Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22877 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22877 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16417-2018 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del controricorso, dall’avvocata NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 219 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il primo marzo 2018 (R.G.N. 520/2017).
R.G.N. 16417/2018
COGNOME.
Rep.
C.C. 24/04/2024
giurisdizione RAGIONE_SOCIALE e pensione di anzianità. Incompatibilità.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il signor NOME COGNOME, lavoratore dipendente licenziato nel dicembre 2013, ha percepito l’indennità RAGIONE_SOCIALE per il periodo dal 21 aprile 2013 al 3 maggio 2014.
Il 5 maggio 2014, il lavoratore ha presentato domanda di pensione di anzianità, accolta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con provvedimento del 7 agosto 2014 e con decorrenza dal primo giugno 2014.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con una nota RAGIONE_SOCIALE‘8 agosto 2014, ha contestato l’indebita percezione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dal 21 aprile 2013 al 3 maggio 2014, per un ammontare complessivo di Euro 10.958,40, e ha trattenuto sugli arretrati RAGIONE_SOCIALEa pensione l’importo di Euro 4.942,82.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il lavoratore non potrebbe rivendicare l’indennità RAGIONE_SOCIALE, in quanto avrebbe già maturato i requisiti per fruire RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità.
Il lavoratore ha convenuto in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per contestare le richieste restitutorie, e ha dedotto che l’indennità RAGIONE_SOCIALE è incompatibile soltanto con una pensione di anzianità effettivamente corrisposta.
Il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso, condividendo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
-Con la sentenza n. 219 del 2018, depositata il primo marzo 2018, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame del lavoratore e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale, ha accertato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha diritto di ripetere dall’appellante le somme erogate a titolo di RAGIONE_SOCIALE dal 21 aprile 2013 al 3 maggio 2014 e ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a restituire le somme trattenute sulla pensione in godimento.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha osservato che la domanda RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità è requisito costitutivo del diritto di conseguirla.
L ‘ordinamento , peraltro, vieta soltanto l’indebita coesistenza di fonti di reddito. Coesistenza che, nel caso di specie, non si riscontra.
Una diversa interpretazione del dettato normativo confliggerebbe con l’art. 38 Cost., in quanto, senza alcuna plausibile ragione, «lascerebbe un soggetto privo di retribuzione, di pensione e di indennità ‘ Aspi ‘ (in una età che l’ordinamento stesso apprezza come pensionabile e di uscita dalla vita attiva)» (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello) e si risolverebbe così in una sanzione per il lavoratore che non abbia tempestivamente presentato domanda di pensione di anzianità.
Non vi è stata alcuna «sovrapposizione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE previdenziali» e, pertanto, neppure si può invocare l’esigenza di «risparmio RAGIONE_SOCIALEa spesa previdenziale», addotta dall’RAGIONE_SOCIALE (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di un motivo.
-Il signor NOME COGNOME replica con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Entrambe le parti, in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio, hanno depositato memoria illustrativa.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico, complesso, motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 40, lettera c ), e 41 RAGIONE_SOCIALEa legge 28 giugno 2012, n. 92, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che il diritto all’indennità RAGIONE_SOCIALE venga meno solo con la concreta percezione RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità, in séguito alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, e non anche quando maturino i requisiti, contributivi e anagrafici, per accedere a tale pensione. Requisiti che, ad avviso del ricorrente, si sarebbero perfezionati il primo gennaio 2011, con il compiersi RAGIONE_SOCIALEa ‘prima finestra utile di accesso’, dopo il maturare dei requisiti contributivi e anagrafici in data 26 settembre 2010 (pagina 6 del ricorso per cassazione).
2. -Il ricorso è fondato.
3. -L’art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), « decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data», istituisce presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE «l RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con la funzione di fornire ai RAGIONE_SOCIALE che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un ‘ indennità mensile di disoccupazione».
L’art. 2, comma 40, lettera c ), RAGIONE_SOCIALEa medesima legge stabilisce la decadenza dalla fruizione RAGIONE_SOCIALE‘indennità RAGIONE_SOCIALE nei casi di «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato».
L’art. 2, comma 41, soggiunge che la decadenza «si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire».
4. -Nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile, occorre avere riguardo, in primo luogo, al dato letterale, che conferisce rilievo al raggiungimento dei requisiti per beneficiare RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecchiaia o di quella anticipata.
Tali requisiti si identificano, essenzialmente, in quelli anagrafici e contributivi.
Non è senza significato che la previsione citata non menzioni, quale fattore ostativo, la concreta percezione di un determinato trattamento pensionistico, ma il mero raggiungimento dei requisiti utili a rivendicarlo.
Nello stesso senso questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi con riferimento alla fattispecie, non dissimile, RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità di mobilità lunga (art. 7, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 luglio 1991, n. 223), affermando che l ‘ erogazione di tale indennità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, condizionata alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato. Aderendo a una diversa interpretazione, l ‘ erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge (Cass., sez. lav., 5 febbraio 2018, n. 2697, e 20 dicembre 2011, n. 27678).
Le medesime considerazioni, per l’identità di ratio , si attagliano anche alla fattispecie sottoposta al l’odierno vaglio.
-Al dato letterale e alle notazioni già svolte da questa Corte si affiancano ulteriori argomenti di carattere sistematico.
L’attuazione dei principi sanciti dall’art. 38 Cost. è rimessa all’apprezzamento discrezionale del legislatore, chiamato a contemperare gl’interessi contrapposti e a salvaguardare il nucleo intangibile dei diritti presidiati dalla Carta fondamentale, nel rispetto del limite RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili (art. 81 Cost.).
Non è irragionevole e non è lesivo RAGIONE_SOCIALEa garanzia assicurata dall’art. 38 Cost. un sistema che condizioni l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità RAGIONE_SOCIALE all’impossibilità di godere di RAGIONE_SOCIALE pensionistiche e configuri in termini di alternatività la tutela concessa al lavoratore, attribuendo all’indennità RAGIONE_SOCIALE una funzione di extrema ratio .
L’assetto prefigurato dal legislatore non si prefigge soltanto di scongiurare il rischio di un arricchimento ingiustificato del lavoratore e di precludere la coesistenza di diverse RAGIONE_SOCIALE previdenziali. Parimenti ininfluente è la circostanza, di mero fatto, che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE comunque non patisca alcun pregiudizio, nel corrispondere l’ indennità RAGIONE_SOCIALE in luogo RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità (in tal senso, pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), e che lucri finanche un risparmio di spesa, in quanto l’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘inde nnità è più esiguo RAGIONE_SOCIALEa pensione.
Il disegno normativo, ponderato nel carattere generale e astratto RAGIONE_SOCIALEe previsioni che lo compongono, è ispirato a un diverso, non arbitrario, criterio, che non si esaurisce nella mera considerazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa, ma si raccorda anche a obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione : l’indennità RAGIONE_SOCIALE sovviene ai bisogni del lavoratore solo quando l’ordinamento non appresti una distinta, specifica, protezione.
6. -La legge ha delineato tale rapporto di alternatività tra indennità RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE pensionistiche secondo criteri oggettivi e prevedibili, che non possono essere demandati alla mutevole valutazione di convenienza RAGIONE_SOCIALE‘interessato.
A tale esito condurrebbe, invece, una ricostruzione del quadro normativo, che attribuisse valenza dirimente alla domanda del lavoratore, lasciandolo arbitro di procrastinare ad libitum la richiesta del trattamento pensionistico (in tal senso, Cass., sez. lav., 3 maggio 2024, n. 11965, punto 13 del Considerato ).
Per questa via, si vanificherebbero le esigenze di certezza che l’ordinamento persegue, in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degl’interessi coinvolti (cfr., in tal senso, pagina 11 del ricorso per cassazione e, con ulteriori argomenti, ordinanza n. 11965 del 2024, cit., punto 22 del Considerato ).
L’ordinamento, allorché ha inteso riconoscere all’interessato una facoltà di opzione, l’ha fatto ex professo , come traspare dalla stessa
disciplina RAGIONE_SOCIALE‘ indennità RAGIONE_SOCIALE racchiusa nell’art. 2, comma 40, lettera d ), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, che concede al lavoratore la facoltà di optare tra l’indennità erogata dall’RAGIONE_SOCIALE e l’assegno ordinario d’invalidità. Analoga facoltà di opzione non è contemplata dall’art. 2, comma 40, lettera c ), che nel presente giudizio viene in rilievo.
7. -Il sistema, dunque, non lascia sguarnita d ‘ ogni tutela la posizione RAGIONE_SOCIALE‘interessato (ordinanza n. 11965 del 2024, cit., punti 14 e 15 del Considerato ): solo in tale evenienza, coglierebbero nel segno i dubbi d’illegittimità costituzionale prospettati dal controricorrente anche nella memoria illustrativa e il bilanciamento attuato dal legislatore travalicherebbe i limiti RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza, recando un grave vulnus all’art. 38 Cost .
Il sistema, per contro, è incardinato su una graduazione RAGIONE_SOCIALEe tutele, che a ciascuna riserva un appropriato ed autonomo àmbito applicativo, al fine d’impedire sovrapposizioni e contaminazioni, suscettibili di compromettere la complessiva efficacia RAGIONE_SOCIALE‘apparato degli ammortizzatori sociali.
Tale sistema, peraltro, è improntato a criteri predeterminati e idonei, dunque, ad orientare le scelte consapevoli RAGIONE_SOCIALE‘interessato , senza presentare quelle connotazioni sanzionatorie che la sentenza impugnata gli addebita (pagina 3).
Né si può evincere alcun vincolo costituzionale di affidare all’insindacabile valutazione del lavoratore l’opzione tra l’uno e l’altro trattamento.
Nel subordinare l’accesso all’ indennità RAGIONE_SOCIALE a determinati, stringenti, requisiti d’incompatibilità, il legislatore si è mosso, pertanto, nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità che l’art. 38 Cost. gli riconosce nel modulare la tutela per le diverse situazioni di bisogno.
La riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie al paradigma del l’art. 2033 cod. civ. (ordinanza n. 11965 del 2024, cit., punto 28 del Considerato ) consente al giudice di applicare i correttivi e i temperamenti individuati
dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi nella sentenza n. 8 del 2023, nei termini di gradualità dei rimedi poi puntualizzati da questa Corte (Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11659, con riferimento a una richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALEa Nuova prestazione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, denominata NRAGIONE_SOCIALE).
Anche da questo punto di vista, il sistema non presta il fianco ai profili d’illegittimità costituzionale che paventano la Corte di merito (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) e il controricorrente (pagina 3, punto 4, e pagina 4, del controricorso).
-Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere accolto.
-Ne discendono la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di Firenze, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie controversa alla stregua dei principi ribaditi nella presente ordinanza e RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod. civ.
-Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di provvedere sulle spese del l’odierno giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione