Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 35981 Anno 2023
Civile Sent. Sez. U Num. 35981 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 9845-2023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati – avverso la sentenza n. 46/2023 del RAGIONE_SOCIALE, depositata il 27/03/2023. Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha disposto la cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la sussistenza di profili di incompatibilità consistenti nell’iscrizione RAGIONE_SOCIALEo stesso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa provincia di Torino, fin dal 2017, quale odontoiatra estero (spagnolo).
AVV_NOTAIO impugnava il provvedimento dinanzi al CNF, deduceva l’incongruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione e il diritt o a conservare l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per non esservi incompatibilità con l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE dei medici RAGIONE_SOCIALE , finalizzata solo alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE studi e al completamento del relativo percorso formativo.
Il CNF, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione del COA, ritenuta sussistente l ‘ incompatibilità con l’iscrizione all’ RAGIONE_SOCIALE dei medici RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la summenzionata decisione l’ AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di ricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
L’Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod.proc.civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art.111, co.6, Cost. e motivazione omessa o apparente nella statuizione di rigetto dei primi due motivi di gravame.
Si censura la sentenza per essersi limitata a riproporre l’impianto argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 26996/2016 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte (ivi, in particolare, paragrafo 2.1), adottata con riguardo alla cancel lazione di un AVV_NOTAIO iscritto anche all’RAGIONE_SOCIALE geometri e non esercente tale seconda professione, svolgendo, dunque, una motivazione per relationem senza prendere in alcuna considerazione la decisiva circostanza addotta, del la mera iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in mancanza di un’attività di RAGIONE_SOCIALE in tale ambito , che pur esulando dall’elencazione tassativa RAGIONE_SOCIALE albi ai quali è consentita la contemporanea iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (art. 18, co. 1 lett. a) seconda parte RAGIONE_SOCIALEa legge professionale forense), doveva essere del pari valorizzata giacchè finalizzata soltanto all’esercizio di attività culturali (nel cui novero ricomprendere lo studio e la formazione post-laurea in ambito sanitario), non professionali, né lucrative, a mente RAGIONE_SOCIALEa prima parte RAGIONE_SOCIALEa medesima lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, co.1, cit., e garantite alla generalità dei consociati dall’art. 34 Cost.
Si deduce, quale ulteriore profilo di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza motivata per relationem , l’essersi il giudice disciplinare sottratto allo scrutinio e alla disamina specifica, in termini di irrilevanza e non manifesta fondatezza, RAGIONE_SOCIALEa prospettata questione di legittimità
costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 1 lettera a) legge n. 247 cit. , per contrasto col diritto allo studio e alla esplicazione RAGIONE_SOCIALEa personalità individuale, richiamando meri passaggi argomentativi RAGIONE_SOCIALEa già citata sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite e sfuggendo, dunque, ad interrogarsi sul peculiare tema RAGIONE_SOCIALEa possibilità di mantenere, esclusivamente sotto il profilo accademico, la propria seconda professionalità di odontoiatra durante lo svolgimento, nel tempo, RAGIONE_SOCIALEa professione di AVV_NOTAIO.
Il motivo è inammissibile.
Le decisioni del CNF sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite soltanto per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 111 Cost., per vizio di motivazione, mentre l’accertamento del fatto ed anche l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa sua gravità ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione non possono essere oggetto di controllo di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (fra tante, Cass.,Sez.Un., nn. 28176 e 28468 del 2022).
Come pur puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 42090 del 2021), nell’esprimere tale giudizio la Corte deve mantenersi nei limiti consentiti dall’attuale testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5 c.p.c. (come interpretato a partire da Cass., Sez.Un. n. 8053 del 2014), onde evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tali da ricomprendere, oltre alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico e alla motivazione apparente, anche il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Orbene, emerge con chiarezza che la sentenza impugnata non è affetta da anomalie motivazionali, risultando la decisione del CNF argomentata, e priva di mende logiche, in relazione alla sussistenza del contestato illecito disciplinare e all’affermata
responsabilità disciplinare alla quale ha fatto seguito l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione massima RAGIONE_SOCIALEa radiazione.
Ne’ il giudice discipl inare avrebbe dovuto confutare una ad una le critiche avverso la decisione disciplinare offerte al suo esame giacchè, delineati il contenuto e la portata RAGIONE_SOCIALEe censure mosse al provvedimento adottato dall’organo disciplinare (su cui v., Cass.,Sez.Un., n. 34476 del 2019), è sul thema decidendum individuato dall’incolpato, all’esame del giudice disciplinare, che il CNF ha espresso le sue conclusioni, con linea motivazionale non meramente apparente, escludendo, peraltro, esservi le condizioni per lo scrutinio di legittimità costituzionale o dubbi di compatibilità con i principi eurounitari.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 1, lettera a), legge n. 247 del 2012, RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 cod.pen. (abusivo esercizio di una p rofessione) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 31 luglio 2006 del RAGIONE_SOCIALE, recante disciplina RAGIONE_SOCIALEe attività professionalizzanti obbligatorie per la classe RAGIONE_SOCIALEe Specializzazioni in RAGIONE_SOCIALEa, per avere il CNF errato nell’escludere il diritto a conservare l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , per essere la contemporanea iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiesta , legalmente, per la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE studi post-laurea in RAGIONE_SOCIALEa, studi costituenti «attività … di carattere scientifico e … culturale» consentita .
Sostiene decisività e fondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, primo comma, lett. a), legge n. 247 cit.,nell’interpretazione fattane dal CNF conforme a Cass.,Sez.Un., n. 26996 del 2016, per violazione del diritto allo studio e alla libera esplicazione RAGIONE_SOCIALEa personalità individuale, in contrasto con gli artt. 3, 4, 18, 33, 34 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, con gli artt. 13, 14, 20, 21 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, e
con gli artt. 7, 26, 27, 28 RAGIONE_SOCIALEa Dichiarazione universale dei diritti umani.
Propone il ricorrente una lettura del l’art. 18 co. 1 lett. a), legge n. 247 cit. in una chiave costituzionalmente orientata, avuto riguardo alle criticità sollevate dalla peculiare vicenda, ammettendo che le attività scientifiche e culturali, espressamente ritenute compatibili con la professione di AVV_NOTAIO e contemplate nella premessa maggiore RAGIONE_SOCIALEa lettera a) RAGIONE_SOCIALE‘articolo, possano ricomprendere l’eserci zio, in un contesto formativo accademico, senza finalità di lucro, RAGIONE_SOCIALEe mansioni proprie di una diversa professione e, dunque, consentendo, entro tali limiti e se imposta dalla legge , l’iscrizione in un RAGIONE_SOCIALE ulteriore, esulante dall’ elenco nella seconda frase RAGIONE_SOCIALEa lettera, al fine di svolgere, secondo le possibilità e per scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale RAGIONE_SOCIALEa società e RAGIONE_SOCIALE‘individuo, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 Cost.
Il professionista si duole che essere AVV_NOTAIO e ottenere una seconda laurea in altro ambito o pensare di proseguire negli studi, in altre discipline, implica, allo stato, una discriminazione al contrario, in aperto contrasto con l ‘ attitudine del legislatore alla valorizzazione RAGIONE_SOCIALEa multidisciplinarietà attraverso il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa possibilità di iscriversi, contemporaneamente, a più corsi di laurea.
Richiama, per suffragare tale ultimo assunto, l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 12 aprile 2022, n. 33, che ha abrogato, al comma 7, le previgenti disposizioni, disponendo che: «Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale» e che: «non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe», a conferma
RAGIONE_SOCIALEa regola invalsa, ormai, RAGIONE_SOCIALEa contaminazione tra campi diversi RAGIONE_SOCIALEo scibile.
Il ricorrente ribadisce la necessità del previo scrutinio RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale, prospetta come non manifestamente infondata la questione, assumendo come rilevante la verifica RAGIONE_SOCIALEa sovraordinazione RAGIONE_SOCIALE‘esplica zione del diritto allo studio, a parità di condizioni con la generalità dei consociati, alla disposizione dettata dall’art. 18 co. 1 lett. a) legge n. 247 cit. , rimettendo, alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte, il bilanciamento fra dett i principi che apra l’àdit o alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione RAGIONE_SOCIALEa legge professionale o allo scrutinio di costituzionalità.
L’AVV_NOTAIO ricorrente argomenta, poi, per l’inclusione, nel novero RAGIONE_SOCIALEe attività scientifiche non colpite dal divieto RAGIONE_SOCIALEa disposizione, RAGIONE_SOCIALE‘attivi tà culturale di formazione in ambito RAGIONE_SOCIALEco, predicandone la compatibilità con la professione di AVV_NOTAIO, perché consistente nella frequenza di corsi di formazione postlaurea, quali master universitari o scuole di specialità, e in attività accademica non retribuita a carattere, appunto, scientifico e culturale.
Rimarca che, nella specie, detta attività culturale presuppone esercitazioni, anche pratiche, alla cui esecuzione sono ammessi, per legge, solo i discenti in possesso di uno specifico titolo di base (diploma di laurea) e per la quale è richiesta una speciale abilitazione RAGIONE_SOCIALEo Stato (art. 348 cod.pen.) conseguente solo all’iscrizione in u n RAGIONE_SOCIALE professionale, non contemplato dall’elencazione di cui alla seconda frase RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, co. 1 lett. a) RAGIONE_SOCIALEa legge professionale.
Ribadisce la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa materia di studio d’interesse: al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa laurea in RAGIONE_SOCIALEa, il seguito RAGIONE_SOCIALEa formazione in ambito post-laurea o di educazione professionale
continua (ECM), impone la necessitata conservazione RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, requisito indispensabile per eseguire, su paziente, le attività pratiche obbligatorie di cura, contemplate dai piani di studio di tutti i corsi universitari aventi valore legale.
Ritiene l’attività di AVV_NOTAIO non incompatibile con l’attività di studente universitario di corsi post-laurea, in qualsivoglia ambito RAGIONE_SOCIALEa scienza e conoscenza, in esplicazione del diritto allo studio e RAGIONE_SOCIALEa libera esplicazione RAGIONE_SOCIALEa personalità, diritti costituzionalmente garantiti, d all’art. 34 Cost., ad ogni cittadino, inclusi gli RAGIONE_SOCIALE; quanto alla formazione in RAGIONE_SOCIALEa, non ritiene incompatibile con la professione di AVV_NOTAIO, dalla quale trae esclusivo sostentamento, la propria personale saltuaria attività di svago culturale, di studio in ambito universitario postlaurea medico-RAGIONE_SOCIALEco, consentita dalla interpretazione, in chiave costituzionalme nte orientata, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 c. 1 lettera a) RAGIONE_SOCIALEa legge professionale forense.
Argomenta, ulteriormente, che il divieto di espletare attività lavorativa extraistituzionale posto dall’art. 53 del testo unico per il pubblico impiego, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e il regime RAGIONE_SOCIALEe incompatibilità caratterizzanti il rapporto di RAGIONE_SOCIALE con il datore pubblico presentano diversi tratti di analogia con la disciplina di cui all’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge professionale forense, nella denegata ipotesi si dovesse, in essa, leggere la consacrazione di un vincolo di esclusività tale da farne discendere l’assoluta impossibilità per l’AVV_NOTAIO, che ne abbia i requisiti, di contemporanea iscrizione ad RAGIONE_SOCIALE di distinta professione, imponendogli cioè di trarre i propri mezzi di vit a in via esclusiva dal servizio svolto nell’interesse alla migliore tutela giudiziaria o stragiudiziale RAGIONE_SOCIALE‘assistito, in maniera totalizzante, al pari di quanto viene in effetti richiesto al
dipendente pubblico, chiamato ad esercitare ad esclusivo servizio RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico.
E rammenta che, in analogia con il pubblico impiego, il divieto di espletare incarichi extraistituzionali è attenuato dalle disposizioni contenute nei commi 7 e 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 d.lgs. n. 165 cit., in base alle quali al dipendente pubblico è concesso, rispettivamente, di svolgere attività occasionali liberalizzate o espletabili previa autorizzazione datoriale, ovvero attività liberamente esercitabili anche senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali.
Il ricorrente soggiunge c he l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , condizione indispensabile per l’ammissione e frequenza a corsi universitari di formazione post-laurea in RAGIONE_SOCIALEa, trova conferma in plurime disposizioni normative e pertanto, al fine di utilmente poter frequentare, è indubbio che l’odontoiatra studente ammesso alla frequenza del corso di master o di specialità debba essere abilitato, cioè iscritto all’RAGIONE_SOCIALE lbo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pena incorrere nell’abusivo esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione.
Il ricorrente chiede, in ultima ipotesi, una lettura RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, co. 1 lett. a) legge n. 247 cit., in una chiave costituzionalmente orientata, avuto riguardo alle peculiari c riticità del caso all’esame, ricomprendendo, tra le attività scientifiche e culturali espressamente compatibili con la professione di AVV_NOTAIO (e contemplate nella premessa maggiore RAGIONE_SOCIALEa lettera a) RAGIONE_SOCIALE‘articolo), l’esercizio, in un contesto formativo acc ademico, senza finalità di lucro, RAGIONE_SOCIALEe mansioni proprie di una diversa professione, consentendo all’AVV_NOTAIO, entro tali limiti e ove richiesto per legge, l’iscrizione ad altro RAGIONE_SOCIALE non espressamente elencato nella disposizione citata, al fine di garantirgli l’esplicazione di diritti fondamentali che la Costituzione riconosce a ciascun consociato.
Da ultimo, con la memoria illustrativa, spende l’ulteriore argomento secondo cui il d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, dopo qu asi quarant’anni di vigenza ha, di recente, abrogato l’articolo 4, comma terzo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 409/1985 (istitutiva RAGIONE_SOCIALEa professione di medico odontoiatra), ove si vietava, all’odontoiatra, la contemporanea iscrizione ad altri albi professionali, e tanto comporta ora, che il medico odontoiatra, iscritto al relativo RAGIONE_SOCIALE, possa essere iscritto in albi professionali ulteriori (nonché, addirittura, esercitare ulteriori professioni), ove in possesso dei necessari requisiti di abilitazione.
Il motivo è da rigettare.
Le incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa professione di avocato previste dalla legge professionale mirano a tutelare, assicurare e garantire l’autonomia e l ‘indipendenza RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, anche per evitare condizionamenti di qualunque genere, al fine di permettere al professionista di svolgere la funzione di assicurare al cittadino la piena ed effettiva tutela dei suoi diritti e ciò in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa.
L’art. 1., comma 2, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 (di seguito, legge professionale forense), nel richiamare quelle che sono le funzioni del nostro ordinamento e la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa funzione difensiva, così recita: «L’ordinamento forense, stante la specificità RAGIONE_SOCIALEa funzione difensiva e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:…b) garantisce l’indipendenza e l’ autonomia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, indispensabili condizioni RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEa difesa e RAGIONE_SOCIALEa tutela dei diritti».
La norma sulla incompatibilità è preordinata anche ad assicurare lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa professione nel rispetto dei principi sulla
corretta e leale concorrenza, come previsto dall’art. 3, comma 2, legge professionale.
In considerazione di ciò, uno dei requisiti previsti per l’ iscrizione all’Albo è, come prevede l’art. 17, comma 1, lett. e), quello di non trovarsi in una RAGIONE_SOCIALEe condizioni di incompatibilità previste dall’art. 18.
Prima di esaminare funditus la portata RAGIONE_SOCIALEa norma va da subito rammentato che la sussistenza di una RAGIONE_SOCIALEe cause di incompatibilità determina la non iscrizione o, se si tratta di professionista già iscritto, la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE, salvo le eventuali violazioni di natura deontologica connesse e conseguenti.
Importante ricaduta, derivante dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense in situazione di incompatibilità, è l ‘impossibilità di costituire un valido rapporto previdenziale con la Cassa Forense, con il conseguente venir meno di diritti del soggetto, illegittimamente iscritto, in riferimento al rapporto previdenziale, anche se l’ incompatibilità non dovesse essere accertata.
Infatti l’art.2, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n.319 del 1975 prevede che: «In ogni caso l’attività professionale svolta in una RAGIONE_SOCIALEe situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 3, r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578 e successive modificazioni, ancorché l’ incompatibilità non sia stata accettata e perseguita dal consiglio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE competente, prelude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l’attività medesima è stata svolta».
Queste, quindi, le rilevanti conseguenze nel caso in cui venisse esercitata la professione in presenza di una causa di incompatibilità.
Venendo, quindi, al menzionato articolo 18 RAGIONE_SOCIALEa legge professionale forense, alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘incompatibilità del la
professione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO con qualsiasi altra attività di RAGIONE_SOCIALE autonomo svolta continuativamente e professionalmente, segue l’elencazione RAGIONE_SOCIALEe attività escluse dal divieto, includendo, in tale novero, le attività di carattere scientifico, letterario, artistico, culturale; è consentita, inoltre, l’scrizione nell’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE esperti contabili nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; è incompatibile, invece, l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di notaio .
La citata disposizione riconduce le varie ipotesi di incompatibilità sostanzialmente a quattro gruppi: l’esercizio di altra attività di RAGIONE_SOCIALE autonomo (lettera a); l’attività commerciale (lettera b); l’assunzione di cariche societarie (lettera c); l’attività di RAGIONE_SOCIALE subordinato (lettera d).
Quanto al primo gruppo ( sub lettera a) – intorno al quale ruota la prospettazione del ricorrente – l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEa professione forense prevede, per un verso, che la professione di AVV_NOTAIO è incompatibile «con qualsiasi altra attività di RAGIONE_SOCIALE autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di notaio»; per l’altro, consente «l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE» .
Il discrimine è dato dallo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività in modo continuativo e professionale e di conseguenza dalla relativa stabilità del rapporto di RAGIONE_SOCIALE e dalla sua remunerazione in misura predeterminata (Cass.,Sez.Un., n. 14810 del 2009).
Pertanto, laddove l’AVV_NOTAIO eserciti altra attività, di RAGIONE_SOCIALE autonomo in modo continuativo e professionale con retribuzione predeterminata, sussisterà la causa di incompatibilità.
Sono espressamente escluse dalla incompatibilità, dalla menzionata disposizione normativa, le attività di RAGIONE_SOCIALE autonomo svolte che abbiano carattere scientifico, letterario, artistico e culturale.
Il regime RAGIONE_SOCIALEe incompatibilità ostative all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione di AVV_NOTAIO include le eccezioni, le quali, per essere riconducibili ad un numerus clausus , non sono suscettibili d’interpretazione analogica, come già ribadito, del resto, da queste Sezioni Unite, in riferimento alla contemporanea iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE dei geometri (Cass.,Sez.Un., n. 26996 del 2016).
Tra le eccezioni normate, il contemporaneo svolgimento di altra professione ordinistica e, dunque, la possibilità d’iscrizione ad altro RAGIONE_SOCIALE professionale oltre quello forense, è prevista esclusivamente per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE esperti contabili, per l’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, per l’elenco dei pubblicisti e, infine, per il registro dei revisori contabili.
Tutte le attività dianzi menzionate, e consentite, a ben vedere hanno una stretta attinenza anche con la professione forense e in ciò risiede la voluntas legis di escludere, in via generale, incompatibilità con la contemporanea iscrizione e ciò a prescindere anche dal carattere continuativo e professionale RAGIONE_SOCIALE‘ attività svolta.
Se le dette ipotesi consentite costituiscono un numero chiuso, la previsione normativa d’incompatibilità all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense, enunciata nell’art. 18, lett. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge professionale, va interpretata, in continuità con gli arresti di questa Corte, nel senso RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa mera iscrizione ad altro RAGIONE_SOCIALE professionale, diverso da quelli per i quali la doppia iscrizione è espressamente consentita, per far scattare l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (compreso l’el enco speciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stabiliti).
A nulla rileva, per derogare al divieto anzidetto o mutarne la portata, che la seconda attività ordinistica sia svolta continuativamente o professionalmente o sia, come nella specie, nella necessitata fase di formazione pratica propedeutica all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione sanitaria di odontoiatra .
Né il descritto assetto, a presidio RAGIONE_SOCIALE‘autonomo ed indipendente svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico professionale e del raccordo RAGIONE_SOCIALEe ipotesi d ‘ incompatibilità con le libere scelte del cittadino, ha fin qui generato dubbi di legittimità costituzionale o di compatibilità comunitaria (Cass.,Sez.Un., n.15208 del 2016).
Che poi, per inciso, il nuovo ordinamento professionale abbia introdotto norme più restrittive in tema di compatibilità, lo dimostra l’ ulteriore previsione del l’incompatibilità tra esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione di AVV_NOTAIO e attività di insegnamento, sia pure a tempo parziale, in scuola primaria (disciplina più restrittiva estesa anche alle domande d’iscrizione avanz ate anteriormente ma ancora in corso al momento di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEo jus superveniens , v., in tema, Cass.,Sez.Un., n.21949 del 2015).
In altri termini, l’interpretazione già data da queste Sezioni Unite conferma l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa professione d i AVV_NOTAIO con l’iscrizione in albi e sulanti dal novero RAGIONE_SOCIALEe deroghe tipizzate dalla norma , né occorre indagare in RAGIONE_SOCIALE all’effettivo espletamento di attività professionale, o di formazione come nella specie, atteso che, come si è sin qui detto, la causa di cancellazione è connessa alla sola iscrizione in altro RAGIONE_SOCIALE.
L’unica eccezione è quella d’insegnamento e ricerca in materie giuridiche con i limiti indicati da Cass. Sez.Un. n.18176 del 2017.
Né appare condivisibile l’opzione ermeneutica indicata dal professionista che pretende di ricondurre nell’alveo RAGIONE_SOCIALEe attività a carattere culturale e scientifico le doverose ed espletande attività formative e pratiche obbligatorie di cura, necessarie
all’espletamen to RAGIONE_SOCIALEa prediletta attività sanitaria e, a suo dire, all’arricchimento culturale e personale che da esse intende trarne.
Invero, le attività culturali e scientifiche alle quali il legislatore, con formula elastica, ha inteso riferirsi introducendo deroghe alle incompatibilità sono, nondimeno, tutte le attività suscettibili di alimentare il bagaglio culturale RAGIONE_SOCIALEa persona ed eventualmente l’esplicazione RAGIONE_SOCIALEa personalità RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in ambiti anche estranei ai saperi prettamente giuridici, ma giammai espressione di un’altra professione regolamentata ed ordinistica.
In altre parole, diversamente da quanto paventa il ricorrente, il contributo al progresso spirituale ed economico RAGIONE_SOCIALEa società al quale ciascun cittadino deve improntare la propria funzione o attività (art.4 Cost.) non è affatto leso dal generale divieto di doppia iscrizione a diverse professioni ordinistiche ma è confermato proprio dalla conformazione RAGIONE_SOCIALE‘attività ordinistica alle regole ordinamentali e disciplinari poste, come espressione RAGIONE_SOCIALEa personalità.
Il giudice disciplinare ha, pertanto, correttamente ritenuto la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conseguente alla iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pur in mancanza d i un concreto esercizio RAGIONE_SOCIALEa relativa attività sanitaria.
Va pertanto riaffermato il principio enunciato da queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 15208 del 2016, reiettiva RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALEa esecutività del provvedimento impugnato per la fase cautelare del giudizio per cassazione definito con la citata sentenza n. 26996 del 2016: in tema di ordinamento RAGIONE_SOCIALEa professione forense, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a), è sufficiente l’iscrizione in un RAGIONE_SOCIALE professionale, diverso da quelli per cui quest’ultima è ivi espressamente consentita, a determinare l’incompatibilità quanto all’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE (anche all’elenco speciale di
quelli stabiliti), non essendo necessario, affinché tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente.
Nel solco del citato precedente si dissipano anche i dubbi, rinnovati con il ricorso all’esame, di legittimità costituzionale e di compatibilità con i principi RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, già condivisibilmente ritenuti manifestamente infondati dal giudice disciplinare.
L’impianto RAGIONE_SOCIALE‘ ordinamento professionale forense nei profili inerenti alle incompatibilità valutate in astratto e tipizzate è frutto di discrezionali scelte del legislatore e trova giustificazione nella necessità di assicurare, in relazione a interessi di RAGIONE_SOCIALE generale, la professionalità RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, l’indipendente esercizio RAGIONE_SOCIALEa relativa attività professionale, la libertà richiesta dal l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense, al fine di prevenire la maggiore pericolosità e frequenza di inconvenienti per effetto RAGIONE_SOCIALEa commistione con altri ambiti professionali (v. Corte cost. n.390 del 2006 in riferimento alla commistione tra attività forense e pubblico impiego e, sullo stesso tema, Cass. n.9660 del 2021).
Queste Sezioni Unite hanno, dunque, ritenuto il regime delineato dal legislatore manifestamente non contrastare con parametri costituzionali per non essere implicata alcuna restrizione RAGIONE_SOCIALEa concorrenza o limitazione RAGIONE_SOCIALEa libera prestazione dei servizi o impedimento assoluto all’accesso o alla permanenza nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, potendo l’incompatibilità essere agevolmente rimossa attraverso la cancellazione, a domanda, dalla contemporanea iscrizione ad altro RAGIONE_SOCIALE (nella specie all’esame di Cass.,Sez.Un., n. 26996 cit ., veniva in rilievo, come detto, l’RAGIONE_SOCIALE dei geometri ).
La peculiare diversità RAGIONE_SOCIALEa professione di geometra, di natura essenzialmente tecnica, rispetto alle altre professioni dichiarate compatibili dal legislatore con il contemporaneo esercizio RAGIONE_SOCIALEa
professione di AVV_NOTAIO, escludeva, per la diversità del tertium comparationis , esservi spazio per un sindacato sulla ragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa disposizione normativa che, salve le previste eccezioni, non ammette che l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di AVV_NOTAIO possa atteggiarsi a momento di una più complessa attività multidisciplinare svolta dal professionista (Cass., Sez. Un., n. 26996 cit.).
La tenuta dei principi affermati, e la rilevata diversità del tertium comparationis per la natura parimenti ed essenzialmente tecnica RAGIONE_SOCIALEa professione di medico odontoiatra, va ribadita nella vicenda ora all’esame , del pari connotata da multisciplinarietà in ambiti, come la specialistica sanitaria, estranei alle professioni ritenute compatibili dal legislatore.
Né coglie nel segno, per suffragare la tesi del ricorrente, la recente disciplina introdotta con legge n. 33 del 2022 che, previa l’abrogazione del sec ondo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 142 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi sull’istruzione superiore, di cui al regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ha innovato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘istruzione superiore consentendo l’ iscrizione contemporanea a due corsi d ‘ istruzione superiore.
La detta disposizione ha rimodulato il diritto allo studio, abrogando il divieto, penalmente sanzionato, d ‘ iscrizione contemporanea a RAGIONE_SOCIALE, facoltà universitarie, corsi di laurea, riconoscendo, dunque, agli studenti la facoltà di contemporanea iscrizione (presso istituzioni italiane ovvero una italiana e l’altra estera): a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale (comma 1); a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, fatta eccezione per i corsi di specializzazione
medica (comma 3); a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica (comma 3).
La vicenda all’esame esula dalla ridetta disposizione innovativa perché il ricorso non interpella le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte sul tema RAGIONE_SOCIALEa contemporanea iscrizione a due corsi d’istruzione superiore e RAGIONE_SOCIALEa eventuale compromissione RAGIONE_SOCIALEa facoltà di accedere, al pari di chiunque altro, al doppio binario introdotto dal legislatore del 2022.
Da ultimo, non pertinente ed inidoneo a scardinare il consolidato principio di divieto assoluto sin qui illustrato, è l’ulteriore argomento offerto con la memoria illustrativa, con il quale si evoca la diversa recentissima previsione normativa che, per i medici RAGIONE_SOCIALE, ha introdotto, nell’ordinamento , la possibilità d’iscrizione a ulteriori albi professionali.
In definitiva, non ricorrono, per quanto detto, le condizioni per sollevare la questione di legittimità costituzionale o per rimettere alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea la questione interpretativa in via pregiudiziale.
Il ricorso è rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia in RAGIONE_SOCIALE alle spese, non avendo l’intimato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE, il 26 settembre 2023