Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 33023 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33023 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3291-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME qualità di eredi di COGNOME NOME; tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME COGNOME;
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/11/2025
CC
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– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4147/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 1166/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta NOME camera di consiglio del
20/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 23 novembre 2021, la Corte d’Appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME ed altri nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME e NOME COGNOME, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, tutti dipendenti RAGIONE_SOCIALEa soppressa Commissione tributaria centrale, sezione del Lazio, alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE’emolumento integrativo di cui all’art. 37, d.l. n. 98/2011, conv. co n modif. NOME l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3bis e 3ter , d.l. n. 16/2012, conv. con modif. NOME l. n. 44/2012 e la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione al pagamento del dovuto.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il giudice erroneamente interpretato l’art. 37 d.l. 98/2011 nel senso che l’incentivo economico previsto, dato dall’incremento RAGIONE_SOCIALEa quota variabile del compenso di cui all’art. 12, comma 3ter , del d.l. n. 16/2012 per il personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10% rispetto all’anno precedente e 5% per il solo anno 2011, fosse limitato al solo personale in servizio in uffici giudiziari che abbiano effettivamente incassato il contributo unificato istituito con la medesima legge, non essendo tale limitazione RAGIONE_SOCIALEa platea dei possibili destinatari prevista da alcuna disposizione né ad una
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diversa limitazione può pervenirsi valorizzando la circostanza per cui, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3 -ter , d.l. n. 16/2012, le maggiori entrate del contributo unificato nell’ambito del processo tributario sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, alle finalità di cui al comma 13 RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 del d.l. n. 98/2011, ossia appunto per finanziare la corresponsione del predetto incentivo economico in favore del personale amministrativo in servizio negli uffici giudiziari RAGIONE_SOCIALEa giustizia tributaria ‘virtuosi’.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il solo RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. NOME l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3 -bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012, conv. con modif. NOME l. n. 44/2012, lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme invocate valorizzando a tal fine la ratio alle stesse sottese, date dall’essere il trattamento premiale diretto ad incentivare le commissioni ad un più intenso sforzo di efficienza facendosi carico non solo di trattare i nuovi affari contenziosi, di gestire i nuovi incombenti derivanti dall’esteso regime tributario del contributo unificato, ma anche di smaltire l’arretrato secondo percentuali prestabilite, come attesta l’essere l’incentivo economico finanziato da una quota del contributo unificato e concludendo nel senso che l’unica interpretazione possibile sia quella per cui il legislatore abbia voluto prevedere la corresponsione di un trattamento finalizzato a corrispondere
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un beneficio economico proprio agli uffici -e solo a quelli -addetti alla riscossione del contributo unificato.
La questione posta -relativa all’interpretazione degli artt. 37, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. NOME l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3-bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012, conv. con modif. NOME l. n. 44/2012 – riveste rilevanza nomofilattica, non rinvenendosi precedenti NOME giurisprudenza di questa Corte ed essendo suscettibile di diverse soluzioni ermeneutiche per la pluralità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni che possono essere valorizzate in un senso o nell’altro e che qui sin teticamente si richiamano.
Nel senso del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘incentivo in favore degli originari ricorrenti indubbiamente depone la formulazione letterale RAGIONE_SOCIALEa norma che non prevede alcuna limitazione RAGIONE_SOCIALEa platea dei destinatari, come rilevato dalla Corte territoriale, che alla tesi sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALEa norma – che evidenzierebbe uno stretto legame di diretta percezione tra lo sforzo produttivo richiesto al personale amministrativo e la fonte degli aggravati carichi di lavoro dati dall’introduzione del contributo unificato, per cui l’incentivo andrebbe corrisposto agli uffici addetti alla riscossione del contributo unificato in quanto destinatari del nuovo contenzioso -contrappone le seguenti considerazioni: a) l’incentivo in questione viene riconosciuto per gli obiettivi di smaltimento raggiunti nell’intero anno 2011, nonostante il contributo unificato di iscrizione a ruolo sia stato introdotto dal 6.7.2011; b) l’obiettivo di riduzione RAGIONE_SOCIALEe pendenze degli uffici giudiziari prescinde dalla data di iscrizione a ruolo dei procedimenti; c) l’aumento RAGIONE_SOCIALEe definizioni dei procedimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria comporta necessariamente l’aumento RAGIONE_SOCIALEe connesse attività di competenza del personale amministrativo addetto all’ufficio, senza alcuna differenza tra
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procedimenti iscritti a ruolo prima o dopo l’introduzione del contributo unificato; che prima del 2.3.2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 16/2012 la giustizia civile, amministrativa e tributaria erano accomunate quanto alla destinazione RAGIONE_SOCIALEe maggi ori entrate del contributo unificato, versate all’entrata del bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato per essere riassegnate ‘ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile’ cos ì escludendosi il nesso di necessaria corrispondenza tra tali maggiori introiti ed il finanziamento del fondo dal quale attingere per corrispondere il compenso incentivante al personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari virtuosi; che lo stesso deve dirsi in relazione al periodo successivo in quanto le norme in esame hanno unicamente inteso imporre un vincolo di destinazione RAGIONE_SOCIALEe maggiori entrate derivanti dal versamento del contributo unificato nei tre ambiti RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione al finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘incentivo economico spettante al personale amministrativo in servizio presso i rispettivi organi giudiziari, non vincolando tuttavia la destinazione di tali introiti alla definizione dei processi in reazione al quale il contributo unificato sia stato effettivamente versato.
A tali considerazioni il RAGIONE_SOCIALE odierno ricorrente ha opposto obiezioni non prive di consistenza.
Da un lato, infatti, si sottolinea la sussistenza tra l’introduzione del contributo unificato e gli obiettivi di smaltimento cui è correlata la premialità è attestata dall’aver il legislatore fissato per l’anno 2011 al 5% anziché al 10% RAGIONE_SOCIALE‘arretrato tene ndo conto RAGIONE_SOCIALEa data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge introduttiva del contributo unificato, ovvero il 6.7.2011.
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Dall’altro, il RAGIONE_SOCIALE rileva l’illogicità RAGIONE_SOCIALE‘inclusione tra gli uffici giudiziari ‘virtuosi’ in considerazione RAGIONE_SOCIALEo smaltimento RAGIONE_SOCIALE‘arretrato RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria centrale costituita appositamente per la gestione RAGIONE_SOCIALE‘arretrato che costituiv a, dunque, la funzione istituzionalmente affidatagli e così il lavoro ordinariamente svolto, di modo che lo smaltimento RAGIONE_SOCIALE‘arretrato non poteva comportare quel surplus di impegno lavorativo che integrava il parametro alla cui stregua valutare il caratter e virtuoso RAGIONE_SOCIALE‘attività e la spettanza RAGIONE_SOCIALE‘incentivo.
Si ritiene pertanto opportuna la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma NOME camera di consiglio del 20.11.2025
La Presidente
(NOME COGNOME)