Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4155 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28289-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la DELEGAZIONE RAGIONE_SOCIALEA REGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 1140/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/06/2018 R.G.N. 1584/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
R.G.N. 28289/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/12/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/12/2023
CC
RILEVATO
-che, con sentenza del 29 giugno 2018 , la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di Cosenza, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna RAGIONE_SOCIALE‘allora RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta a conguaglio RAGIONE_SOCIALE‘indennità incentivante (dovuta per aver ad erito alla risoluzione consensuale del rapporto in essere con l’ RAGIONE_SOCIALE con riconoscimento di un incentivo all’esodo previsto dall’art. 6 l. Regione Calabria n. 9/2007) computata su una base di calcolo comprensiva RAGIONE_SOCIALEa tredicesima mensilità rispetto a quella versata in base a quanto previsto con il negozio risolutivo che quelle voci non contemplava;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che alla nozione di retribuzione lorda mensile alla quale le parti hanno inteso riferirsi nel contratto tra le stesse concluso, debba attribuirsi il significato desumibile dalla sentenza n. 271 del 2011 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE di interpretazione autentica (legge reg. n. 15 del 2008, art. 44, comma 2) che aveva escluso la 13^ mensilità dalla base di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘incentiv o all’esodo dei dipendenti regionali previsto dall’art. 7 l. R. n. 8/2005;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione de ll’art. 1362 c.c. , imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente interpretato il contratto di risoluzione del rapporto di lavoro, sovrapponendo alla nozione di retribuzione desumibile dalla somma indicata nel contratto altra diversa e meno inclusiva desunta aliunde;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1372 c.c., l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, assumendo questa derivare dal disconoscimento del valore vincolante
RAGIONE_SOCIALE‘intesa negoziale formatasi con riferimento alla corresponsione di una specifica somma a titolo di incentivo all’esodo determinata nell’atto ;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1322 c.c., l’RAGIONE_SOCIALE, in via subordinata, ribadisce la censura di cui al motivo che precede sotto il diverso profilo del mancato rispett o del principio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia contrattuale che legittimava l’accettazione da parte del dipendente RAGIONE_SOCIALE‘indennità incentivante nell’importo quantificato nell’atto;
-che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 c.p.c. è prospettata in relazione alla mancata rimessione al contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti RAGIONE_SOCIALEa questione rilevata d’ufficio dalla Corte territoriale e non sollevata dalle parti RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola 3 del contratto di risoluzione del rapporto;
-che con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1339 e 1419, comma 2, c.c., lamentandosi l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sancita nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattuale recante la quantificazione RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta a titolo di incentivo all’esodo per non essere quella quantificazione, pur non comprensiva RAGIONE_SOCIALEe mensilità aggiuntive, contraria ad alcuna norma imperativa ed, in ogni caso, inidonea a ledere un interesse pubblico generale;
-che, con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 preleggi e RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 legge cost. n. 87 del 1953 è dedotta con riferimento all’inopponibilità degli effetti RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 L. R. n. 15 del 2008 di cui alla pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 271 del 2011 rispetto a rapporti giuridici da ritenersi esauriti alla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza quale assume esser quello oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia;
-che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 1748 del 2017 e ribadito da numerose successive decisioni, alle cui motivazioni si rinvia, per il quale nel concetto di ‘retribuzione lorda’ previsto dall’art. 7 legge Regione Calabria 2 marzo 2005 n. 8 deve essere inclusa la 13^ mensilità;
-come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nel dichiarare illegittima, con la citata sentenza n. 271 del 2001, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 44 legge Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 – che disponeva in senso contrario -tale assunto, nella specie, non trova smentita in alcuna clausola del contratto individuale che, limitandosi ad effettuare il calcolo matematico RAGIONE_SOCIALEe somme dovute, non recava alcuna specificazione degli elementi retributivi assunti a base di computo del l’indennità incentivante;
-che, conseguentemente, mentre non si pone alcuna questione relativa alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia negoziale RAGIONE_SOCIALEe parti, impropria si rivela la declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola 3 del contratto individuale (con conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALEa censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio), che, tuttavia, non incide sulla correttezza del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, risultante conforme a diritto, così da non doversene disporre la cassazione ma la mera correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.;
-che comunque deve ritenersi invocabile l’effetto abrogativo ex tunc RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 271 del 2011, intervenuta nelle more del giudizio avente ad oggetto, appunto, il ricalcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità incentivante, non ostandovi preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronunzia di i ncostituzionalità, che sole impedirebbero l’estensione degli effetti RAGIONE_SOCIALE‘incostituzionalità ai rapporti ormai esauriti (quale non è il presente) , secondo l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 321/2016, Cass. n. 20100/2015, Cass. n.289/2014 e Cass. n. 355/2013);
-che il ricorso va, dunque, rigettato;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20.12.2023