Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33301 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 34585-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2851/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2019 R.G.N. 1243/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 08/10/2025
CC
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza del 16 luglio 2019, la Corte d’Appello di Roma ha accolto il ricorso di NOME COGNOME, dichiarando l’irripetibilità dell’indebito pensionistico di € 108.809,04. La vicenda trae origine dalla revoca, da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, della pensione di anzianità concessa a NOME a partire dal settembre 2000, in seguito al riscontro della mancata cessazione dell’attività lavorativa al momento della decorrenza della pensione stessa. Questa Corte, con una precedente sentenza del 2016 (n. 5052), aveva già stabilito che la pensione era stata erogata indebitamente, poiché il requisito della cessazione dell’attività lavorativa, necessario per l’erogazione della pensione di anzianità, non sussisteva al momento della decorrenza. Pertanto, aveva rinviato il giudizio alla Corte d’Appello affinché si pronunciasse sulla ripetibilità dell’indebito, e in particolare sulla sussistenza del dolo da parte di COGNOME.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello ha esaminato la condotta di COGNOME e ha concluso che, nonostante avesse dichiarato il 31 agosto 2000 di aver cessato l’attività lavorativa il 12 agosto 2000, non si potesse ritenere che avesse agito con dolo.
La Corte di merito ha ritenuto che la sussistenza di un nuovo rapporto di lavoro, iniziato il 21 agosto 2000, fosse conoscibile dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in quanto i contributi erano stati regolarmente versati. Pertanto, ha dichiarato che le somme indebitamente corrisposte non erano ripetibili, rigettando la domanda di restituzione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un motivo.
Resiste, con controricorso assistito da memoria, NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione di diverse norme di legge, in particolare degli articoli 2033 c.c., 52 della legge n. 88/1989 e 13 della legge n. 412/1991.
Sostiene, in particolare, l’Istituto che la dichiarazione di COGNOME fosse una dichiarazione non veritiera che aveva indotto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in errore, configurando un dolo commissivo. Ha, quindi, argomentato la censura affermando che anche se si volesse ritenere che il COGNOME avesse omesso di denunciare un fatto, tale omissione integrerebbe comunque il dolo omissivo che renderebbe l’indebito ripetibile.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La Corte d’Appello, nella sua motivazione, ha chiaramente indicato che, in materia di indebito previdenziale, trova applicazione la normativa speciale, e non la disposizione generale del 2033 c.c..
In particolare, ha richiamato l’art. 52, comma 2, della legge n. 88/89, che esclude il recupero delle somme non dovute, a meno che l’indebita percezione non sia dovuta a dolo dell’interessato. Ha poi citato l’art. 13 della legge n. 412/91, che equipara al dolo l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla pensione, che non siano già conosciuti dall’ente competente.
La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il dolo non si può presumere dal semplice silenzio, ma è configurabile in caso di omissione di circostanze che non siano già conosciute o conoscibili dall’ente.
A tal proposito, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di tale dolo affermando che “in relazione a tale secondo rapporto intercorso tra il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (con
decorrenza dal 21.8.2000) sono stati versati regolarmente i contributi”.
Ha inoltre ribadito che “la sussistenza di tale rapporto conoscibile dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE” e che “non potendo rilevare in contrario che il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse dichiarato in data 31.8.2000 di. avere cessato la propria attività lavorativa e che avesse omesso di dichiarare contestualmente l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro in data 21.8.2000″, le somme indebitamente corrisposte non fossero ripetibili.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha insistito per la differenziazione della fattispecie in esame da quelle disciplinate dagli artt. 52 e 13, sostenendo che tali norme si applicherebbero solo ai casi di erroneo computo di una pensione “legittimamente goduta” e non ai casi in cui venga meno l’intero diritto alla prestazione per l’annullamento della posizione assicurativa.
Tuttavia, come ha osservato questa Corte già espressasi in sede di nomofilachia, fra le altre, nella sentenza n. 10337 del 2023, la Corte d’Appello si è attenuta a principi consolidati.
Si è ribadito, infatti, in sede di legittimità che “la regola di settore imposta dal disposto dell’articolo 52 cit. per l’indebito pensionistico impone di ricondurre a detta regolazione ogni ipotesi di prestazione previdenziale pensionistica indebita”. Ha inoltre specificato che l’elemento dirimente non è la natura dell’errore, ma la sua fonte.
Il giudice del merito, nella specie, ha dunque correttamente accertato che la mancata rilevazione della contemporaneità tra contribuzione figurativa e contributi effettivi costituisce un errore imputabile all’ente stesso, ribadendo che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore in quanto nessuna condotta, attiva
od omissiva, dell’assicurato ha reso più difficile o oltremodo disagevole il riscontro.
La Corte d’Appello si è attenuta a questi principi, accertando che l’assicurato non aveva celato la sua situazione e che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva la possibilità di conoscere il nuovo rapporto di lavoro.
L’indagine sull’elemento soggettivo del dolo del percettore rimane insindacabile in sede di legittimità. La censura dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pertanto, si risolve in una mera richiesta di una diversa valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità.
Deve ritenersi, quindi, che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sebbene formalmente denunzi una violazione di legge, miri in realtà a una inammissibile rivalutazione dei fatti già accertati e valutati dai giudici di merito. L’Istituto contesta la valutazione della Corte d’Appello sulla sussistenza del dolo di NOME, chiedendo in sostanza a questa Corte di riesaminare il merito della questione, ovvero se la condotta di NOME integrasse il dolo necessario per la ripetibilità dell’indebito.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 5000,00 per
compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell’Adunanza camerale dell’8 ottobre 2025
La Presidente NOME COGNOME