Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9738 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13426/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in INDIRIZZO, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 24657/20, depositata il 5 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che, con sentenza del 29 agosto 2018, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettò il gravame interposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 22 settembre 2007, con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’appellante nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Carime S.p.a., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1337 cod. civ., in relazione alla mancata erogazione di un prestito personale di Euro 13.000,00, da lui richiesto in qualità di ex dipendente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
che il ricorso per cassazione proposto dal COGNOME è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza del 5 novembre 2020;
che avverso la predetta ordinanza il COGNOME ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria;
che ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in qualità di avente causa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, succeduta a RAGIONE_SOCIALE Carime a seguito di fusione per incorporazione.
Considerato che tra i consiglieri chiamati a comporre il Collegio nell’adunanza camerale per la quale è stata fissata la trattazione del ricorso in esame sono stati erroneamente inclusi la AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME ed il dr. NOME COGNOME, che versano in condizione d’incompatibilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., avendo fatto parte del Collegio che ha deliberato l’ordinanza impugnata;
che la causa dev’essere pertanto rinviata a nuovo ruolo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa fissazione di una nuova adunanza camerale, dinanzi a un Collegio composto da magistrati diversi dai AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno preso parte alla deliberazione RAGIONE_SOCIALEa predetta ordinanza, unitamente al AVV_NOTAIO COGNOME, nel frattempo collocato a riposo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 30/01/2024