Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23445 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23445 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
1.La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva respinto le sue domande, volte ad ottenere la revoca della deliberazione n. 19 del 9.1.2014 con cui le era stato rinnovato per un quinquennio l’incarico di Direttore UOC professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e l ‘incarico di Direttore di Dipartimento delle professioni sanitarie sociale, nonché la risoluzione del contratto individuale rep. N. 403/14 di cui alla deliberazione n. 658 del 19.7.2016.
La corte territoriale ha rilevato che:
c on delibera n. 20 del 15.1.2004, alla COGNOME era stato conferito l’incarico di Dirigente del servizio delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, previo espletamento di avviso pubblico (delibera n. 463 del 2.7.2003); il contratto aveva avuto durata triennale a far data dal 1.2.2004;
-la ASL aveva poi stipulato con la COGNOME un nuovo contratto individuale di lavoro (rep. N. 1327 del 6.12.2005) nel rispetto delle disposizioni transitorie di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 251/2000 e dell’art. 42, comma 4, del CCNI del 10.2.2004 che avevano previsto, per il conferimento degli incarichi dirigenziali delle Professioni Sanitarie delle Aree Infermieristiche ed Ostetriche, Tecnico Diagnostica, Prevenzione, Riabilitazione, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. n. 229/1999 ;
c on successiva delibera n. 1 del 31.1.2007, l’Azienda aveva conferito alla COGNOME l’incarico di dirigente del servizio delle professioni sanitarie, infermieristiche ed ostetriche (U.O. semplice) per il successivo triennio a far data dal 1.2.2007, alle stesse condizioni del precedente contratto;
-a seguito della riorganizzazione dipartimentale dell’Azienda, con deliberazione n. 866 del 31.7.2008 la Struttura Semplice di cui la COGNOME era titolare è stata trasformata in Struttura Complessa ed il relativo incarico di responsabile era stato affidato alla stessa COGNOME senza espletamento di avviso pubblico; in data 8.8.2008 era stato stipulato tra le parti il contratto di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies d.lgs. n. 229/1999, con decorrenza dal 1.8.2008 al 31.7.2013;
-con la delibera n. 1202 del 30.12.2009 era stato poi ampliato l’ambito territoriale della Struttura Complessa, a seguito dell’accorpamento delle ex ASL Napoli 2 e Napoli 3 ed era stato confermato alla COGNOME l’incarico di Direzione dell a UOC ‘Servizio delle Professioni Sanitarie ed Infermieristiche ed Ostetriche’, con decorrenza dal 1.1.2010, con scadenza immutata al 31.7.2013;
con delibera n. 498 del 25.6.2010 era stato istituito il Dipartimento delle professioni sanitarie e sociali ed il relativo incarico di Direzione era stato affidato alla COGNOME, ‘unico Direttore di Unità Operativa Complessa in esso operante’; – con delibera n. 714 del 24.7.2013 alla COGNOME era stato rinnovato fino al 31.12.2013 l’incarico di UOC delle professioni sanitarie ed ostetriche, nonché
quello di Direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie e sociali;
con delibera n. 19 del 9.1.2014 era stato poi rinnovato per un ulteriore quinquennio l’incarico della Direzione della UOC professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, nonché quello di Direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie e sociali; il contratto era stato stipulato ex art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992 in data 31.7.2014, con decorrenza dal 1.1.2014 al 31.12.2018;
-a seguito di un esposto era stata avviata un’indagine sulla regolarità degli incarichi conferiti alla COGNOME e all’esito del relativo procedimento amministrativo, con delibera n. 658 del 19.7.2016 la ASL aveva annullato la deliberazione n. 19/2014 ed aveva risolto consensualmente il contratto individuale rep. N. 403/2014, avente decorrenza dal 1.1.2014 al 31.12.2018.
La Corte territoriale, rilevata la genericità del gravame sul punto, ha condiviso le statuizioni del Tribunale, che ha ritenuto applicabili al caso in esame l’art. 15 septies del d.lgs. n. 502/1992 e l’art. 15, comma 7 quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, inserito dall’art. 4, comma 1, lett. d) del d.l. n. 158/2012.
Il giudice di appello ha in particolare evidenziato che alla data del 10.11.2012 non risultava pendente alcun procedimento di nomina e che l’incarico di responsabile UOC ex art. 15 -septies del d.lgs. n. 502/1992 con
termine il 31.12.2013 non era stato travolto dall’entrata in vigore del d.l. n. 158/2012 nel testo di cui alla legge di conversione n. 189/2012.
Ha rilevato che la delibera n. 658 del 19.7.2016 (con cui era stato revocato l’incarico affidato con la delibera n. 19 del 9.1.2014) era stata travolta dal potere di annullamento in autotutela ed aveva caducato il contratto stipulato a valle.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.
La ASL Napoli 2 Nord ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 7 quinquies , e 15 septies del d.lgs. n. 502/1992.
Sostiene che tali disposizioni sono inapplicabili al caso di specie, atteso che il conferimento degli incarichi alla COGNOME era avvenuto all’esito della prova selettiva basata unicamente sui titoli, non già sui contratti individuali, peraltro prescelti dall’Azienda e non imposti dalla legge.
Precisa che l’istituto dell’aspettativa non afferisce al rapporto di lavoro della COGNOME; evidenzia la superfluità delle disposizioni riguardanti la conservazione dell’anzianità di servizio , l’indisponibilità dei posti in organico ed il trattamento economico in via parametrica.
Deduce che l’eradicazione dell’art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992 ad opera dell’art. 1, comma 7 quinquies, d.lgs. n. 502/1992 non aveva avuto alcun effetto sugli incarichi attribuiti alla COGNOME nel 2004 e meramente rinnovati; sostiene l’illegittimità della revoca dell’incarico affidato alla COGNOME con la delibera n. 19 del 9.1.2014, costituendo detto incarico un mero rinnovo di un incarico già conferito e prorogato.
Argomenta che l’incarico era pendente alla data del 10.11.2012 (data di entrata in vigore dell’art. 15, comma 7 quinquies, d.lgs. n. 502/1992) e non era mai scaduto; aggiunge che l’annullamento del contratto individuale del 31.7.2014 non poteva giustificare la revoca di cui alla delibera del 19.7.2016.
Il ricorso va disatteso.
Nel prospettare che l’art. art. 15, comma 7 quinquies d.lgs. n. 502/1992 ha previsto la facoltà e non l’obbligo di ricorrere alla tipologia contrattuale prevista da tale disposizione, la censura non coglie il decisum .
La sentenza impugnata non ha infatti ritenuto l’obbligatorietà del ricorso a detta tipologia contrattuale, né si è limitata a prendere atto del nomen iuris di tali contratti, ma li ha ritenuti corrispondenti allo schema previsto dell’art. 15 septies comma 2 d.lgs. n. 502/1992; la stessa ricorrente ha dato atto di avere partecipato ad una procedura selettiva non concorsuale.
Inoltre, n el sostenere che l’incarico del 2004 costituiva un mero rinnovo di un contratto mai scaduto e prorogato, la censura propone una ricostruzione in fatto difforme da quella risultante dalla sentenza impugnata, che ha dato atto delle scadenze dei contratti, senza menzionare alcuna proroga.
La Corte territoriale ha infatti rilevato che l’incarico di Dirigente del Servizio delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche conferito alla COGNOME con la delibera n. 20 del 15.1.2004 aveva durata triennale dal 1.2.2004.
Ha inoltre evidenziato che con la deliberazione n. 866 del 31.7.2008 il Servizio delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche da Struttura semplice è stato trasformato in Struttura Complessa, che l’incarico di responsabile è stato affidato alla COGNOME e che in data 8.8.2008 è stato stipulato tra le parti il contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. n. 229/1999 con decorrenza dal 1.8.2008 al 31.7.2013; con la delibera n. 1202 del 30.12.2009 era stato p oi ampliato l’ambito territoriale della Struttura Complessa, a seguito dell’accorpamento delle ex ASL Napoli 2 e Napoli 3 ed è stato confermato alla COGNOME l’incarico di Direzione della UOC ‘Servizio delle Professioni Sanitarie ed Infermieristiche ed Ostet riche’, con decorrenza dal 1.1.2010, con scadenza immutata al 31.7.2013.
Risulta poi che con delibera n. 498 del 25.6.2010 era stato istituito il Dipartimento delle professioni sanitarie e sociali ed il relativo incarico di Direzione era stato affidato alla COGNOME, ‘unico Direttore di Unità Operativa Complessa in esso opera nte’ e che con delibera n. 714 del 24.7.2013 alla COGNOME era stato rinnovato fino al 31.12.2013 l’incarico di UOC delle professioni sanitarie
ed ostetriche, nonché quello di Direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie e sociali.
Dalla sentenza impugnata risulta che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 158/2012 (10.11.2012) non era pendente alcuna procedura di nomina riguardante la COGNOME; risulta inoltre che gli incarichi di U.O.C. delle professioni sanitarie ed ostetriche e quello di Direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie e sociali erano scaduti in data 31.12.2013.
Nella restante parte il ricorso è infondato.
L’ art. 4, comma 1, lett. d) del d.l. n. 158/2012, che ha introdotto il comma 7quinquies nell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 , ha previsto: ‘Per il conferimento dell’incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’art. 15 -septies ‘ ; il successivo comma 2 ha stabilito: ‘Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3 -bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette modifiche non si applicano altresì agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del prese nte decreto fino alla loro scadenza.’.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale disposizione, avendo accertato che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 158/2012 non era pendente alcun procedimento di nomina di direttori generali delle aziende sanitarie locali e di azienda ospedaliere, né dei direttori di struttura complessa, nei confronti della ricorrente, e che l’incarico già conferito alla data di entrata in vigore del d.l. n. 158/2012 era scaduto nel 2013.
La revoca degli incarichi di cui alla delibera n. 19 del 9.1.2014 è stata dunque correttamente disposta in attuazione dell’art. 15, comma 7 -quinquies, del d.lgs. n. 502/1992.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME