Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23436 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23436 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/08/2025
1.Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto nei limiti RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale le domande proposte da NOME COGNOME (dirigente RAGIONE_SOCIALEco in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE), volte ad accertare in via principale lo svolgimento delle funzioni di responsabile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 16.3.2001 al deposito del ricorso, nonché il suo diritto al trattamento economico di struttura complessa con tale decorrenza, ed in via subordinata il suo diritto al mantenimento del trattamento economico retributivo per l’incarico di struttura complessa quale direttore del Distretto C, comprensivo di ogni voce economica, oltre accessori, dal 16.3.2001 al deposito del ricorso.
COGNOME aveva dedotto di avere svolto l’incarico di direttore del Distretto C dal 24.2.1998 al 16.3.2001 senza percepire l’indennità di struttura complessa e di esclusività previsti dagli artt. 39, 40 e 42 del CCNI 8.6.2000 dirigenza RAGIONE_SOCIALE e dall’a rt. 5 del CCNL dirigenza RAGIONE_SOCIALEca e la differenza retributiva tabellare tra la posizione di I livello e quella di II livello dirigenziale (riguardo a tale periodo il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE gli aveva riconosciuto il diritto a percepire il trattamento economic o per l’incarico di struttura complessa); aveva inoltre evidenziato che non aveva avuto formale attuazione l’assetto operativo di cui all’atto aziendale approvato con deliberazione AUSL n. 561 del 20.2.2004, che aveva previsto un RAGIONE_SOCIALE relativamente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE articolato in una struttura complessa per ciascuno dei quattro distretti (A-B-CD) e quattro strutture semplici (una per ciascun distretto, per a RAGIONE_SOCIALEcina specialistica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Aveva evidenziato di avere continuato a svolgere le funzioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEcina RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (sia centrale che relativa alle quattro strutture semplici), qualificabili come incarico di struttura complessa ed aveva altresì lamentato l’illegittimità del provvedimento di revoca, in data 16.3.2001, del precedente incarico di direttore del distretto C, qualificabile come Struttura complessa.
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in
favore del NOME delle differenze di retribuzione tra il trattamento percepito per l’incarico di direttore del Distretto C a lui riconosciuto fino al 15.3.2001 e quello corrisposto per l’incarico di responsabile RAGIONE_SOCIALE Unità centrale ‘Gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cina RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ dell’area Assistenza RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE spettanti al NOME per il periodo da febbraio 2002 a febbraio 2005, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
La Corte territoriale, respinta le censura relativa al difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha rilevato che in relazione all’incarico di Direttore del Distretto C svolto dal 24.2.1998 al 16.3.2001, la sentenza n. 873/2009 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto l’opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal COGNOME per il pagamento delle differenze di retribuzione (indennità di struttura complessa e di esclusività , nonché differenza retributiva tabellare tra la posizione di dirigente di I livello e quella di dirigente di II livello) senza interessi legali, sulla RAGIONE_SOCIALE del verbale di conciliazione innanzi alla DPL del 9.10.2006.
Ha evidenziato che l’incarico di Direttore del Distretto C era stato conferito al COGNOME con la delibera del Direttore Generale n. 330 del 24.2.1998 ed era cessato in forza del provvedimento del Direttore Generale del 16.3.2001; ha rilevato che il primo giudice aveva riconosciuto il diritto del COGNOME a percepire il trattamento di Direttore di Struttura complessa, in quanto sia prima che dopo l’approvazione dell’atto aziendale il COGNOME aveva continuato a svolgere le funzioni e a sostenere la responsabilità RAGIONE_SOCIALE struttura complessa e delle strutture semplici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prive di un ‘titolare’ responsabile.
Considerato che solo con l’atto aziendale approva to con deliberazione AUSL n. 561 del 20.2.2004 era stato previsto un RAGIONE_SOCIALE relativamente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per ciascuno dei quattro distretti (A, B, C e D), il giudice di appello non ha condiviso la decisione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto le differenze retributive per il periodo antecedente al febbraio 2004; ha inoltre ritenuto che la mancata attuazione del nuovo modello organizzativo previsto dal suddetto Atto aziendale precludesse,
peraltro sulla RAGIONE_SOCIALE di una corrispondenza di fatto genericamente dedotta ed indimostrata, l’attribuzione del trattamento economico di struttura complessa.
Riguardo alla domanda proposta in via subordinata, ha rilevato che erano rimaste incensurate le statuizioni del primo giudice, secondo cui in RAGIONE_SOCIALE al CCNL dell’area dirigenza RAGIONE_SOCIALEca la revoca o il conferimento del nuovo incarico non potessero prescindere dalla valutazione, e secondo cui nel caso di specie non era stata effettuata alcuna verifica negativa sull’operato del COGNOME da parte del RAGIONE_SOCIALE, costituito con delibera n. 416 del 21.2.2001.
Ha pertanto riconosciuto il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive tra il trattamento percepito per l’incarico di direttore del Distretto C riconosciuto fino al 15.3.2001, nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale , e quello corrisposto per l’incarico successivamente attribuito al COGNOME di responsabile RAGIONE_SOCIALE Unità centrale ‘Gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEcina RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ dell’Area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale, previsto in sett e anni dall’Atto aziendale.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla RAGIONE_SOCIALE di tre motivi.
9 . L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso , illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Il ricorso denuncia testualmente:
‘Erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile, ed Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 1^c. n. 5 cpc per omessa considerazione di risultanze istruttorie
Violazione e falsa applicazione ex art 360 1^ c. n. 3 cpc degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34 del CCNL area dirigenza RAGIONE_SOCIALEca e veterinaria del 08 giugno 2000, sanità, nonché falsa applicazione delle medesime norme di diritto e contratti collettivi nazionali di lavoro (artt. 1262 e 1263 c.c.)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10 d.lgs. 30.7.1999 n. 286; d.lgs. 2.3.2000 n. 49, art. 1; d.lgs. 1992 n. 502, artt. 15 e 15 quinquies.
Violazione di legge ai sensi del numero 3 dell’art. 360 cpc per motivazione apparente ed incoerente sotto il profilo del manifesta ed irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta ‘ .
Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato la circostanza che con la deliberazione n. 326/1998 (acquisita d’ufficio dalla Corte territoriale) era stato definito un assetto organizzativo al quale aveva fatto seguito la pesatura e la graduazione degli incarichi avvenuta con l’atto deliberativo n. 3265/31.10.2001 ; evidenzia che l’Atto aziendale aveva ribadito tale assetto organizzativo.
Precisa che l’Atto aziendale aveva configurato un RAGIONE_SOCIALE, per quella che in precedenza era definita Area RAGIONE_SOCIALE, prevedendo una struttura complessa per ciascuno dei quattro distretti e quattro strutture semplici (una per ciascun distretto) per la RAGIONE_SOCIALEcina specialistica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quattro per la RAGIONE_SOCIALEcina RAGIONE_SOCIALE esterna e quattro per la RAGIONE_SOCIALEcina di RAGIONE_SOCIALE e guardia RAGIONE_SOCIALEca.
Argomenta che la stessa RAGIONE_SOCIALE nelle conclusioni dell’atto di appello aveva fatto riferimento alle cd ‘sostituzioni/copertura’ di incarichi di struttura complessa e che la delibera n. 807/2012 con cui era stato conferito al COGNOME l’incarico di sostituzione aveva confermato la natura di struttura complessa; era poi incontestato che la struttura non era stata diretta da altro dirigente.
Aggiunge che la natura di una struttura non dipende dal completamento RAGIONE_SOCIALE procedura per il conferimento del relativo incarico di direzione.
In ordine alla domanda subordinata, deduce che l’unica condizione per la revoca è costituita dalla valutazione negativa, nella fattispecie assente ancorché astrattamente possibile; aggiunge che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era stato costituito con delibera n. 416 del 21.2.2001, mentre con delibera n. 2974/2001 la RAGIONE_SOCIALE aveva regolamentato il funzionamento dei Collegi Tecnici.
Lamenta l’incomprensibilità RAGIONE_SOCIALE decorrenza stabilita dalla Corte territoriale ; sostiene in subordine che il termine dei 7 anni deve decorrere dal febbraio 2001 con scadenza al febbraio 2008, e non al febbraio 2005.
2. Le censure sono inammissibili.
La Corte territoriale ha accertato in fatto che solo con l’Atto aziendale approvato con la delibera n. 561 del 20.2.2004 sono stati previsti il RAGIONE_SOCIALE relativamente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per ciascuno dei quattro distretti (A,B,C,D) e una struttura semplice per ogni distretto.
Nel prospettare che prima del 2004 era stato definito un assetto organizzativo al quale aveva fatto seguito la pesatura e la graduazione degli incarichi e che tale assetto era sostanzialmente corrispondente a quello previsto dall’Atto RAGIONE_SOCIALEle del 2004, le censure sollecitano un giudizio di merito facendo leva su documenti nemmeno menzionati dalla sentenza impugnata (la deliberazione n. 326/1998; atto deliberativo n. 3265 del 31.10.2001).
Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
3. In ordine alla domanda subordinata, le censure non colgono il decisum .
La Corte territoriale ha rilevato che erano rimaste incensurate le statuizioni del primo giudice, secondo cui in RAGIONE_SOCIALE al CCNL dell’area dirigenza RAGIONE_SOCIALEca la revoca o il conferimento del nuovo incarico non potevano prescindere dalla valutazione, e secondo cui nel caso di specie non era stata effettuata alcuna verifica negativa sull’operato del COGNOME da parte del RAGIONE_SOCIALE, costituito con delibera n. 416 del 21.2.2001; ha inoltre osservato che la sentenza n. 873/2009 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto l’opposizio ne proposta dall’RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal COGNOME per il pagamento delle differenze di retribuzione (indennità di struttura complessa e di esclusività e differenza retributiva tabellare tra la posizione di dirigente di I livello e quella
di dirigente di II livello) senza interessi legali, sulla RAGIONE_SOCIALE del verbale di conciliazione innanzi alla DPL del 9.10.2006.
Dalla sentenza impugnata si desume che la previsione dei quattro Distretti (A, B, C, e D) e l’attribuzione al COGNOME RAGIONE_SOCIALE responsabilità del Distretto C risultano dalla delibera n. 330 del 24.2.1998 e che la durata dell’incarico dirigenziale è stata fissata in 7 anni dall’Atto aziendale.
La Corte territoriale ha dunque qualificato come atto RAGIONE_SOCIALEle la delibera n. 330 del 24.2.1998 ed ha ritenuto dovuto il compenso fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale (febbraio 2005).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME