Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36123 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36123 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27617-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 382/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/05/2021 R.G.N. 184/2019;
Oggetto
RETRIBUZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
con separati ricorsi in INDIRIZZO monitoria, i Signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiesero al Tribunale di Palermo la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli incentivi di cui all’art. 18 L. n. 109/1 994, come modificato dall’art. 92 D.lgs. n. 163/2006, per l’attività svolta quali componenti dell’ufficio di RAGIONE_SOCIALE Sorveglianza dei lavori di adeguamento SS. 640 di ‘Porto Empedocle’, ‘giusta ordine di servizio n. 7 del 4.6.2009’, nonché ‘ai sensi del combi nato disposto dell’art. 92 D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 2 del Regolamento interno approvato in data 25 novembre 2011’;
il Tribunale adito revocò i decreti ingiuntivi originariamente concessi, ritenendo che il Regolamento interno applicabile alla prestazione dei lavoratori ‘fosse non già quello del 2011 invocato dagli originari ricorrenti -bensì quello approvato nel 2003, che alcun compenso incentivante prevedeva in favore dei dipendenti incaricati di formare l’Ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE sorveglianza’;
la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha riformato la pronuncia di primo grado e ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di ciascun lavoratore delle medesime somme originariamente ingiunte, oltre accessori e spese;
La Corte, richiamati precedenti di legittimità, ha poi argomentato ‘che, nel caso di specie, la prestazione lavorativa resa da tutti i lavoratori appellanti in virtù dell’O.d.S. del 4 giugno 2009, nella qualità di componenti l’Ufficio di RAGIONE_SOCIALE Sorveglianza, debba essere incentivata sulla scorta della disciplina del regolamento del 2009 fino a
novembre 2011 e, quindi, del Regolamento del 2011: poiché l’attività dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE Sorveglianza, ai sensi dell’art. 176, c. 3, lett. B) d. lgs. n. 163/2006, nella formulazione applicabile, compete al -e non ha quindi ad oggetto la propedeutica attività di progettazione e poiché l’inizio della realizzazione dell’opera da parte del contraente generale individuato con il contratto del 27 maggio 2018 ( recte: 2008) non può che essere avvenuto dopo l’atto aggiuntivo del 27 luglio 2009 (con il quale è stato approvato il progetto esecutivo), deve ritenersi che tutta l’attività dedotta dagli appellanti sia stata svolta sotto la vigenza del Regolamento del 2009, ossia a far data dal mese di agosto 20 09′; che ‘l’attività in parola -in atto alla data di introduzione del giudizio di primo grado -Ł stata pro parte resa anche sotto la vigenza del regolamento RAGIONE_SOCIALE, entrato in vigore il 25 novembre di quell’anno, che, quanto alla misura dell’incentivo per cui Ł causa, ha dettato criteri ben piø sfavorevoli per i lavoratori rispetto a quelli del precedente regolamento 2009′; tenuto conto, quindi, ‘che gli appellanti hanno chiesto, in via principale, il rigetto dell’opposizione e la conferma dei decreti ingiuntivi già emessi dal Tribunale di Palermo sulla scorta di Dispositivi di Pagamento a firma del Direttore Generale della società datrice di lavoro, il quale aveva proceduto alla liquidazione applicando esclusivamente (e quindi, anche retroattivamente) il re golamento 2011, l’RAGIONE_SOCIALE deve essere condannata al pagamento in favore dei lavoratori appellanti degli importi di cui ai suddetti decreti ingiuntivi’; che, infatti, ‘fin dal ricorso monitorio e ancora nel giudizio di opposizione e nel presente rado di appello, i lavoratori hanno chiesto in via principale la liquidazione delle spettanze in virtø dei criteri (di minor favore) di cui al Regolamento del 2011 e solo in via subordinata il
ricalcolo in ragione dei criteri di liquidazione tempo per tempo vigenti’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE con due motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati;
la società ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
col primo motivo di ricorso si denuncia: ‘Art. 360 c.p.c. n. 4: nullità della sentenza e del procedimento per violazione del combinato disposto degli art. 112 c.p.c., 414 c.p.c. e 420 c.p.c. Art. 360 c.p.c. n. 3: Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 112 c.p.c., 414 c.p.c. e 420 c.p.c.’; si lamenta che la Corte territoriale, nel riconoscere l’incentivo ex art. 92 D.lgs n. 163/2006 sulla scorta del Regolamento RAGIONE_SOCIALE 2009 e pro quota di quello del 2011, avrebbe ritenuto ammissibile la domanda degli appellanti, con cui era stato invocato il regolamento del 2009, nonostante nell’originario ricorso monitorio la domanda fosse stata formulata sulla base del solo Regolamento del 2011;
il motivo Ł inammissibile perchØ non si misura adeguatamente con il decisum , atteso che la Corte palermitana, dopo aver considerato che la prestazione degli istanti dovesse essere incentivata per il primo periodo alla stregua del Regolamento del 2009, ha tuttavia condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle sole minori somme richieste dai lavoratori, sin dagli atti introduttivi del giudizio monitorio, sulla base del Regolamento del 2011, di talché l’eventuale accoglimento del motivo sarebbe comunque privo di valore decisivo;
con il secondo motivo si denuncia: ‘Art. 360 c.p.c. n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18
Legge n. 109/1994, dell’art. 92 D.lgs. n. 163/2006, dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 2.2. del Regolamento RAGIONE_SOCIALE del 2003 nonché dell’art. 6 rispettivamente del Regolamento RAGIONE_SOCIALE del 2009 e del 2011′;
si eccepisce, in buona sostanza, che tutti i regolamenti dell’Azienda richiamati contengono disposizioni secondo cui gli incentivi in contesa vanno riconosciuti ed erogati sulla base del regolamento vigente al momento della stipulazione del contratto di appalto, nella specie sottoscritto il 27 maggio 2008, sicchØ a tale data il regolamento vigente era quello del 2003 che non prevedeva incentivi per l’attività di RAGIONE_SOCIALE Sorveglianza; si contesta, poi, che ‘l’atto aggiuntivo del 27 luglio 2009’ potesse consider arsi ‘un contratto di appalto autonomo o disgiunto rispetto a quello del 27 maggio 2008’ e si deduce pure che il Regolamento del 2009 era entrato in vigore il 3 agosto 2009 e, quindi, dopo l’ordine di servizio del 4 giugno 2009 di designazione dei componen ti dell’Ufficio Sorveglianza;
il motivo non può trovare accoglimento;
2.1. Ł opportuno premettere in diritto come questa Corte sia stata piø volte chiamata a pronunciare su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi, i presupposti condizionanti l’insorgenza del diritto a percepire l’incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dall’art. 18 della legge n. 109/1994, piø volte modificato dal legislatore, quindi dall’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 ed infine dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei “corrispettivi ed incentivi per la progettazione” ha previsto gli “incentivi per funzioni tecniche”;
la ricostruzione del quadro normativo Ł stata compiutamente effettuata da Cass. n. 13937 del 2017 e da Cass. n. 2284 del 2019, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., perchØ in questa sede interessa solo rimarcare, in via di premessa generale, che il legislatore derogando alla disciplina
generale del trattamento accessorio dettata dal d.lgs. n. 165/2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all’interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione e collaudo interne agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici; quanto alla natura dell’emolumento ed ai presupposti condizionanti l’insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si Ł consolidata nell’affermare che l’incentivo ha carattere retributivo (v. Cass. n. 21398 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poichØ il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto Ł condizionata, non dalla sola prestazione dell’attività incentivata, bensì anche dall’adozione del regolamento (ancora di recente cfr. Cass. n. 7316 del 2023; Cass. n. 33314 del 2022; Cass. n. 39155 del 2021; Cass. n. 10222 del 2020), in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (Cass. n. 13937/2017 cit.);
2.2. questa Corte, inoltre, in plurime e recenti ordinanze, sia pure in relazione a fattispecie nelle quali rilevava una delega di collaudo quale atto di conferimento dell’incarico, ha confermato, richiamando in tal senso Cass. n. 13456 del 2021, che, in tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell’incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 c.c. (così in motivazione Cass. n. 7307, n.
7316, n. 7690, n. 8192, n. 8193 del 2023, nonchØ Cass. n. 33266 del 2022, alle quali tutte si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);
2.3. orbene, dando seguito a tale condivisibile orientamento che considera quale momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile al compenso incentivante quello del conferimento dell’incarico, va rilevato che nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che tale conferimento fosse riferibile alla designazione del 4 giugno 2009, in relazione alla fonte negoziale dalla quale derivava l’attività dei dipendenti rappresentata dall’ ‘atto aggiuntivo del 27 luglio 2009 (con il quale Ł stato ap provato il progetto esecutivo)’;
si tratta di un accertamento che involge questioni di fatto che non sono suscettibili di riesame in questa sede di legittimità, così come rappresenta una quaestio facti non adeguatamente censurata nelle forme proprie del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c. l’epoca di entrata in vigore del Regolamento RAGIONE_SOCIALE del 2009;
2.4. parimenti inammissibile, infine, ogni doglianza che denuncia la violazione o falsa applicazione dei regolamenti di RAGIONE_SOCIALE che non hanno la valenza di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con le spese che seguono la soccombenza,
liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult eriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25