Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33721 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33721 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 366-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
DIRIGENZA MEDICA
CAUSA
D’INCOMPATIBILITA’
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud 02/10/2025
CC
avverso la sentenza n. 190/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/06/2020 R.G.N. 109/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La C orte d’appello di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale che aveva integralmente rigettato il ricorso con il quale il COGNOME, dirigente medico assegnato al servizio di igiene RAGIONE_SOCIALE ambienti di vita (RAGIONE_SOCIALE, nonché a quello di igiene RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto l’accertamento del suo diritto a svolgere l’attività di medico competente e lamentato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE atti adottati, rispettivamente, dal RAGIONE_SOCIALE, che lo aveva cancellato dall’elenco nazionale dei medici competenti, nonché dalla RAGIONE_SOCIALE che gli aveva negato l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività in favore di privati.
2. La Corte d’appello ha ritenuto in sintesi che l’art. 39 del d.lgs. n. 81/2008, nel prevedere l’incompatibilità fra il ruolo di dipendente pubblico assegnato a servizi di vigilanza e quello di medico competente, non contiene alcuna limitazione inerente alle competenze del servizio di assegnazione e, pertanto, è applicabile a tutti i dirigenti medici in servizio presso il dipartimento di prevenzione.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale «La previsione citata facendo chiaro riferimento alla incompatibilità esistente, in generale, tra l’incarico di Medico Competente ed il ruolo di pubblico dipendente assegnato a uffici che svolgono
attività di vigilanza, senza alcun riferimento al settore di effettiva assegnazione, ha la funzione di allargare lo spettro soggettivo RAGIONE_SOCIALE detta incompatibilità a chiunque sia assegnato all’ufficio preposto alla vigilanza, anche ove non svolga direttamente tale funzione, principio che vale, in particolare, proprio per i dipendenti addetti al RAGIONE_SOCIALE, quale è anche l’odierno appellante, in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura polifunzionale dello stesso, con la conseguenza che il dispo sto dell’art. 39 citato deve ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il RAGIONE_SOCIALE ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita….. ».
Il ricorso proposto da COGNOME richiede la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sulla base di due motivi illustrati da memoria, cui l’amministrazione resiste con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso , formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 13, comma 5, e 39, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione all’art. 12 , comma 1 preleggi c.c.
Assume il ricorrente che le disposizioni in tema di incompatibilità hanno carattere eccezionale e, di conseguenza, non possono essere interpretate estensivamente. Insiste nel sostenere che l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALE quale si discute si può profilare solo nell’ipotesi in cui il dipendente svolga l ‘ attività di vigilanza nell’area dipartimentale tutela RAGIONE_SOCIALE sicurezza e RAGIONE_SOCIALE salute nei luoghi di lavoro.
1.1. Il motivo è infondato perché erroneamente muove dal presupposto del carattere eccezionale RAGIONE_SOCIALE norma in discussione e non considera che, al contrario, in linea generale il rapporto di impiego pubblico implica il dovere di esclusività e il divieto di esercitare attività, anche libero professionali, in favore di terzi. Rispetto a questo principio, che ispira la disciplina generale dettata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 /2001, nonché quella di settore di cui alla legge n. 412/1991, hanno carattere derogatorio le norme che consentono l’esercizio dell’attività, previa autorizzazione del datore di lavoro, da rilasciare solo una volta verificata l’assenza di conflitto di interesse anche solo potenziale.
Nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 39, comma 3, del d.lLgs. n. 81/2008 stabilendo che «Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.» è chiara nell’escludere che l’attività di medico competente possa essere svolta da dipendenti pubblici assegnati a servizi di vigilanza, senza alcun’altra specificazione.
Correttamente, dunque, la Corte distrettuale ha ritenuto che la previsione citata, facendo chiaro riferimento alla incompatibilità esistente, in generale, tra l’incarico di medico competente ed il ruolo di pubblico dipendente assegnato a uffici che svolgono attività di vigilanza, senza alcun riferimento al settore di effettiva assegnazione, ha la funzione di allargare lo spettro soggettivo RAGIONE_SOCIALE detta incompatibilità a chiunque sia a ssegnato all’ufficio
preposto alla vigilanza, anche ove non svolga direttamente tale funzione.
Il secondo motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 132 , comma 2, n. 4 c.p.c. e fa leva sulla contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto che la Regione Sicilia avesse confermato l’interpretazione data alla normativa quando, in realtà, l’ufficio legislativo era giunto a conclusioni opposte.
2.1 Anche tale motivo è infondato, considerato che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata rispetta senz’altro il minimo costituzionale nei termini individuati da questa Corte (Cass. S.U. 8053/2014) secondo cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALE motivazione.
La contraddittorietà che il ricorrente denuncia attiene, non al contenuto intrinseco RAGIONE_SOCIALE motivazione, ma al preteso contrasto con le risultanze processuali, sicché non è configurabile il vizio denunciato.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 200,00 per esborsi in favore di RAGIONE_SOCIALE ed euro 3.000,00 per compensi professionali in favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito in favore dell’Avvocatura dello Stato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione, del 2 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME