Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 2585 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2585 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18681-2020 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2016 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 23 gennaio 2020 (R.G.N. 1173/2018).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 12/11/2025
giurisdizione Indebito pensionistico e presupposti RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 412 del 1991.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto dal signor NOME COGNOME contro la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede e ha così accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di ripetere dall’appellante la pensione di anzianità indebitamente erogata a partire dal primo luglio 2011 fino al 20 luglio 2016, per il complessivo importo di Euro 112.772,00.
La Corte territoriale ha accertato in fatto che l’appellante , beneficiario di un assegno d’invalidità fino al 30 giugno 2011, ha chiesto la pensione di anzianità con istanza del 2 maggio 2011 e con decorrenza dal primo giugno 2011, riprendendo a lavorare il 3 giugno 2011. L’RAGIONE_SOCIALE ha poi corrisposto la pensione a decorrere dal primo luglio 2011.
L’erogazione RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità presuppone «la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività di lavoro subordinato alla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di pensione, condizione che deve permanere anche nel momento in cui la pensione viene erogata». Pertanto, nel caso di specie, difetta il «requisito essenziale RAGIONE_SOCIALEa cessazione di ogni rapporto di lavoro al momento del conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘assegno pensionistico» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello) .
Nessun errore si può imputare all’RAGIONE_SOCIALE, che ha corrisposto l’assegno di pensione alla scadenza RAGIONE_SOCIALE‘assegno d’invalidità, in ossequio alle previsioni di legge.
L’appellante, dal canto suo, non ha assolto all’onere di comunicare le modifiche «RAGIONE_SOCIALEe sue condizioni lavorative anche nelle more di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione» (pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata).
Né l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si può sobbarcare alla verifica di «ciascuna posizione di pensione attiva (stante i milioni di posizioni gestite)» (pagine 6 e 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
2. -Il signor NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza d’appello e formula tre motivi, illustrati da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE ‘adunanza camerale.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia «vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione di norme di diritto» e lamenta che la Corte territoriale non abbia conferito alcun rilievo al comportamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, idoneo a ingenerare un affidamento legittimo nel pensionato. Invero, ove l’ente previdenziale avesse ottemperato alle indicazioni d ella Circolare n. 134 del 2004 e avesse respinto la domanda presentata in costanza di fruizione RAGIONE_SOCIALE‘assegno d’invalidità, l’interessato avrebbe dovuto presentare una nuova domanda e non avrebbe intrapreso nel frattempo l’attività lavorativa.
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole di «vizi di motivazione e violazione di diritto» e addebita alla Corte di merito di non aver adeguatamente valutato il contegno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Pur disponendo in tempo reale, mediante i moRAGIONE_SOCIALEi informatici UNILAV, di tutte le informazioni sullo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa, l’ente previdenziale, il 3 dicembre 2011, ha trasformato la pensione di anzianità da provvisoria in definitiva, senza ravvisare anomalie di sorta.
3. -Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta violazione di diritto e vizio di motivazione, in relazione all’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 1991, n. 412, e censura la sentenza d’appello per aver negato l’irripetibilità
RAGIONE_SOCIALE‘indebito, a dispetto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di tutte le condizioni di legge: un provvedimento definitivo di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione, debitamente comunicato; l’imputabilità RAGIONE_SOCIALE‘errore all’RAGIONE_SOCIALE , che non ha respinto la domanda di pensione di anzianità, rivendicata a decorrere dal primo giugno 2011 e dunque prima RAGIONE_SOCIALEa ripresa RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa, e comunque fruisce di ampie «possibilità di riscontro in tempo reale RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei datori di lavoro» (moRAGIONE_SOCIALEi UNILAV); l’insussistenza del dolo e la buona fede RAGIONE_SOCIALE‘ accipiens .
4. -Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10337), l’irripetibilità RAGIONE_SOCIALE‘indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente che eroga la prestazione; d) l’insussistenza del dolo RAGIONE_SOCIALE‘interessato, dolo cui la legge equipara, quoad effectum , l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura RAGIONE_SOCIALEa pensione, che non siano già conosciuti dall’ente competente (art. 13, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 412 del 1991, che reca l’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 9 marzo 1989, n. 88).
-Le censure, nel loro nucleo essenziale, investono l’interpretazione del requisito RAGIONE_SOCIALE‘errore imputabile all’RAGIONE_SOCIALE e il tema dei presupposti e dei limiti RAGIONE_SOCIALEa tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento RAGIONE_SOCIALE‘ accipiens .
5.1. -A tale riguardo, il ricorrente, anche nella memoria illustrativa, evidenzia che l’ente erogatore avrebbe potuto e dovuto provvedere agl’indispensabili controlli , da ultimo nel dicembre 2011, allorché l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa pensione è divenuta definitiva. Tali verifiche avrebbero condotto agevolmente a riscontrare l’insussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa , sulla scorta dei moRAGIONE_SOCIALEi UNILAV trasmessi all’RAGIONE_SOCIALE dal datore di lavoro.
L’erogazione del trattamento pensionistico dal luglio 2011 al luglio 2016 avrebbe dunque consolidato l’affidamento di chi ha percepito tali somme per un arco temporale considerevole.
5.2. -Il controricorrente, nel recepire le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, replica che «l’errore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta pensione ha tratto pacificamente origine dalla mancata comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘attualità RAGIONE_SOCIALE‘occupazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente» (pagina 3 del controricorso).
Pertanto, difetterebbe uno dei requisiti imprescindibili RAGIONE_SOCIALE‘irripetibilità (l’errore imputabile all’ente erogatore) e non sarebbero dunque decisivi i rilievi sulla carenza di dolo RAGIONE_SOCIALE‘ accipiens , che potrebbero rivestire importanza soltanto al cospetto di un errore imputabile.
La pronuncia d’appello soggiunge che la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità allo scadere RAGIONE_SOCIALE‘assegno d’invalidità deriva dalla piana applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente (pagina 6), normativa che ciascun consociato sarebbe tenuto a conoscere.
In questa prospettiva, non si potrebbe muovere alcun addebito all’RAGIONE_SOCIALE, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘inesigibilità di capillari controlli sulla vasta platea degli assicurati.
-Gli argomenti illustrati dalla sentenza impugnata e dalle parti toccano gli snodi salienti RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘indebito e del bilanciamento attuato dal legislatore tra la tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento del pensionato e la salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa destinazione RAGIONE_SOCIALEe pubbliche risorse alle esigenze presidiate dall’art. 38 Cost.
La rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALEe questioni prospettate impone di vagliarle nella pubblica udienza, con l’apporto RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale e RAGIONE_SOCIALEa discussione RAGIONE_SOCIALEe parti.
-Il giudizio, incentrato sulla trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘originario assegno d’invalidità , attiene a dati sensibili, che impongono di omettere
le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ove la presente ordinanza sia riprodotta in qualsiasi forma (art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza, l’omissione RAGIONE_SOCIALEe generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 12 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME