Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23436 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23436 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/08/2025
1.Il Tribunale di Frosinone ha accolto nei limiti della prescrizione quinquennale le domande proposte da NOME COGNOME (dirigente medico in servizio presso la ASL di Frosinone), volte ad accertare in via principale lo svolgimento delle funzioni di responsabile della U.O. Centrale di Medicina Convenzionata interna della ASL di Frosinone dal 16.3.2001 al deposito del ricorso, nonché il suo diritto al trattamento economico di struttura complessa con tale decorrenza, ed in via subordinata il suo diritto al mantenimento del trattamento economico retributivo per l’incarico di struttura complessa quale direttore del Distretto C, comprensivo di ogni voce economica, oltre accessori, dal 16.3.2001 al deposito del ricorso.
Il NOME aveva dedotto di avere svolto l’incarico di direttore del Distretto C dal 24.2.1998 al 16.3.2001 senza percepire l’indennità di struttura complessa e di esclusività previsti dagli artt. 39, 40 e 42 del CCNI 8.6.2000 dirigenza sanitaria e dall’a rt. 5 del CCNL dirigenza medica e la differenza retributiva tabellare tra la posizione di I livello e quella di II livello dirigenziale (riguardo a tale periodo il Tribunale di Frosinone gli aveva riconosciuto il diritto a percepire il trattamento economic o per l’incarico di struttura complessa); aveva inoltre evidenziato che non aveva avuto formale attuazione l’assetto operativo di cui all’atto aziendale approvato con deliberazione AUSL n. 561 del 20.2.2004, che aveva previsto un Dipartimento misto dei Servizi relativamente all’assistenza sanitaria di base articolato in una struttura complessa per ciascuno dei quattro distretti (A-B-CD) e quattro strutture semplici (una per ciascun distretto, per a medicina specialistica convenzionata interna.
Aveva evidenziato di avere continuato a svolgere le funzioni della medicina convenzionata interna (sia centrale che relativa alle quattro strutture semplici), qualificabili come incarico di struttura complessa ed aveva altresì lamentato l’illegittimità del provvedimento di revoca, in data 16.3.2001, del precedente incarico di direttore del distretto C, qualificabile come Struttura complessa.
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone al pagamento in
favore del Battista delle differenze di retribuzione tra il trattamento percepito per l’incarico di direttore del Distretto C a lui riconosciuto fino al 15.3.2001 e quello corrisposto per l’incarico di responsabile della Unità centrale ‘Gestione della medi cina convenzionata interna’ dell’area Assistenza sanitaria di base spettanti al Battista per il periodo da febbraio 2002 a febbraio 2005, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
La Corte territoriale, respinta le censura relativa al difetto di motivazione della sentenza di primo grado, ha rilevato che in relazione all’incarico di Direttore del Distretto C svolto dal 24.2.1998 al 16.3.2001, la sentenza n. 873/2009 del Tribunale di Frosinone aveva respinto l’opposizione proposta dall’Azienda avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Battista per il pagamento delle differenze di retribuzione (indennità di struttura complessa e di esclusività , nonché differenza retributiva tabellare tra la posizione di dirigente di I livello e quella di dirigente di II livello) senza interessi legali, sulla base del verbale di conciliazione innanzi alla DPL del 9.10.2006.
Ha evidenziato che l’incarico di Direttore del Distretto C era stato conferito al NOME con la delibera del Direttore Generale n. 330 del 24.2.1998 ed era cessato in forza del provvedimento del Direttore Generale del 16.3.2001; ha rilevato che il primo giudice aveva riconosciuto il diritto del NOME a percepire il trattamento di Direttore di Struttura complessa, in quanto sia prima che dopo l’approvazione dell’atto aziendale il NOME aveva continuato a svolgere le funzioni e a sostenere la responsabilità della struttura complessa e delle strutture semplici della Medicina convenzionata interna, prive di un ‘titolare’ responsabile.
Considerato che solo con l’atto aziendale approva to con deliberazione AUSL n. 561 del 20.2.2004 era stato previsto un Dipartimento Misto di Servizi relativamente all’assistenza Sanitaria di base per ciascuno dei quattro distretti (A, B, C e D), il giudice di appello non ha condiviso la decisione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto le differenze retributive per il periodo antecedente al febbraio 2004; ha inoltre ritenuto che la mancata attuazione del nuovo modello organizzativo previsto dal suddetto Atto aziendale precludesse,
peraltro sulla base di una corrispondenza di fatto genericamente dedotta ed indimostrata, l’attribuzione del trattamento economico di struttura complessa.
Riguardo alla domanda proposta in via subordinata, ha rilevato che erano rimaste incensurate le statuizioni del primo giudice, secondo cui in base al CCNL dell’area dirigenza medica la revoca o il conferimento del nuovo incarico non potessero prescindere dalla valutazione, e secondo cui nel caso di specie non era stata effettuata alcuna verifica negativa sull’operato del Battista da parte del Nucleo di Valutazione, costituito con delibera n. 416 del 21.2.2001.
Ha pertanto riconosciuto il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive tra il trattamento percepito per l’incarico di direttore del Distretto C riconosciuto fino al 15.3.2001, nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale , e quello corrisposto per l’incarico successivamente attribuito al Battista di responsabile della Unità centrale ‘Gestione della medicina convenzionata interna’ dell’Area sanitaria di base, e fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale, previsto in sett e anni dall’Atto aziendale.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
9 . L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ha resistito con controricorso , illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Il ricorso denuncia testualmente:
‘Erroneità della decisione per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile, ed Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 1^c. n. 5 cpc per omessa considerazione di risultanze istruttorie
Violazione e falsa applicazione ex art 360 1^ c. n. 3 cpc degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34 del CCNL area dirigenza medica e veterinaria del 08 giugno 2000, sanità, nonché falsa applicazione delle medesime norme di diritto e contratti collettivi nazionali di lavoro (artt. 1262 e 1263 c.c.)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10 d.lgs. 30.7.1999 n. 286; d.lgs. 2.3.2000 n. 49, art. 1; d.lgs. 1992 n. 502, artt. 15 e 15 quinquies.
Violazione di legge ai sensi del numero 3 dell’art. 360 cpc per motivazione apparente ed incoerente sotto il profilo del manifesta ed irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta ‘ .
Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato la circostanza che con la deliberazione n. 326/1998 (acquisita d’ufficio dalla Corte territoriale) era stato definito un assetto organizzativo al quale aveva fatto seguito la pesatura e la graduazione degli incarichi avvenuta con l’atto deliberativo n. 3265/31.10.2001 ; evidenzia che l’Atto aziendale aveva ribadito tale assetto organizzativo.
Precisa che l’Atto aziendale aveva configurato un Dipartimento Misto dei Servizi, per quella che in precedenza era definita Area assistenza sanitaria di base, prevedendo una struttura complessa per ciascuno dei quattro distretti e quattro strutture semplici (una per ciascun distretto) per la medicina specialistica convenzionata interna, quattro per la medicina convenzionata esterna e quattro per la medicina di base e guardia medica.
Argomenta che la stessa ASL nelle conclusioni dell’atto di appello aveva fatto riferimento alle cd ‘sostituzioni/copertura’ di incarichi di struttura complessa e che la delibera n. 807/2012 con cui era stato conferito al Battista l’incarico di sostituzione aveva confermato la natura di struttura complessa; era poi incontestato che la struttura non era stata diretta da altro dirigente.
Aggiunge che la natura di una struttura non dipende dal completamento della procedura per il conferimento del relativo incarico di direzione.
In ordine alla domanda subordinata, deduce che l’unica condizione per la revoca è costituita dalla valutazione negativa, nella fattispecie assente ancorché astrattamente possibile; aggiunge che il Nucleo di Valutazione era stato costituito con delibera n. 416 del 21.2.2001, mentre con delibera n. 2974/2001 la ASL aveva regolamentato il funzionamento dei Collegi Tecnici.
Lamenta l’incomprensibilità della decorrenza stabilita dalla Corte territoriale ; sostiene in subordine che il termine dei 7 anni deve decorrere dal febbraio 2001 con scadenza al febbraio 2008, e non al febbraio 2005.
2. Le censure sono inammissibili.
La Corte territoriale ha accertato in fatto che solo con l’Atto aziendale approvato con la delibera n. 561 del 20.2.2004 sono stati previsti il Dipartimento Misto di Servizi relativamente all’assistenza sanitaria di base per ciascuno dei quattro distretti (A,B,C,D) e una struttura semplice per ogni distretto.
Nel prospettare che prima del 2004 era stato definito un assetto organizzativo al quale aveva fatto seguito la pesatura e la graduazione degli incarichi e che tale assetto era sostanzialmente corrispondente a quello previsto dall’Atto Aziendale del 2004, le censure sollecitano un giudizio di merito facendo leva su documenti nemmeno menzionati dalla sentenza impugnata (la deliberazione n. 326/1998; atto deliberativo n. 3265 del 31.10.2001).
Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
3. In ordine alla domanda subordinata, le censure non colgono il decisum .
La Corte territoriale ha rilevato che erano rimaste incensurate le statuizioni del primo giudice, secondo cui in base al CCNL dell’area dirigenza medica la revoca o il conferimento del nuovo incarico non potevano prescindere dalla valutazione, e secondo cui nel caso di specie non era stata effettuata alcuna verifica negativa sull’operato del Battista da parte del Nucleo di Valutazione, costituito con delibera n. 416 del 21.2.2001; ha inoltre osservato che la sentenza n. 873/2009 del Tribunale di Frosinone aveva respinto l’opposizio ne proposta dall’Azienda avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Battista per il pagamento delle differenze di retribuzione (indennità di struttura complessa e di esclusività e differenza retributiva tabellare tra la posizione di dirigente di I livello e quella
di dirigente di II livello) senza interessi legali, sulla base del verbale di conciliazione innanzi alla DPL del 9.10.2006.
Dalla sentenza impugnata si desume che la previsione dei quattro Distretti (A, B, C, e D) e l’attribuzione al Battista della responsabilità del Distretto C risultano dalla delibera n. 330 del 24.2.1998 e che la durata dell’incarico dirigenziale è stata fissata in 7 anni dall’Atto aziendale.
La Corte territoriale ha dunque qualificato come atto Aziendale la delibera n. 330 del 24.2.1998 ed ha ritenuto dovuto il compenso fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale (febbraio 2005).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME