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Incarico dirigenziale: no durata minima per i temporanei

Una funzionaria pubblica, titolare di un incarico dirigenziale temporaneo, ha citato in giudizio l’ente regionale per ottenere il riconoscimento della durata minima triennale prevista per i dirigenti di ruolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito una chiara distinzione tra l’incarico dirigenziale conferito a dirigenti di ruolo (art. 19, co. 2, D.Lgs. 165/2001), che prevede una durata minima, e quello eccezionale e temporaneo conferito a soggetti esterni o non di ruolo (co. 6), per il quale la legge stabilisce solo un limite massimo di durata, non uno minimo.

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Pubblicato il 3 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Incarico Dirigenziale Temporaneo: la Cassazione Nega la Durata Minima Triennale

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale nel pubblico impiego: la durata dell’incarico dirigenziale conferito in via temporanea. La Suprema Corte ha stabilito che la regola della durata minima di tre anni, prevista per i dirigenti di ruolo, non può essere estesa agli incarichi eccezionali e a tempo determinato disciplinati dall’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.

I Fatti del Caso

Una funzionaria di un’amministrazione regionale aveva ricevuto un incarico dirigenziale per un periodo di alcuni mesi, ai sensi della norma che consente alle pubbliche amministrazioni di conferire tali posizioni a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali. La funzionaria, ritenendo tale durata insufficiente, si è rivolta al tribunale chiedendo che venisse applicata anche al suo caso la durata minima di tre anni prevista dal comma 2 dello stesso articolo 19 per i dirigenti di ruolo. La sua richiesta mirava a ottenere il trattamento economico corrispondente a un triennio, oltre al risarcimento dei danni.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto la sua domanda. I giudici di merito hanno sottolineato che la norma applicata al suo caso (il comma 6) prevedeva solo un limite di durata massima e non minima, trattandosi di una disposizione eccezionale e temporanea, in attesa di assunzioni tramite concorso pubblico.

La Decisione della Corte di Cassazione

La funzionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma la Suprema Corte ha confermato le decisioni precedenti, rigettando il ricorso. La Corte ha ribadito la netta distinzione tra le due tipologie di incarichi dirigenziali disciplinate dall’articolo 19.

Le Motivazioni: la Differenza Strutturale nell’Incarico Dirigenziale

Le motivazioni della Corte si basano su una chiara interpretazione letterale e sistematica della normativa. I giudici hanno spiegato che:

* L’art. 19, comma 2, riguarda i dirigenti di ruolo della Pubblica Amministrazione. Per questi soggetti, assunti tramite concorso pubblico e inseriti stabilmente nell’organico, la legge fissa una durata minima dell’incarico non inferiore a tre anni. Questa garanzia serve ad assicurare al dirigente il tempo necessario per realizzare gli obiettivi prefissati e per garantire continuità all’azione amministrativa.
* L’art. 19, comma 6, si riferisce invece a una situazione del tutto diversa. Riguarda il conferimento di un incarico dirigenziale a soggetti (interni o esterni) che non sono dirigenti di ruolo. Si tratta di una misura eccezionale, utilizzata per coprire posizioni vacanti in attesa delle procedure concorsuali. Per questi rapporti, la legge prevede unicamente una durata massima, proprio perché la loro natura è intrinsecamente temporanea e transitoria.

Secondo la Cassazione, non è possibile applicare per analogia la durata minima prevista per i dirigenti di ruolo a quelli temporanei. Le due figure rispondono a esigenze diverse: la stabilità e la programmazione per i primi, la gestione di una fase transitoria per i secondi. Estendere la durata minima creerebbe una contraddizione, trasformando un incarico eccezionale in una posizione di fatto stabile.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa ordinanza consolida un principio fondamentale nella gestione degli incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione. Le implicazioni pratiche sono significative:

1. Certezza per le Amministrazioni: Gli enti pubblici hanno la conferma che possono conferire incarichi temporanei ai sensi del comma 6 senza essere vincolati a una durata minima, gestendo con maggiore flessibilità le fasi di transizione in attesa dei concorsi.
2. Chiarezza per i Funzionari: Chi accetta un incarico dirigenziale temporaneo deve essere consapevole che la normativa non prevede una garanzia di durata minima. La natura del rapporto è a termine e legata a esigenze specifiche e non permanenti dell’ente.
3. Distinzione Netta: La sentenza rafforza la distinzione tra il personale dirigente di ruolo, che gode di maggiori tutele in termini di stabilità dell’incarico, e il personale incaricato in via eccezionale, il cui rapporto è caratterizzato da una maggiore precarietà, giustificata dalla sua funzione temporanea.

La durata minima di tre anni si applica a ogni incarico dirigenziale nella Pubblica Amministrazione?
No, la durata minima di tre anni, prevista dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, si applica esclusivamente agli incarichi conferiti ai dirigenti di ruolo, assunti stabilmente nella P.A. tramite concorso.

Perché esiste questa differenza di trattamento tra dirigenti di ruolo e incaricati temporanei?
La differenza si basa sulla diversa natura delle due posizioni. I dirigenti di ruolo sono figure stabili e la durata minima garantisce loro il tempo per attuare programmi a medio-lungo termine. Gli incarichi temporanei, ai sensi del comma 6, sono una misura eccezionale e transitoria per coprire posizioni vacanti in attesa di concorsi, per cui la legge prevede solo una durata massima e non una minima.

Cosa prevede la legge per la durata degli incarichi dirigenziali temporanei conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6?
La legge, per questa specifica tipologia di incarichi, prevede unicamente un limite di durata massima. La norma non stabilisce una durata minima, lasciando la determinazione del termine alla discrezionalità dell’amministrazione, nel rispetto della natura temporanea ed eccezionale dell’incarico.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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