Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34414 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34414 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20798-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
Oggetto
Lavoro privato
– incentivo direzione
lavori
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 1727/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 4662/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 17 aprile 2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE al decreto con il quale il suo ex dipendente indicato in epigrafe, con qualifica di dirigente tecnico, l’aveva ingiunta al pagamento, in proprio favore a titolo di incenti vo per l’attività svolta di responsabile unico del procedimento (Rup) nell’ufficio di alta sorveglianza, della somma di € 35.044,78: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto l’opposizione; 2. essa ha ritenuto la spettanza al lavoratore dell’emolumento, per l’attività svolta in riferimento al contratto di appalto, sottoscritto il 14 ottobre 2004 per lavori protrattisi fino al 30 dicembre 2010, a norma dell’art. 18 (incentivi e spese per la progettazione) della legge n. 109/1994 (Legge quadro in materia di appalti pubblici), del D.M. 555/1999 (regolamento per la
ripartizione del compenso), dell’art. 92 (corrispettivi e incentivi per la progettazione) del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), del successivo regolamento del 2003, applicabile ratione temporis e dell’art. 15 del capitolato d’appalto. E ha riconosciuto l’incentivo nell’importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto, in assenza di una specifica contestazione da parte della società, di essa onerata;
3. con atto notificato il 4 luglio 2019, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato con memoria finale, rispetto al quale il lavoratore ha notificato a mezzo PEC controricorso il 18 novembre 2019: ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. e pertanto inammissibile per tardività;
4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 18 legge n. 109/1994 e 92 d.lgs. 163/2006, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito l’incentivo, riconosciuto soltanto per l’attività di progettazione, all’ex dipendente, che non l’aveva invece mai svolta e che si era occupato esclusivamente di quella di alta sorveglianza. Ma essa lamenta che tale attività non sarebbe prevista neppure dal regolamento RAGIONE_SOCIALE 2003 applicabile ratione temporis , in conformità alle due disposizioni di legge denunciate, nØ sarebbe ricavabile dall’art. 15 del capitolato di appalto (di previsione della coincidenza del responsabile dell’ufficio di alta sorveglianza con il responsabile unico del procedimento), non rientrando nella ratio di valorizzazione delle risorse interne adibite alla progettazione. E ciò, avendo l’attività di alta sorveglianza, normalmente spettante al committente che abbia affidato i lavori all’esterno, natura di ordinario controllo di quella della direzione dei lavori, cui spettanti le attività tecniche ed operative di coordinamento, direzione e controllo tecnico dell’esecuzione del contratto (unico motivo);
2. esso Ł infondato;
3. in tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, questa Corte ha affermato la spettanza del compenso incentivante stabilito dall’art. 18 legge n. 109/1994, sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, in conseguenza della prestazione dell’attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva decentrata e dal regolamento adottato dall’amministrazione aggiudicatrice (Cass. 5 giugno 2017, n. 13937; Cass. 26 giugno 2019, n. 2284; Cass. 28 maggio 2020, n. 10222);
4. le disposizioni normative denunciate prevedono che, per ogni singola opera o lavoro, una somma percentualmente determinata dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, sia ripartita -con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione -tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchØ tra i loro collaboratori. SicchØ, si tratta di un incentivo stabilito anche a
beneficio del responsabile unico del procedimento (funzione che il lavoratore effettivamente ha svolto, secondo l’accertamento della Corte territoriale: al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), da individuare soltanto nelle modalità e nei criteri di ripartizione dalla contrattazione decentrata e dal regolamento, cui fanno espresso rinvio le norme di legge;
5. ora, se queste ultime devono essere direttamente interpretate dalla Corte di Cassazione, qualora correttamente denunciate, come nel caso di specie, per error in iudicando , così non Ł, secondo consolidati principii di diritto (da ultimo: Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173; Cass. 2 novembre 2022, n. 32294), per gli atti negoziali e di autonomia privata in genere, tra i quali sono compresi anche i contratti aziendali; posto che la loro interpretazione costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. SicchØ, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non Ł sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma necessaria la
specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso cui il giudice si sia discostato dagli stessi (Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 1754 del 2006); né, d’altro canto, la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione: non dovendo, peraltro, l’interpretazione data dal giudice al contratto, per essere insindacabile in sede di legittimità sotto entrambi i profili, essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle interpretazioni plausibili; pertanto, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o piø interpretazioni (plausibili), non Ł consentito alla parte, che abbia proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006);
5.1. in quanto fonti sub-normative e dunque secondarie, le disposizioni regolamentari sono analogamente insindacabili, se non nei limiti dei
vizi di motivazione (come rigorosamente circoscritta dalla novellazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) e di malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale in quanto analogicamente applicabili (Cass. 4 giugno 1999, n. 5480; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28625: entrambe in tema di interpretazione di atti amministrativi adottati con decreto ministeriale, privi di funzione normativa);
5.2. nel caso di specie, tanto il D.M. 555/1999 e il regolamento RAGIONE_SOCIALEa. 2003, in quanto fonti regolamentari, tanto l’art. 15 del capitolato di appalto, in quanto atto negoziale, sono insindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti sopra enunciati: limiti che tuttavia la ricorrente non ha osservato;
6. la Corte capitolina ha fondato la propria decisione, sulla base del ruolo ricoperto dal lavoratore e delle previsioni normative e regolamentari interne menzionate, riconoscendogli il diritto di percepire l’emolumento, in assenza di una diversa e specifica previsione nel regolamento interno applicabile ratione temporis , che fa genericamente riferimento ai ‘ responsabili del procedimento e ai suoi collaboratori’ . Oltre a ciò, essa ha osservato che l’art. 15 del
Capitolato speciale di appalto prevede espressamente che ‘ il responsabile dell’ufficio di alta sorveglianza coincide con il responsabile unico del procedimento e svolge tutti i compiti e le funzioni ad esso assegnati dalla vigente normativa e dagli atti contrattuali’ : così confermando il diritto del lavoratore.
Infine, la concreta riconducibilità delle mansioni svolte dal lavoratore, in qualità di responsabile unico del procedimento nell’ambito dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE, nella categoria di attività, per le quali vi siano stati gli accantonamenti delle quote di incentivo, rientra nella valutazione del giudice di merito ed Ł insindacabile in sede di legittimità;
7. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il lavoratore intimato svolto attività difensiva, per inammissibilità del suo controricorso e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
La Corte
rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25 ottobre