente; ma in sede contenziosa, quando i redditi RAGIONE_SOCIALE‘anno di riferimento sono acquisiti, documentati e conoscibili, l’accertamento deve ess ere condotto sul tempo reale RAGIONE_SOCIALE‘erogazione, evitando scorciatoie presuntive non più giustificate. La scelta RAGIONE_SOCIALE‘ di fondare il ricalcolo sull’annualità 2019, pur rispettando formalmente il termine di recupero, si rivela sostanzialmente non conforme alla disciplina speciale applicabile alle prestazioni soggette a RAGIONE_SOCIALE, poiché elide la deroga voluta dal legislatore e
disallinea l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa verifica (i ratei del 2020) dal periodo reddituale effettivamente coesistente. Va da sé che il richiamo alla regola generale RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente non può prevalere quando la norma stessa prevede un diverso criterio per le prestazioni in RAGIONE_SOCIALE, quale è la reversibilità.
7.3. Una volta fissato il corretto parametro temporale, occorre esaminare il perimetro dei redditi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa cumulabilità. L’art. 1, comma 41, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 dispone che gli importi dei trattamenti ai superstiti sono cumulabili entro le soglie RAGIONE_SOCIALEa Tabella F e la regolamentazione amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘ ha puntualizzato (Messaggio n. 27951 del 1995) che nel calcolo debbono essere considerati i redditi assoggettabili a IRPEF al netto dei contributi, escludendo il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni, il reddito RAGIONE_SOCIALEa casa di abitazione, le competenze arretrate soggette a tassazione separata e, ovviamente, l’importo RAGIONE_SOCIALEa pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione. Ne discende che la reversibilità non è mai computabile tra i redditi rilevanti ai fini del cumulo.
Nel caso concreto gli importi indicati nella dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente come reddito di tipo ‘1’ (pari a € 24.446,00) si riferiscono alla pensione di reversibilità e devono essere estratti dal computo; per contro, i redditi diversi percepiti nel 2020, al netto RAGIONE_SOCIALEe esclusioni e sommati ai redditi immobiliari (pari a € 1.346,32), danno un totale di € 17.383,32, inferiore alla soglia che comporta la riduzione del 25% secondo Tabella F. In altre parole, nell’anno 2020 non si realizza il superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia che giustificherebbe la riduzione del trattamento ai superstiti, sicché non matura alcun indebito sui ratei corrisposti in quell’anno.
Da ciò deriva la conseguenza pratica e giuridica RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza del credito preteso dall’ per l’anno 2020.
Alla luce di quanto esposto, l’appello RAGIONE_SOCIALE‘ deve essere respinto, mentre la sentenza del Tribunale va confermata.
L’Istituto appellante dev’essere condannato a rifondere all’appellata le spese sostenute per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore RAGIONE_SOCIALEa causa e dei parametri stabiliti dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Infine, si deve dare atto che l’appellante si trova nelle condizioni previste dall’art. 13, comma 1 -quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuto a pagare un secondo contributo unificato, d’importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all’esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D’APPELLO
Respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall’appellata, che liquida nella somma di € 2.500,00 per compenso professionale, oltre I.V .A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali pari al 15 % del compenso liquidato, da distrarsi in favore degli avvocati e NOME COGNOME dichiaratisi antistatari.
Visto l’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l’appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l’introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all’esenzione.
Così deciso in Perugia, il 14 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. NOME COGNOME) (dott. NOME COGNOME)
firma digitale firma digita le