Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3937 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 3937  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34311/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore RAGIONE_SOCIALEa Giunta ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso  lo studio  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato  AVV_NOTAIO , rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  COGNOME  NOME  e  COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
NOME ,  elettivamente  domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME
Oggetto: Lavoro pubblico
–
Conferimento  incarico
Segreteria Vicepresidente
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
–
Natura
–
Requisiti
–
Richiesta  assegnazione  –
Rigetto
–
Risarcimento
danni
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 25/01/2024 CC
NOME,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato  COGNOME
-controricorrente – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 565/2018 depositata il 20/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera  di consiglio del giorno 25/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
 Con  sentenza  n.  565/2018  del  20  settembre  2018,  la  Corte d’appello di L’Aquila, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello proposto da NOME avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 8/2017 del 29 maggio 2017 che aveva accolto solo parzialmente le domande proposte dal medesimo appellante.
Per quel che rileva ancora nella presente sede, COGNOME NOME -dipendente RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato dal 13 maggio 1983, con inquadramento nella categoria B6, presso il RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE e con sede di lavoro a RAGIONE_SOCIALE -aveva impugnato innanzi la Corte abruzzese il capo RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure che aveva disatteso la domanda di risarcimento danni -quantificati nella misura di € 47.688,68, pari alle differenze retributive tra la qualifica B1 e quella superiore D1 e per le indennità dovute e non percepite – per il mancato riconoscimento, a far data dal 16 maggio 2005 e fino al 17 marzo 2008, RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di Segreteria del Vice Presidente in seno al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento di tale domanda lo stesso COGNOME NOME aveva riferito che con nota prot. 3359 del 31 maggio 2005 RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, era stata rigettata la richiesta di assegnazione e attribuzione al ricorrente stesso RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa Segreteria RAGIONE_SOCIALEa Vice RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa L. R. n. 18/2001 , e che tale incarico era stato conferito solo successivamente da parte del nuovo Direttore RAGIONE_SOCIALEe risorse umane in data 17 marzo 2008 ma con decorrenza dal 18 marzo 2008.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva disatteso la domanda, ritenendo che la  L.R.  18/01  non  contemplasse  la  figura  di  ‘Responsabile’  RAGIONE_SOCIALEe segreterie  e  rimarcando  altresì  l’omessa  allegazione,  da  parte  del ricorrente,  del  contenuto  RAGIONE_SOCIALEe  mansioni  da  esso  svolte  nel  periodo oggetto  RAGIONE_SOCIALEa  domanda,  carenza  che  precludeva  ogni  indagine  circa l’eventuale  svolgimento  di  mansioni  corrispondenti  ad  una  qualifica superiore a quella di appartenenza.
La Corte d’appello di L’Aquila, nel riformare la decisione di prime cure,  accogliendo  la  domanda  di  COGNOME  NOME,  ha escluso l’assenza RAGIONE_SOCIALEa figura di ‘responsabile’ RAGIONE_SOCIALEe segreterie, ai sensi degli art. 5 e 8 RAGIONE_SOCIALEa L.R n. 18/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 L.R n. 77/1999, in considerazione di quanto previsto dallo stesso art. 8, comma 4.
Ha parimenti escluso che la Deliberazione n. 39 del 30 marzo 2006 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avesse disposto una modifica del regolamento concernente la ‘Disciplina RAGIONE_SOCIALE‘accesso agli impieghi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei criteri generali di affidamento RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori’ , in quanto tale deliberazione non aveva modificato la disciplina vigente, ‘limitandosi a confermare la ratio di estendere la disciplina sulle mansioni superiori a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, indipendentemente dalla categoria di
assunzione, permettendo agli stessi di svolgere mansioni ed incarichi di responsabilità, purché in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al posto da conferire e ciò al fine di recepire i principi contenuti nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 62/2006, come non ha mancato di rilevare lo stesso giudice di prime cure’ .
La  Corte  territoriale  ha  quindi  concluso  che  non  poteva  essere negato il diritto al conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico rivendicato da COGNOME NOME anche con riferimento al periodo tra la data del 16 maggio 2005 ed il 17 marzo 2008, data in cui l’incarico era poi stato conferito.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di L’Aquila ricorre la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
A  seguito  del  decesso  RAGIONE_SOCIALE‘originario  difensore  di  COGNOME NOME si è costituito con memoria il nuovo difensore AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 6, L.R. n. 18/2001; 52, D. Lgs. n. 165/2001; 3, comma 3, CCNL 31 marzo 1999.
La Regione ricorrente censura la decisione impugnata per avere la stessa basato sulla circostanza del conferimento al controricorrente in data 17 marzo 2008 RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori, il convincimento che il ricorrente aveva diritto a tali mansioni anche in relazione al periodo
antecedente, avuto riguardo alla disciplina di cui agli artt. 5 e 8, L.R n. 18/2001.
Argomenta la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l’art. 5, L.R. n. 18/01 non reca una previsione analoga a  quella  contenuta  nel  successivo  art.  6  in  ordine  alla  possibilità  di attribuire  la  responsabilità  RAGIONE_SOCIALEe  Segreterie  dei  Gruppi  Consiliari  a personale di categoria D o a personale assunto con rapporto di lavoro a  tempo  determinato  in  possesso  dei  requisiti  per  l’accesso  alla categoria D.
Tale quadro sarebbe stato modificato -consentendo il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico al controricorrente solo con Deliberazione n. 39 del 30 marzo 2006 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la quale avrebbe modificato il regolamento interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, estendendo la possibilità di attribuire le mansioni superiori e gli incarichi di responsabilità a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato ed assegnati anche alle Segreterie dei Presidenti e dei vice Presidenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE purché in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al posto da conferire.
Detta delibera, a propria volta, sarebbe scaturita dalla sentenza n. 62/2006 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale – la quale ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 39/2004 di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 18/2001 – ma andrebbe intesa proprio alla luce RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 39/2004, la quale sarebbe stata dettata per le Segreterie dei gruppi consiliari, disciplinate dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 18/2001 e non varrebbe per la Segreteria del Vice presidente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che è invece disciplinata dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge.
Ne conseguirebbe la illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione al controricorrente in data 17 marzo 2008 RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori RAGIONE_SOCIALEa
cat.  D  e  RAGIONE_SOCIALEa  corrispondente  Responsabilità  RAGIONE_SOCIALEa  Struttura  RAGIONE_SOCIALEa Segreteria del Vicepresidente, non potendo riconoscersi al controricorrente, inquadrato nella Cat. B, il superiore inquadramento RAGIONE_SOCIALEa Cat. D, in quanto ciò contrasterebbe con le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del D. lgs n. 165/2001 e con l’art. 3, comma 3, CCNL del 31 marzo 1999, tutt’ora v igenti, i quali riconoscono la possibilità di conferire le mansioni superiori solo per la categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza.
La ricorrente, anzi, deduce la incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 39/04, in  quanto  incidente  sulla  materia  di  ordinamento  civile,  di  esclusiva competenza  del Legislatore statale, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.  117,  comma  2,  lett.  l)  e  g),  Cost. ‘nella  misura  in  cui  la disposizione detta norme al di fuori di quelle statali di riferimento, vale a dire l’art. 52 del 165/2001 e l’art. 3, c. 3, del CCNL del 31.03.1999, applicabile ai dipendenti RAGIONE_SOCIALEe Regioni e degli Enti locali’ .
1.2.  Con il  secondo  motivo il  ricorso  deduce,  in  relazione  all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 414 c.p.c.
La ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di considerare che l’odierno controricorrente non aveva fornito adeguata prova in ordine alle prestazioni eseguite nel periodo oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda al fine di rivendicare il diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori.
La Corte territoriale avrebbe quindi violato ‘le norme procedurali che impongono a chi agisce di fornire la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto invocato’ .
Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Un rilievo preliminare deve investire le deduzioni RAGIONE_SOCIALEa Regione ricorrente concernenti la illegittimità anche RAGIONE_SOCIALEa successiva attribuzione al controricorrente in data 17 marzo 2008 RAGIONE_SOCIALEe mansioni
superiori  RAGIONE_SOCIALEa  cat.  D  e  RAGIONE_SOCIALEa  corrispondente  Responsabilità  RAGIONE_SOCIALEa Struttura  RAGIONE_SOCIALEa  Segreteria  del  Vicepresidente  nonché  le  correlate deduzioni in ordine alla incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 39/04.
Le deduzioni in questione, infatti, risultano del tutto inammissibili nella presente sede di legittimità, atteso che investono un profilo che non risulta essere stato mai dedotto nei due gradi di merito, i quali si sono occupati -conformemente agli originari petitum e causa petendi –RAGIONE_SOCIALEa legittimità o meno del diniego opposto alla nomina RAGIONE_SOCIALE‘odierno controricorrente per il periodo 16 maggio 2005 ed il 17 marzo 2008 e non per il periodo successivo, in relazione al quale, del resto, la stessa Regione ricorrente viene a dedurre l’intervenuto mutamento del quadro normativo, incorrendo in profili di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEe sue stesse argomentazioni.
2.2. Passando, allora, al merito vero e proprio del motivo di ricorso, è da ritenere che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale sia conforme a diritto ma che necessiti di essere corretta nella motivazione ex art. 384 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello è venuta ad affermare che la legittimità del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico al controricorrente in data 17 marzo 2008 veniva di per sé sola ad evidenziare l’ inesistenza di ostacoli al conferimento medesimo anche in epoca anteriore, ‘in assenza di modifiche normative intervenute nel frattempo con riguardo alla normativa di interesse’ .
La correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione si impone sia perché la successiva delibera autorizzativa ben avrebbe potuto essere anch’essa illegittima -come, sia pur inammissibilmente, viene ora dedotto in ricorso – sia perché il problema da affrontare -come poi la stessa Corte territoriale ha mostrato di comprendere -era quello, ben diverso, di stabilire se la ‘normativa di interesse’ rendesse legittimo il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico
poi  conseguito  dal  controricorrente già  al  momento  RAGIONE_SOCIALE‘originario diniego.
2.3. Esaminando, allora, la disciplina di rilievo -e cioè la L.R. 09/05/2001, n. 18 ( RAGIONE_SOCIALE, autonomia e organizzazione ) -merita condivisione la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la giuridica esistenza RAGIONE_SOCIALE‘incarico per cui è causa, potendosi ravvisare detta previsione ne ll’art. 8, L.R. n. 18/2001, il cui comma 1, lett. b), contempla espressamente l’assegnazione di personale al RAGIONE_SOCIALE, peraltro specificando al comma 4, per tutti gli incarichi di cui al comma 1, che detta assegnazione è temporanea e decade contestualmente alla cessazione dall’incarico del proponente, salvo conferma.
La previsione vale anche ad evidenziare i caratteri di tale tipologia di incarico, i quali, per il loro carattere temporaneo, non appaiono riconducibili all’area di operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, non traducendosi nella definitiva attribuzione di mansioni superiori, come peraltro chiarito dalla Corte Costituzionale n. 62/2006 -richiamata anche dalla ricorrente -la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 39/2004 su cui si avrà modo di tornare – ha rilevato che la disposizione denunciata veniva a dettare non una norma di progressione ad una qualifica superiore, bensì esclusivamente la disciplina del conferimento temporaneo di una mansione propria RAGIONE_SOCIALEa qualifica superiore, senza che ciò comporti alcun avanzamento automatico RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento professionale del lavoratore, tenuto a riassumere, alla scadenza RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione temporanea, le funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALE.
2.4.  Chiarite,  quindi,  le  caratteristiche  RAGIONE_SOCIALE‘incarico,  si  deve,  ora, rilevare la differenza sussistente tra l’art. 5 e l’art. 6, L.R. n. 18/2001.
Mentre, infatti, l’art. 6 (rubricato ‘Segreterie dei gruppi consiliari’ ) -per effetto del già citato art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 39/2004 di interpretazione autentica ed in virtù RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale 11-21 febbraio 2008, n. 27 – prevede al proprio comma 3 che la responsabilità RAGIONE_SOCIALEe segreterie può essere attribuita ‘a personale di categoria “D” o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria “D”‘ , invece l’art. 5 ( rubricato ‘ Segreterie del Presidente e dei Componenti l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dei Presidenti RAGIONE_SOCIALEe Commissioni ‘ ) non ha mai fissato simili requisiti, limitandosi a prevedere che « la dotazione organica RAGIONE_SOCIALEe segreterie di cui ai commi 1 e 2 e dei Consiglieri segretari è fissata nell’allegata tabella C e può essere coperta con personale RAGIONE_SOCIALE, comandato o assunto a tempo determinato, pieno o parziale »
2.5. Si deve, pertanto ritenere, come  peraltro dalla stessa ricorrente sostenuto, che la L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 39/2004 di interpretazione autentica abbia fatto riferimento alla sola previsione di cui all’art. 6 e non anche all’art. 5, che non necessitava di tale intervento interpretativo.
Questa constatazione, tuttavia, conduce ad una conclusione opposta a quella sostenuta in ricorso: il fatto che la previsione di interpretazione autentica non concerna l’art. 5 non vale a ritenere conservati per quest’ultimo i limiti che in thesi -lo avrebbero originariamente accomunato all’art. 6 e che in relazione a quest’ultimo sarebbero stati rimossi; per contro vale unicamente a significare che i limiti al conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico inizialmente negato al controricorrente dovevano essere valutati sulla scorta esclusivamente del medesimo art. 5, e non sulla base di un raffronto tra il contenuto di quest’ultimo e quello RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 , al di là, quindi, anche RAGIONE_SOCIALEo sviluppo
che  tale  ultima  previsione  ha  ricevuto  sul  piano  RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione autentica.
È, poi, da escludere, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, che su tale assetto possa avere inciso la Deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 39 del 30 marzo 2006, e ciò per la duplice ragione che, da un lato, detta delibera in alcun modo avrebbe potuto incidere sulla disciplina dettata da una fonte normativa -e quindi sovraordinata e, dall’altro lato, l’assetto normativo delineato dall’art. 5 non necessitava, come visto, di una modifica, come invece ritenuto dalla ricorrente.
2.6. Così ricostruito ed interpretato il quadro normativo è possibile pervenire alla conclusione RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza del motivo di ricorso.
Considerato, infatti, che:
-l’art. 5, L.R. n. 18/2001, a differenza del successivo art. 6, non  ha  mai  stabilito  precisi  limiti  di  inquadramento  per  il conferimento di incarichi nelle Segreterie del Presidente e dei Componenti  l’RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  e  dei  Presidenti  RAGIONE_SOCIALEe Commissioni;
-nessun riflesso sulla previsione in esame possono avere avuto né L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 39/2004 di interpretazione autentica né la Deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 39 del 30 marzo 2006;
-ci  si  trova  di  fronte  –  come  chiarito,  questa  volta  in  via generale,  da  Corte  Cost.  n.  62/2006  ma  come  anche risultante anche dalla formulazione RAGIONE_SOCIALEe previsioni – a norma che prevede non una progressione ad una qualifica superiore, bensì esclusivamente la disciplina del conferimento temporaneo  di  un  incarico,  senza  che  ciò  comporti  alcun
avanzamento  automatico  RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento  professionale del lavoratore;
-conseguentemente non può venire in  rilievo  nella  specie  il disposto di cui al l’art. 52, D. Lgs. 165/2001 ;
si deve concludere che già all’epoca RAGIONE_SOCIALEa prima richiesta di assegnazione alla Segreteria RAGIONE_SOCIALEa Vicepresidenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sussistevano ragioni ostative al conferimento di una mansione riconducibile alla Categoria D ad un lavoratore che, come il controricorrente era inquadrato in Categoria B, e ciò proprio perché tale incarico era temporaneo e non comportava , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE citata ( cfr. commi 3 e 5), alcuna stabile progressione lavorativa , da ciò derivando l’il legittimità del diniego opposto alla richiesta di assegnazione.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.
Lo stesso, infatti, censura la valutazione in fatto operata dal giudice del merito ed il giudizio, da quest’ultimo espresso, in ordine all’assenza di contestazioni circa l’effettivo svolgimento di mansioni riconducibili alla Categoria D.
Il  motivo  di  ricorso,  quindi,  non  viene  ad  investire  neppure l’effettiva ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione, la quale  non  ha  operato  alcun rovesciamento degli oneri probatori, ma ha valorizzato una condotta processuale di mancata contestazione , valutazione, quest’ultima, che la ricorrente non ha ritualmente impugnato.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
La novità RAGIONE_SOCIALEa  questione  e  la  complessità  del  quadro  normativo giustificano  l’integrale  compensazione  RAGIONE_SOCIALEe  spese  del  giudizio  di legittimità.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma  1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  pari  a  quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza  in  concreto  del  contributo,  per  la  inesistenza  di  cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Ai  sensi  del  D.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,  art.  13  comma  1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in  data 25 gennaio