Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7366 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19017/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Servizio RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Pavia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO e domiciliato
elettivamente in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso il AVV_NOTAIO NOME COGNOME; -controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano, n. 27/2018, pubblicata il 14 febbraio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto ricorso al Tribunale di Pavia, esponendo di essere stato cancellato dall’elenco dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Provincia RAGIONE_SOCIALE Pavia in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un’incompatibilità ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 76 del 2004.
Egli ha chiesto di essere reintegrato nel detto elenco, in quanto detta incompatibilità non sarebbe esistita.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 112 del 2015, ha accolto il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 27/2018, ha rigettato.
Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004, in combinato
disposto con il successivo art. 20, comma 1, lett. h), RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che, affinché potesse considerarsi integrata la causa di incompatibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. c), era sufficiente l’esercizio di un’attività professionale nel cui normale ambito di svolgimento rientrava il settore antincendio, non occorrendo che l’ attività antincendio fosse effettivamente svolta.
La doglianza è infondata.
L’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004 dispone che: ‹‹ 1. Non è consentita l ‘ iscrizione nell ‘ elenco del personale RAGIONE_SOCIALEo:
(…)
degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio ›› .
Il successivo art. 20, comma 1, lett. h), prescrive che:
‹‹ 1. La cancellazione dall ‘ elenco del personale RAGIONE_SOCIALEo è prevista per:
(…)
sopravvenuta incompatibilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 8 ›› .
La disposizione che introduce l’incompatibilità in questione si riferisce inequivocabilmente agli amministratori di società e ai titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e ai titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio
I giudici del merito hanno accertato, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria svolta, che il controricorrente non era amministratore di società o titolare di impresa e che lo studio tecnico del quale egli era titolare non operava in materia antincendio.
Sostiene il RAGIONE_SOCIALE che, comunque, la normativa menzionata andrebbe interpretata nel senso che, per integrare la causa di cancellazione in esame, sarebbe stato sufficiente l’esercizio di un’attività professionale nel cui
normale ambito di svolgimento rientrasse il settore antincendio, non occorrendo che la relativa attività fosse realmente svolta.
Questa considerazione non tiene conto che, però, il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘incompatibilità in questione è indicato dal menzionato art. 8, comma 1, lett. c), nel fatto di essere amministratori di società e titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.
Qualora questi presupposti di partenza non ricorrano, non può assumere rilievo la potenziale idoneità a eseguire o meno lavori in materia antincendio da parte di un soggetto iscritto negli elenchi dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALEo studio professionale del quale egli sia titolare. Diversamente opinando, ove si volesse accogliere la tesi RAGIONE_SOCIALEa P.A. ricorrente, si estenderebbe l’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa decadenza in esame oltre i confini previsti dal legislatore, il quale ha deciso di precludere l’iscrizione all’elenco de quo solo a coloro che svolgessero, nel proprio interesse, attività societaria, imprenditoriale o professionale in materia antincendio. Vertendosi, però, in tema di cause di incompatibilità a ricoprire un incarico, la normativa che prescrive siffatte cause non potrebbe non essere interpretata in senso restrittivo.
Nella specie, i giudici del merito hanno verificato che lo studio di cui NOME COGNOME era titolare non operava nel settore antincendio.
Con riferimento all’attività posta in essere per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , essi hanno pure chiarito che il controricorrente era solo un dipendente e che, quindi, non poteva essere qualificato come amministratore RAGIONE_SOCIALEa società o titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa.
Pertanto, il ricorso è infondato.
2) Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‹‹Ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa di incompatibilità prevista, per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall’art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. 76 del 2004, la potenziale idoneità RAGIONE_SOCIALE‘iscritto nell’apposito albo a eseguire lavori in materia antincendio o il semplice esercizio, da parte del medesimo, di un’attività professionale nel cui
ambito di svolgimento potrebbero rientrare, in astratto, tali lavori non assume rilievo, ove egli non sia comunque amministratore di società o titolare di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio o titolare di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio ››.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A. ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di amministrazione non tenuta al pagamento del detto contributo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso, oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 21