Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1186 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1186 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1960-2022 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
DERVISIO O COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 4575/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di prime cure, accoglieva la domanda proposta da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME, condannando i predetti appellati al pagamento, in favore dell’ appellante, del compenso relativo alle prestazioni professionali rese da quest’ultimo in loro favore, in relazione alla presentazione della domanda di sanatoria edilizia di due immobili siti in Bacoli.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME e NOME, affidandosi a due motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.: ‘PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di prime cure, accoglieva la domanda proposta da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME, condannando i predetti appellati al pagamento, in favore dell’appellante, del compenso relativo alle prestazioni professionali rese da quest’ultimo in loro favore, in relazione alla presentazione della domanda di sanatoria edilizia di due immobili siti in Bacoli.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME e NOME, affidandosi a due motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con il primo motivo , i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato un incarico professionale direttamente conferito da essi ricorrenti al COGNOME, t ralasciando di considerare che quest’ultimo aveva in effetti operato sotto la direzione di altro professionista, al quale soltanto i due committenti avevano conferito l’incarico
professionale.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconde cure non avrebbe tenuto conto delle risultanze delle prove testimoniali, che avrebbero confermato la circostanza che l’incari co professionale era stato conferito ad un professionista diverso dal COGNOME.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.
La Corte di Appello ha infatti ritenuto che la firma degli elaborati tecnici allegati alla richiesta di concessione in sanatoria, da parte degli COGNOME, come richiedenti, e del COGNOME, come tecnico, fosse elemento sufficiente a dimostrare l’esistenza di un rapporto professionale, il suo oggetto e l’espletamento dell’incarico. Ha poi affermato che la circostanza che il COGNOME avesse operato come collaboratore di altro professionista ‘… non emerge univocamente dagli atti di causa’, aggiungendo che neppure sussistono elementi per ritenere che l’attività del COGNOME fosse stata ‘… di natura meramente collaborativ a, apparendo assolutamente autonoma la redazione dei suddetti elaborati, e non emergendo quale sia stata l’attività svolta dall’ing. COGNOME, quand’anche di sola direzione, con riguardo alla pratica in questione, di rilascio della concessione in sanatoria. Generiche risultano le dichiarazioni testimoniali assunte …’ (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Il giudice di merito, dunque, ha valutato tutte le risultanze istruttorie, incluse le prove orali, ed è pervenuto ad un giudizio di fatto, alle cui risultanze i ricorrenti contrappongono una ricostruzione alternativa, in spregio al principio secondo cui non è possibile invocare, in sede di legittimità, il riesame del merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre una lettura diversa delle risultanze istruttorie, alla luce del consolidato principio per cui l’apprezzamento delle prove e la scelta degli elementi ritenuti decisivi spetta al giudice di merito ‘… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con
esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Infine, il secondo motivo è autonomamente inammissibile anche poiché esso declina un vizio di motivazione ormai non compreso nel novero delle ipotesi tassative di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830) senza peraltro neppure riprodurre testualmente le risultanze della prova orale che la Corte di merito avrebbe erroneamente valutato, difettando, in tal modo, del necessario grado di specificità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006, Rv. 591899; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007, Rv. 600199 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019, Rv. 653996) ‘.
Il Collegio condivide la proposta del relatore.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta