Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 49 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 49 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17123-2018 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso
Oggetto
Risarcimento pubblico impiego
R.G.N. 17123/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 23/11/2023
CC
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 464/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/11/2017 R.G.N. 1002/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2023 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
con sentenza del 29 novembre 2017 la Corte d’appello di Venezia confermava, pur integrandone la motivazione, la decisione del Tribunale di Padova che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME -dipendente INPS inquadrata nel ramo professione legale -tesa alla declaratoria dell’illegittimità della revoca dell’incarico di coordinatore provvisorio dell’Ufficio legale della direzione provinciale di Padova, con ogni conseguente statuizione risarcitoria;
premessa la natura non dirigenziale degli incarichi di coordinamento, come quello conferito in data 13.3.2006 ‘in via provvisoria’, ossia in attesa della definizione delle selezioni per l’attribuzione degli incarichi di coordinamento periferico (81 posti) bandite in data 30.7.2004, la Corte territoriale riteneva applicabile alla fattispecie l’art. 72 c.c.n.l. EPNE 11.10.1996 di Area Professionale, e non invece gli artt. 35-36 del c.c.n.l. 16.2.1999 e gli artt. 19-21 d.lgs. n. 165/2001, questi ultimi riferiti -sempre secondo il giudice d’appello -ai soli incarichi dirigenziali;
osservava che, con determina del 17.12.2008, erano state approvate le graduatorie di merito delle selezioni in discorso, dalle quali emergeva che l’avv. COGNOME si era collocato al 79° posto, l’avv. COGNOME al 99° posto e l’avv. COGNOME al 156° posto; l’avv. COGNOME veniva per questo nominato il 14.5.2010 coordinatore dell’ufficio legale di Padova , dove egli aveva preso servizio il 1° giugno 2010, ma in data 10.6.2010 veniva destinato a un incarico di coordinamento presso la sede di Venezia, rendendosi così nuovamente vacante la precedente sede di Padova che era riassegnata, in data 13.7.2010, in via provvisoria, con scelta discrezionale e intuitu personae, ai sensi del punto 3 della delibera consiliare n. 634/1998 e della circolare INPS n. 244/1994, all’avv. COGNOME quest’ultimo collocatosi in graduatoria in posizione poziore rispetto alla COGNOME;
poste tali premesse, ad avviso della Corte di merito, l’avv. COGNOME stante la legittimità del provvedimento di revoca, siccome conseguenziale al conferimento dell’incarico al vincitore della selezione, avv. COGNOME non poteva rivendicare il diritto a mantenere l’incarico di coordinamento né poteva far valere pretese risarcitorie connesse alla perdita di tale incarico;
avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui si oppone con controricorso l’INPS.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione degli artt. 35 e 36 c.c.n.l. 16.2.1999 nonché dell’art. 72 c.c.n.l. 11.10.1996 (Area Professionisti) Comparto EPNE, per avere il giudice d’appello attribuito rilevanza alla natura non dirigenziale dell’incarico di coordinamento in parola, aspetto in realtà ininfluente per l’assoluta coincidenza tra il testo dell’art. 72 c.c.n.l. 11.10.1996 applicato dal giudice di secondo grado e quello -previsto per gli
incarichi dirigenziali -dell’art. 35 c.c.n.l. 16.2.1999, il quale impone, al comma 6, che la revoca dell’incarico possa avvenire, nel rispetto delle garanzie procedimentali, solo in presenza di ‘risultati negativi nell’espletamento della funzione’;
il secondo motivo è suddiviso in due distinte censure;
2.1 da un lato, si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), per avere il giudice d’appello ignorato la circostanza che l’incarico in questione era stato revocato alla ricorrente, in data 13.7.2010, sebbene l’avv. COGNOME fosse stato già assegnato senza mai ‘transitare’ da Padova -alla sede di Venezia;
2.2 dall’altro , si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale affermato la legittimità del provvedimento di revoca dell’incarico , seppur adottato in violazione dei generali principi di correttezza e buona fede: invero, se ragione della revoca era il completame nto della selezione, allora l’incarico, una volta resosi nuovamente disponibile per la rinuncia dell’avv. COGNOME avrebbe dovuto essere riassegnato in base alla graduatoria di merito e non ad interim all’avv. COGNOME così operando, l’INPS aveva fatto intendere di avere solo ‘colto l’occasione’ dell’approvazione della graduatoria per revocare l’incarico alla ricorrente;
i due motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, sono infondati;
occorre premettere che alla ricorrente, appartenente al ruolo professionale legale, è stato conferito (fatto incontestato fra le parti) l’incarico di coordinamento in via provvisoria e solo in attesa dell’espletamento delle selezioni per la copertura del posto vacante;
gli artt. 72 e 73 del c.c.n.l. del l’ 11.10.1996 per il personale dirigenziale degli enti pubblici economici e per i professionisti degli stessi enti (vedi preambolo al c.c.n.l. sul ‘ campo di applicazione ‘ ) sono stati superati dagli artt. 35 e 36 del c.c.n.l. 16.2.1999 per il personale non dirigenziale degli enti pubblici non economici;
si tratta di disposizioni (queste ultime) che si riferiscono, nondimeno, agli incarichi di coordinamento assegnati ‘ a regime ‘ , sicché esse non sono utilmente richiamabili per incarichi, come quello in esame, conferiti in via temporanea per il caso di vacanza del posto e sino alla copertura dello stesso, donde il corretto riferimento operato per essi dal giudice d’appello alla discrezionalità datoriale ai sensi del punto 3) della delibera consiliare n. 634/1998 e della circ. INPS n. 244/1994, cit.; discrezionalità che, beninteso, va pur sempre esercitata, come affermato a più riprese da questa Corte (Cass., Sez. L, 1° dicembre 2017, n. 28873), nel rispetto dei principi di buona fede contrattuale che qui non risultano tuttavia violati alla stregua dell’accertamento di fatto condotto dal la Corte distrettuale;
più nel dettaglio, la Corte veneta ha affermato, da un lato, che non potesse parlarsi a rigore di revoca dell’incarico temporaneo perché, concluse le selezioni per gli incarichi di coordinamento, l’ attribuzione ad interim del posto alla COGNOME era naturalmente destinata a cessare; ha ritenuto, d’altro canto, esente da censure la scelta discrezionale, di natura prettamente organizzativa, di attribuire il nuovo incarico ad interim all’avv. COGNOME
orbene, sul primo aspetto si mostra sorretto da rigore logico il ragionamento del giudice d’appello : non v’ è stata, in effetti, alcuna revoca ante tempus dell’incarico temporaneo, ma una sua cessazione automatica (in data 13.7.2010) con il venir meno del presupposto della nomina ad interim ancorata all’esito delle procedure selettive ; al vincitore delle quali, avv. COGNOME, era stato assegnato in data
14.5.2010 il coordinamento d ell’Ufficio di Padova, sede ove egli prese servizio il 1° giugno 2010 -circostanza di cui si dà atto, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, a pag. 10 della sentenza impugnata -;
in ordine al secondo (e residuale) profilo, la ricorrente non ha ragione di dolersi che l’incarico per il posto di coordinamento, resosi nuovamente vacante, non sia stato più assegnato con lo scorrimento della graduatoria di merito, posto che, proprio per il suo posizionamento in graduatoria, non avrebbe ella potuto essere (evidentemente) individuata quale destinataria dell’incarico con l’utilizzo della graduatoria medesima;
in ragione di ciò, l’avv. COGNOME avrebbe dovuto quanto meno allegare, con riferimento al nuovo incarico assegnato ad interim , l’omissione di un vaglio di natura comparativa da parte dell’Ente e in tal guisa premurarsi di addurre le ragioni per le quali la successiva scelta discrezionale dell’INPS di assegnare il compito di coordinamento all’avv. COGNOME per il posto resosi daccapo vacante per la rinuncia dell’avv. COGNOME l’av rebbe in concreto danneggiata, il che non è stato;
sul punto, la Corte territoriale opportunamente annota, in singolo passaggio della sentenza, con accertamento in fatto comunque non sindacabile in sede di legittimità, che dalle graduatorie di merito delle selezioni per gli incarichi di coordinamento emergeva che l’avv. COGNOME fosse munito, peraltro, di titoli poziori giacché si era collocato al 99° posto della graduatoria di merito , mentre l’avv. COGNOME solo al 156° posto (così a pag. 9 della sentenza impugnata);
a ben vedere, la ricorrente tende piuttosto, con le sue articolate doglianze, ad accreditare una diversa ricostruzione dell’intera vicenda volta a evidenziare l’esistenza di una manovra
surrettiziamente ordita dall’INPS per privarla dell’incarico di coordinamento a suo tempo assegnatole in via provvisoria, ricostruzione di cui non v’è conferma nella sentenza impugnata, i cui accertamenti fattuali non possono essere sottoposti a riesame in questa sede;
si appalesa inammissibile, infine, la (seconda) censura anche sul piano dell’omessa valutazione di fatto decisivo ( «il fatto che l’incarico è stato revocato nonostante l’avv. COGNOME fosse stato assegnato alla sede di Venezia e la sede di Padova fosse ancora vacante»);
in realtà, il ‘fatto’ in questione è stato valutato dalla Corte di merito, seppure con lettura difforme rispetto alle attese della ricorrente, avendo la Corte territoriale ritenuto, a monte, che l’incarico in esame fosse già cessato con la nomina dell’avv. COGNOME il 14.5.2010 e la sua presa di servizio il 1° giugno successivo. La determinazione dell’I NPS di spostare quest’ultimo, per effetto di sua rinuncia, in quel di Venezia non poteva logicamente far ‘rivivere’, nella sequenza cronologica degli avvenimenti, quei compiti di coordinamento della sede di Padova già conferiti in via provvisoria alla ricorrente e definitivamente cessati il 1° giugno 2010, come da comunicazione inviata dall’I NPS alla stessa COGNOME il 13.7.2010. Donde, per effetto della ricostruzione operata dalla Corte d’appello e non suscettibile di riesame in sede di legittimità, l’assenza anche di decisività del ‘fatto’ , come enunciato;
in conclusione, le censure proposte si appalesano tutte infondate e, di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità (liquidate in dispositivo) seguono la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 200,00 per esborsi ed €. 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale del 23 novembre