Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26297 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26297 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/09/2025
1.Il Tribunale di Avellino ha accolto l’opposizione proposta dal Comune di Tufo avverso il decreto n. 174/2017, con cui all’ente era stato ingiunto il pagamento della quota fondo incentivante ex art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, in favore di NOME COGNOME.
Il primo giudice ha considerato infondata la prospettazione del Comune di Tufo in ordine all’incompatibilità tra le prestazioni del personale esterno e di quello interno ed ha ritenuto non provati i presupposti per la liquidazione ai sensi della nota della Regione Campania n. 78147/12 (avente ad oggetto le modalità di rendicontazione delle somme da corrispondere a titolo di incentivo ai sensi dell’art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006), ed in particolare l’esercizio dell’attività al di fuori dell’orari o di lavoro ordinario.
La COGNOME aveva dedotto di essere stata responsabile del procedimento (R.U.P.) per l’intervento denominato ‘P.S.R. Campania 2007 -2013 -Misura 322 -PUI MULINO GIARDINO AL GIARDINO DEL COGNOME‘, evidenziando che per ogni singola opera il Fondo Incentiva nte è il corrispettivo pari all’importo del 2% massimo di quello programmato per lavori, da liquidare a soggetti incardinati nell’Ufficio Tecnico di una stazione appaltante , che abbiano svolto attività riferite alla progettazione e alla realizzazione di lavori pubblici.
La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello principale proposto avverso tale sentenza da NOME COGNOME ha condannato il Comune di Tufo al pagamento della somma di € 15.056,29 oltre accessori in favore della COGNOME, ed ha rigettato l’appello incidentale proposto dal Comune di Tufo.
Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, la Corte territoriale ha richiamato il principio espresso da questa Corte in relazione all’art. 18 della legge n. 109/1994, sostanzialmente sovrapponibile all’art. 92 d.lgs. n. 163/2006, secondo cui l’incentivo può essere attribuito qualora sia provato che è previsto dalla contrattazione collettiva decentrata, che è stato adottato l’atto regolamentare dell’Amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo
e che l’attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, perché sono intervenuti un progetto esecutivo approvato ed un’opera da realizzare.
Il giudice di appello ha rilevato che era incontestata la sussistenza di tali presupposti, mentre era stata contestata la sussistenza dei requisiti indicati dalla nota della Regione Campania del 2012, ed in particolare quello dell’erogazione della prestazione lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro .
Non ha tuttavia ritenuto corretto l’assunto secondo cui tale nota ha natura regolamentare; ha evidenziato che il regolamento previsto dall’art. 92, co. 5, cit. dovrebbe essere adottato dall’ente comunale tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori e che l ‘unico regolamento presente agli atti è quello adottato con delibera n. 58 del 1999 (nella vigenza della precedente normativa di cui all’art. 18 della L. n. 109 del 1994 ) e che secondo l’art. 17 di detto reg olamento, l’attività può essere svolta all’interno dell’orario di lavoro; ha inoltre rilevato che detto regolamento non ha escluso che la coesistenza di altre professionalità esterne escluda la corresponsione dell’incentivo.
Avverso tale sentenza il Comune di Tufo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, assistito da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, assistito da memoria.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. , per violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 del decreto dirigenziale Regione Campania n. 32 del 5.8.2008 e del bando di attuazione della misura 322 PSR Campania 2007/2013.
Addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto applicabile al caso in esame il richiamato articolo del Codice degli Appalti vigente ratione temporis evidenziando che l’ente comunale non ha mai elevato ad atto regolamentare la nota della Regione Campania n. 78714/12, invero meramente esplicativa delle norme del PSR Campania 2007/2013 Misura 322 in materia di incentivi.
L’ente ricorrente premette nella sostanza che la ricorrente come UTC avrebbe riunito in un progetto unitario le diverse progettazioni che erano intervenute, chiedendo poi come RUP sia il proprio compenso che quello dei progettisti esterni.
Esclude che la nota Regione Campania n. 78714 del 2012 sia stata elevata ad atto regolamentare, come confermato nel PSR 2014-2020- Disposizioni attuative generali, voce 12.4.3 Spese generali.
Addebita alla Corte territoriale di avere fatto leva unicamente sul regolamento comunale, senza considerare la normativa regionale cristallizzata nella misura PSR Campania e negli atti connessi ai quali il Comune aveva partecipato.
Precisa che qualora il Comune di Tufo avesse contravvenuto alle disposizioni della Regione Campania avrebbe visto revocato il finanziamento, con riflessi anche in tema di danno erariale.
La censura è inammissibile, in quanto non coglie il decisum
.
La Corte territoriale ha individuato le condizioni per l’erogazione dell’incentivo ex art. 92, comma 5, del d. lgs. n. 163/2006 , tra cui l’adozione dell’atto regolamentare da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice (per la precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo) ed ha ritenuto che l’unico regolamento presente agli atti è quello adottato con delibera n. 58 del 1999 (nella vigenza della precedente normativa di cui all’art. 18 della L. n. 109 del 1994 ), secondo cui l’attività può essere svolta all’interno dell’orario di lavoro.
Inoltre, motivo lamenta la violazione del decreto dirigenziale Regione Campania n. 32 del 5.8.2008, del bando di attuazione della misura 322 PSR Campania 2007/2013, senza argomentare sul loro carattere normativo, ma sostiene apoditticamente che in essi è cristallizzata la normativa regionale.
Tali documenti non sono peraltro localizzati nel ricorso, ed il decreto dirigenziale Regione Campania n. 32 del 5.8.2008, non si rinviene nel desk.
Pertanto, il motivo non censura adeguatamente le statuizioni riguardanti la mancata natura regolamentare della nota della Regione Campania del 2012,
l’applicabilità dell’art. 92 cit. , che non prevede la necessità di svolgere l’attività fuori dall’orario di lavoro, e l’esistenza di un unico regolamento in atti (quello adottato con la delibera n. 58 del 1999), che consente lo svolgimento dell’attività anche all’interno dell’orario di lavoro.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o apparente, in relazione ad un fatto decisivo per la controversia.
Evidenzia che la COGNOME, in qualità di R.U.P., non aveva fornito alcun apporto extra-orario alla redazione del progetto.
Sostiene che qualora il progetto venga redatto da professionisti esterni, non è dovuto l’incentivo del 2% all’Ufficio tecnico e che, viceversa, qualora il progetto venga redatto all’interno dell’Ente, nulla potranno pretendere i professionisti esterni.
Richiama sul punto la deliberazione ANAC n. 69/2005, la deliberazione n. 197/2014 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte e la deliberazione n. 254/2015/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania.
La censura è inammissibile.
Non sono configurabili l’inesistenza né l’apparenza della motivazione, peraltro nemmeno argomentate.
La Corte territoriale esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che la presenza di professionalità esterne non escluda l’incentivo al RUP quale dipendente interno; ha in proposito evidenziato che ai sensi dell’art. 2 del regolamento adottato con deli bera n. 58 del 199, l’ambito di applicazione oggettiva si riferisce alla progettazione e alla pianificazione, che l’elenco contenuto nell’art. 3 (secondo cui sono destinatari degli incentivi il RUP, il progettista e altre figure) è cumulativo e che la figura dei collaboratori prevista alla lettera g) non può che essere aggiuntiva, e non alternativa rispetto alle altre.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME