Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28968 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28968 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15324/2019 R.G. proposto da
– ricorrente principale –
contro
elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO di Patti, che lo rappresenta e difende unitamente all’ AVV_NOTAIO
– controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 357/2018 de lla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 6.11.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’ attuale controricorrente, dirigente medico dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE , convenne in giudizio la datrice di lavoro per rivendicare il proprio diritto al conferimento di un incarico di natura professionale ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. c ), del CCNL di 8.6.2000 -e al conseguente trattamento economico aggiuntivo -a decorrere dalla maturazione del quinto anno di servizio (1°.12.2012). Allegato di avere effettivamente ricevuto un siffatto incarico soltanto con decorrenza dal 1°.11.2013, chiese la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore o al risarcimento dei danni da inadempimento.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse parzialmente la domanda, riconoscendo al medico il diritto al conferimento dell’incarico allo scadere del quinquennio e alla percezione dal 1°.1.2012 della maggiore indennità di esclusività, nonché il diritto a percepire l ‘indennità di posizione minima unificata nella misura di € 4.458,99 , ma quest’ultim o soltanto con decorrenza 1°.11.2013.
La sentenza di primo grado venne confermata dalla Corte d’Appello , che rigettò sia il gravame de ll’RAGIONE_SOCIALE , sia quello incidentale del medico.
Contro la sentenza della Corte d’A ppello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il medico si è difeso con controricorso contenente ricorso incidentale sul mancato riconoscimento, con la medesima decorrenza del 1°.1.2012, anche per l’indennità di posizione minima.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il controricorrente ha sollevato nella memoria illustrativa due nuove eccezioni preliminari di cui si deve dare brevemente conto, per disattenderle, data la loro palese infondatezza.
1.1. Poiché RAGIONE_SOCIALE è stata RAGIONE_SOCIALE con legge regionale n. 19 del 2022, si sostiene che il ricorso principale sarebbe «improcedibile» e il processo -in mancanza di spontanea costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE, che gestisce la liquidazione dell’RAGIONE_SOCIALE -andrebbe «dichiarato estinto».
È fin troppo facile ricordare che le vicende che sarebbero causa di interruzione del processo nel giudizio di merito (artt. 299 e ss. c.p.c.) non operano in pendenza del giudizio di cassazione, dato che quest’ultimo è dominato dall’impulso d’ufficio, potendo tutt’al pi ù porsi la necessità di un rinvio, nel caso -ben diverso dal presente -in cui venga a mancare l’unico difensore di una delle parti, dovendosi garantire il completo sviluppo del contraddittorio (v, ex multis , Cass. nn. 11300/2023; 2107/2023; 14901/2015; 21608/2013; 21711/2006; 10824/2004 ). Ma, nel caso in cui l’evento interruttivo colpisca la parte personalmente, il contraddittorio è comunque garantito dal principio di ultrattività della procura alle liti (v. Cass. n. 8754/2024).
1.2. È poi addirittura incomprensibile la nuova eccezione di inammissibilità per «sopravvenuta carenza di interesse dal
momento che, seppure in ritardo rispetto al maturare del quinquennio di servizio, l’esponente è stato sottoposto a valutazione … e, all’esito, gli è stato assegnato un incarico dirigenziale all’epoca corrispondente a quello descritto all’art. 27 lett. c) CCNL 8.6.2000».
Eccezione incomprensibile, perché, per come narrata la vicenda negli atti e nella sentenza impugnata, proprio il ritardo nel conferimento dell’incarico è sempre stato, fin dall’inizio, il fatto posto a fondamento della domanda del lavoratore, che ha chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate dal 1°.1.2012 al 1°.11.2013, quando ottenne il primo incarico ai sensi dell’art. 27, lett. c), del CCNL 8.6.2000 .
Con l’unic o motivo di ricorso principale si denuncia: «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. e dell’art. 27 e ss. CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza Medico e Veterinaria e della Deliberazione della Giunta Regionale RAGIONE_SOCIALE n. 423/2014 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la normativa legale e contrattuale, quantomeno come vigente all’epoca , esclude l’automaticità del conferimento di un incarico «di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo» al dirigente medico per il semplice fatto che egli abbia maturato il quinquennio di servizio; e, quindi, non conferisce al dirigente il diritto a percepire, da quel momento, gli incrementi retributivi che i contratti collettivi ricollegano all’effettivo conferimento dell’incarico.
La ricorrente principale imputa, pertanto, alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE l’errore di avere attribuito eccessiva ed esclusiva rilevanza alla modifica testuale apportata dal l’art. 8 del d.lgs. n. 254 del 2000 all’art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, laddove l’espressione (riferita agli incarichi) «possono essere attribuiti» è stata sostituita con la formula «sono attribuite» ( «funzioni di natura professionale …»).
2.1. Anche con riguardo all’unico motivo di ricorso principale il lavoratore ha sollevato -in questo caso già nel controricorso -eccezione di inammissibilità, sul dichiarato presupposto che la questione sollevata non sarebbe mai stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
Sennonché, al contrario, la questione trattata rimane chiaramente la medesima discussa anche nel giudizio di merito, ovverosia se il dirigente medico abbia diritto agli incrementi retributivi connessi al conferimento di un incarico superiore per il semplice fatto di avere maturato il quinquennio di servizio (e di avere avuto una valutazione positiva da ll’apposita commissione all’esito del quinquennio ), oppure se sia comunque necessario che l’azienda datrice di lavoro conferisca effettivamente un incarico aggiuntivo. Il fatto, poi, che nell’atto d’appello dell’RAGIONE_SOCIALE non fosse menzionato l’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 -che figura, invece, tra le norme di cui si denuncia la violazione nel ricorso principale -discende dalla circostanza che proprio sull’interpretazione di quella norma si basa la sentenza impugnata. Non si può, pertanto, negare alla parte soccombente ( in parte qua ) la facoltà di censurare quella interpretazione, ponendo una questione che è evidentemente di puro diritto.
2.2. Ciò posto, il ricorso principale è fondato, intendendosi qui dare continuità a quanto già statuito da questa Corte in casi del tutto analoghi al presente (Cass. nn. 11574/2023; 11575/2023; 21544/2024), in uno dei quali era anche parte la medesima azienda RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 1478/2024).
In tali provvedimenti -alle cui più ampie motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. è stato affermato il seguente principio di diritto: « l’attribuzione ai dirigenti medici del RAGIONE_SOCIALE che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, è condizionato dall’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente quale fissato dall’atto aziendale, nonché della copertura finanziaria, e richiede inoltre il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva stessa ».
Nel caso qui in esame, la pretesa automaticità dell’incarico ( rectius : dei compensi aggiuntivi collegati all’incarico) è limitata al tipo di incarico previsto dall’art. 27, comma 1, lett. c) , del CCNL 8.6.2000 («incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo»), ma il principio di diritto affermato riguarda anche siffatta pretesa (oltre a quella di conferimento di un incarico di direzione di struttura semplice).
È stato quindi osservato che « l’art. 15 -ter del d. lgs. n. 165/2001 prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano
attribuiti ‘ compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell ‘ atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1 -bis ‘ » e che « ciò esclude -evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi -che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative -di merito -della P.A. di riferimento ».
Inoltre, « la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (art. 15, co. 1, seconda parte d.lgs. 502/1992) le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l’affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un’attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi ».
Non rimane che ribadire che « il disconoscimento del diritto esclude ogni fondamento alla pretesa risarcitoria per il fatto in sé del mancato conferimento di quella tipologia di incarico » (Cass. n. 11574/2023 cit.).
All’accoglimento del ricorso principale si associa il rigetto di quello incidentale, posto che, per come formulato, poggia anch’esso sul preteso (e qui negato) diritto del dirigente medico al l’immediato conferimento di un incarico superiore al compimento, con merito, del quinquennio di servizio.
3.1. Si invoca, infatti, la delibera di giunta regionale n. 423 del 7.4.2014, la quale dispone che «al compimento del quinto anno … di esperienza professionale … al dirigente è conferito l’incarico ex art. 27, lett. c), del CCNL 8.6.2000» e che «Con pari decorrenza … va attribuita l’indennità di esclusività di fascia superiore 515 anni …» .
A parte la contraddizione di fare riferimento a una delibera che riguarda la decorrenza dell’indennità di esclusività (mentre l’appello incidentale si incentra sulla decorrenza dell’indennità di posizione minima), si tratta comunque di un atto amministrativo cronologicamente successivo all’epoca di riferimento nella presente controversia e che, per sua natura, non potrebbe giammai rappresentare la fonte di diritti economici del pubblico dipendente in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva.
3.2. Il ricorso incidentale, agganciando anche la decorrenza anticipata dell’indennità di posizione minima al conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL, associa inevitabilmente il proprio destino a quello della infondata domanda principale del lavoratore. Ma se anche si fosse voluto cogliere il carattere automatico di quella indennità (a differenza dell’indennità di esclusività) , sarebbe stato preclusivo all’accoglimento della domanda in parte qua il blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, al cui superamento è appunto finalizzata la necessità di abbinare l’aumento retributivo al conferimento di uno specifico incarico.
Accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale, non sono necessari accertamenti in fatto per la
decisione nel merito, sicché si deve procedere in questa sede al definitivo rigetto delle originarie domande del lavoratore (art. 384, comma 2, c.p.c.).
Il diverso esito della lite nei due gradi di merito e il recente affermarsi dell’orientamento giurisprudenziale qui ribadito giustificano l a compensazione delle spese dell’intero processo.
Si dà atto che , stante l’esito del ricorso, sussistono, a carico del solo ricorrente incidentale, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria dell’attuale controricorrente e ricorrente incidentale;
compensa le spese dell’intero giudizio ;
dà atto che sussiste, a carico del ricorrente incidentale, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10.10.2024.