Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21528 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21528 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20799/2021 R.G. proposto da :
Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio, sito in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2736/2020 depositata il 25/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME, dirigente medico, per ottenere, previa declaratoria di illegittimità dei
contratti a termini stipulati con l’ Azienda e condanna della stessa al risarcimento del danno comunitario da abusiva reiterazione ed al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione della maggiore anzianità di servizio maturata, il riconoscimento del diritto ad un incarico professionale spettante dopo cinque anni di anzianità, con conseguente condanna al risarcimento del relativo danno, anche per perdita di chance , parametrato alla retribuzione di posizione parte variabile aziendale.
La Corte territoriale, in merito all’unico profilo sollevato con l’appello, relativo alla ritenuta sussistenza di un diritto del dirigente all’incarico professionale dopo cinque anni di servizio, ha ritenuto che sussistesse quanto meno un onere di valutazione del dirigente da parte dell’Azienda, che era invece rimasta completamente inerte, giustificando la lesione dell’interesse legittimo correlato all a violazione dell ‘obbligo di correttezza e buona fede.
Avverso tale pronuncia l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste NOME COGNOME con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione della contrattazione collettiva e del regolamento interno aziendale in ordine alla attribuzione degli incarichi dirigenziali nel settore sanitario, escludendo la configurabilità di un diritto soggettivo all’incarico, su base automatica, in base ai principi generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, oltre che, specificamente, secondo la disciplina dettata dagli artt. 15 e 15ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dal CCNL (2006-2009 e 1998-2001) dell’area della dirigenza medica.
In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dal controricorrente, sul rilievo che la Corte territoriale ha accolto la domanda non già assumendo che il dirigente medico abbia un automatico diritto all’incarico bensì valorizzando la mancata valutazione del dirigente da parte dell’Azienda , in violazione dei criteri di buona fede e correttezza, con conseguente lesione da interesse legittimo del medico; il
ricorso, pertanto, solleverebbe inammissibilmente una questione non affrontata nella sentenza impugnata e comunque prospettando violazioni della normativa incoerenti rispetto alla ratio decidendi addotta.
2.1. L’eccezione è infondata, in quanto, con l’unico motivo, l’Azienda ha inteso denunciare la violazione della disciplina e delle disposizioni che regolano il conferimento degli incarichi ai dirigenti medici, escludendo che, a monte, sia configurabile un diritto in capo all’interessato, e, dunque, contestando in radice i l ragionamento posto a fondamento dell’impugnata sentenza, che ha postulato in carico all’Azienda un onere di attivazione a prescindere dalla sussistenza, in concreto, delle condizioni per procedere nel senso sollecitato dall’odierno controricorrente.
Nel merito, il motivo è fondato, come da numerosi precedenti in termini di questa Corte, secondo cui, in tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla cop ertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva (così, di recente, Cass. Sez. L, 04/03/2025, n. 5718 e precedenti ivi richiamati).
Nella specie, non risultano allegazioni in ordine alla effettiva disponibilità di posti, rilievo che risulta dirimente rispetto alla consolidata giurisprudenza dianzi citata, né sono state sviluppate difese in merito all’esistenza di incarichi ipoteticamente attribuibili all’odierno controricorrente e rispetto ai quali allo stesso sia stato specificamente pretermesso di accedere o di aspirare, attraverso la propria espressa candidatura, quale prospettazione necessaria per fondare, ove del caso, l’eventuale risarcibilità in termini di perdita di chance.
Il disconoscimento del diritto esclude ogni fondamento alla pretesa risarcitoria per il fatto in sé del mancato conferimento d ell’ incarico e alle connesse richieste economiche.
Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda .
Le spese del giudizio possono essere compensate, per essersi l’orientamento accolto consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.