Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34522 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34522 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento necessario di competenza n.r.g. 15536/2025, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il quale è elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimate –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma resa nel giudizio n.r.g. 34908/2024 e depositata il 5 giugno 2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con dichiarazione di competenza del giudice di pace.
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò innanzi al Tribunale di Roma la cartella n. 09720240174180627000, con la quale le era stato richiesto il pagamento dell’importo di € 3.120,00 in favore di Cassa depositi e prestiti -Cassa ammende e spese processuali, come disposto da un’ ordinanza della Corte di Appello di Roma del 16 giugno 2022.
L ‘attrice negò i presupposti del pagamento, osservando che l ‘ordinanza in questione, emessa a seguito della declaratoria di inammissibilità di una sua istanza di ricusazione del giudice formulata in un diverso processo, non conteneva alcun ordine di pagamento nel senso indicato dall’atto impugnato.
Lamentò, inoltre, la sussistenza di vizi intrinseci della cartella, in quanto non preceduta da altri atti, non sufficientemente motivata in ordine alle ragioni della pretesa erariale e priva RAGIONE_SOCIALE ulteriori indicazioni previste dall’art. 7 della l. n. 241/1990.
Le convenute RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.
Con la memoria ex art. 171ter cod. proc. civ., la sola RAGIONE_SOCIALE eccepì l’incompetenza per valore del tribunale adìto,
osservando che la causa rientrava nella competenza del giudice di pace.
Il tribunale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha declinato la propria competenza in favore del Giudice di pace di Roma.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
Le parti intimate non hanno svolto difese.
Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte.
Considerato che:
Con l’unico motivo, denunziando « illegittimità della pronuncia», la ricorrente assume che il tribunale avrebbe erroneamente rilevato la propria incompetenza.
Al riguardo, deduce in primo luogo la tardività del rilievo, intervenuto solo dopo il deposi to RAGIONE_SOCIALE memorie di cui all’art. 171 -ter c.p.c. nei termini assegnati alle parti.
Osserva che, in ogni caso, sussisterebbe un’ipotesi di competenza funzionale del tribunale, poiché la cartella ha ad oggetto il pagamento di spese di giustizia e, conseguentemente, la relativa impugnazione avrebbe dovuto qualificarsi come opposizione ex art. 615 o 617 cod. proc. civ.
Il motivo è fondato nel suo primo profilo, restando in tale statuizione assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalla ricorrente.
2.1. L’ordinanza con la quale il Tribunale ha declinato la propria competenza, sul rilievo del fatto che la causa rientrava nella competenza per valore del giudice di pace, reca infatti la data del 5 giugno 2025.
Si tratta, pertanto, di provvedimento emanato sotto la vigenza del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cd. correttivo Cartabia), le cui disposizioni, secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, dello stesso decreto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, e quindi anche al presente giudizio.
2.2. Intervenendo sui limiti temporali del rilievo officioso dell’incompetenza, l’art. 3, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 164/2024 ha stabilito che detto rilievo deve aver luogo «con il decreto previsto dall’art. 171 -bis c. p.c. o, nei procedimenti nei quali non si applica l’art. 171 bis c.p.c., non oltre la prima udienza».
Con l’indicata previsione, il legislatore ha così anticipato il rilievo officioso al momento RAGIONE_SOCIALE verifiche preliminari -e non all’udienza successiva al deposito RAGIONE_SOCIALE memorie ex art. 171ter -nell’ottica, sottesa all’intera novella, di consentire una maggiore celerità del rito, ottenuta con la definizione di ogni questione preliminare prima della fissazione del thema decidendum e del thema probandum .
2.3. Nel caso di specie, pertanto, è tardivo il rilievo di incompetenza da parte del tribunale; e ciò vieppiù ove si consideri che -come si evince dall’esame degli atti del giudizio a quo , riprodotti dalla ricorrente nella memoria integrativa e il cui esame è consentito dalla deduzione di un error in procedendo -il rilievo ebbe in realtà luogo in un’udienza fissata successivamente alla prima, a seguito di riserva assunta dal tribunale per la decisione interinale sulla sospensione della cartella opposta.
Né, del resto, potrebbe attribuirsi rilievo al fatto che l’eccezione era stata sollevata nel giudizio di primo grado dall’intimata RAGIONE_SOCIALE; l’eccezione, infatti, fu proposta per la prima volta con la memoria ex art. 171ter c.p.c., e quindi ben oltre il termine preclusivo di cui all’art. 38, comma primo, c.p.c.
Le considerazioni esposte conducono all’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza senza necessità di scrutinare gli ulteriori profili di censura.
L’ordinanza impugnata va , dunque, cassata con declaratoria di competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale vanno rimesse le parti nel termine di legge.
Con la statuizione definitiva da parte del suddetto Giudice si provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 9 dicembre 2025, nonché, a seguito di riconvocazione, il 17 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME