Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33958 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 33958 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 22478-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la
Oggetto
LICENZIAMENTI DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/07/2023
PU
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; – controricorrente – avverso la sentenza n. 1024/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/07/2022 R.G.N. 169/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 26 luglio 2022 la Corte d’Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, alle cui dipendenze l’istante operava con qualifica di collaboratore professionale sanitario-tecnico di radiologia, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per aver ricoperto la carica di amministratore unico della T.D. RAGIONE_SOCIALE senza soluzione di continuità dal 2006 al 15.1.2016 e per aver al momento dell’assunzio ne presso la ASP reso una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà non veritiera, in cui la stessa dichiarava di non trovarsi in alcuna delle prescritte cause di incompatibilità. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenu to non aver il giudice dell’opposizione travisato il concetto di terzietà che deve connotare l’UPD che non può dirsi venuta meno per esserne componente il dirigente dell’UOC Risorse Umane destinatario dell’iniziale segnalazione autore dei primi accertament i, di aver il medesimo giudice correttamente considerato preclusa la proposizione di domande nuove da parte della parte vittoriosa nel giudizio sommario, parimenti corretta da parte dello stesso giudice l’individuazione nella comunicazione dell’UPD dell’ 8.2.2016 il dies a quo del termine perentorio di quaranta giorni previsto dall’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 per la tempestiva contestazione degli addebiti intervenuta in data 24.2.2016, la sola da qualificarsi come tale non potendo considerarsi in termini analoghi l’atto del meramente interlocutorio del 15.1.2016 così da non poter imputare alla RAGIONE_SOCIALE la violazione del principio del ne bis in idem, provata la violazione dell’art. 53, d.lgs. n. 165/2001 per aver l’istante falsamente attestat o di non versare in situazioni di incompatibilità quando, invece, già prima dell’assunzione ricopriva la carica di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE ed ha continuato a rivestirla per il periodo contestatole, risultando smentite le asserite dimissioni che l’istante assume aver
comunicato alla RAGIONE_SOCIALE anteriormente alla sua assunzione presso la RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE.
La Procura AVV_NOTAIO ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del Regolamento di funzionamento dell’UPD approvato con delibera 431/2015 e della delibera n. 150/2014, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente escluso l’incompatibilità nella specie di due soggetti facenti parte dell’UPD, deducendo la nullità del procedimento disciplinare.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 53, l. n. 92/2012, 414 e 416 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dalla mancata ammissione dei nuovi motivi di impugnazione del licenziamento dedotti dalla COGNOME, vittoriosa nella fase sommaria, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione promosso dalla ASP.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed alla violazione e
falsa applicazione dell’art. 55, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (ante riforma 2017), della delibera n. 150/2014 richiamata dalla delibera n. 431/2015, della l. n. 241/1990, dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1335 c.c. e degli artt. 113 e 437 c.p.c, la ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver mancato di considerare della ricorrenza nel verbale di audizione del 18.1.2016 di tutti gli elementi propri della contestazione disciplinare così che quella formalmente elevata come tale dalla ASP RAGIONE_SOCIALE risulta assunta in violazione del principio del ne bis in idem quanto l’intervenuta revoca con la nota n. 379 del 2.3.2016 dell’atto in data 24.2.2016 assunto dalla Cort e medesima come l’effettiva contestazione da cui discende l’eccepita intempestività del dies a quo come anche del dies ad quem della contestazione disciplinare.
Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 113 c.p.c., 60 e 63 d.P.R. n. 3/1957 e 4, comma 7, l. n. 412/1991 è prospettata in relazione all’aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto provata la ricorrenza della contestata situazione di incompatibilità ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001 e non ammesso i mezzi istruttori richiesti;
Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 c.p.c. e 2702 c.c. per aver la Corte territoriale dato rilievo a scritture che non recavano alcuna sottoscrizione ed alcun elemento autografo della
COGNOME e che pertanto non necessitavano di alcun formale disconoscimento, essendo sufficiente il mero non riconoscimento conseguente alle sollevate contestazioni. La censura formulata con il sesto motivo ed afferente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c. e 2485-2487 c.c. è intesa ad imputare alla Corte territoriale l’erroneità del convincimento per il quale era onere della COGNOME, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, attivarsi al fine di conferire effettività alle dimissioni presentate.
Il primo motivo si rivela inammissibile vuoi perché denuncia la violazione di atti non aventi natura normativa, vuoi perché la dedotta nullità del procedimento è incentrata su ragioni di incompatibilità di due componenti dell’UPD che la Corte territoriale dichia ra insussistenti sulla base di rilievi che o non risultano contestati (come quello per cui il dirigente della UOC Risorse Umane non era il soggetto che aveva effettuato la segnalazione ma colui che l’aveva ricevuto), o sono frutto di un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede (come quello per cui il secondo componente non faceva parte dell’ufficio in cui era inserita la COGNOME, fondandosi la censura sulla pretesa che la valutazione dovesse essere fatta a livello di unità complessa e non, come ritenuto dalla Corte territoriale, a livello di unità semplice).
Anche il secondo motivo va disatteso: è pur vero che, siccome la fase dell’opposizione del rito Fornero è una
mera prosecuzione della fase sommaria, ben poteva la COGNOME -contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata -sollevare nuovi motivi di nullità della sanzione; tuttavia l’assunto dell’odierna ricorrente era comunque infondato perché riferito ad una pretesa necessità di sospendere il procedimento disciplinare in attesa di quello penale; infatti, all’epoca era già vigente la mera possibilità -e non necessità -per l’amministrazione di sospendere o meno il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale.
Ancora inammissibile deve ritenersi il terzo motivo, risolvendosi le censure mosse nella mera confutazione dell’iter valutativo in base al quale la Corte territoriale è giunta ad individuare nell’atto emesso in data 24.2.2016 la sola contestazione disciplinare elevata a carico della COGNOME, escludendo che tali potessero essere considerati il verbale dell’audizione del 18.1.2026 e la nota del 2.3.2016 che si assume integralmente sostitutiva dell’atto del 24.2.2016, con ciò escludendo, da un lato, la violazione del principio del ne bis in idem, dall’altr o, l’intempestività della contestazione.
Inammissibile è pure il quarto motivo per risolversi le censure da un lato nella confutazione dell’apprezzamento discrezionale del materiale istruttorio rimesso al giudice del merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità, dall’altro, nella contestazione dell’esercizio del
potere discrezionale di ammettere i mezzi istruttori, parimenti insindacabile in questa sede.
Non diversamente è a dirsi per il quinto motivo, derivando l’inammissibilità del medesimo dalla mancata confutazione del rilievo, in sé ineccepibile sul piano logico e giuridico, operato dalla Corte territoriale per cui le dimissioni comunicate dalla COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultano smentite dalla circostanza, accertata in sede di merito, secondo cui la ricorrente ha continuato, anche dopo il giugno 2012, a firmare numerosi atti nella qualità di amministratore unico della Società.
Da ultimo parimenti inammissibile si rivela il sesto motivo, valendo a tal fine il rilievo formulato dalla Corte t erritoriale e rimasto incontestato per cui l’eventuale inerzia dei soci nell’accogliere le dimissioni della COGNOME non giustifica in alcun modo che la stessa abbia continuato a firmare atti societari sino al 2016.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio