Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26849 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
Oggetto:
assistente
amministrativo con incarichi di dgsa – differenze retributive –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9588/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 559/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/12/2022 R.G.N. 277/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
L’odierna ricorrente, inquadrata quale assistente amministrativo, cat. B comparto scuola, ha convenuto in giudizio il Ministero di cui in epigrafe per ottenere, in relazione alle mansioni svolte per molteplici anni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), riconducibili all’area D, il riconoscimento dell’anzianità di servizio effettivamente maturata in relazione a detti incarichi annuali, la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE relative differenze retributive (euro 15.584,80), oltre al maggior accantonamento del TFR.
Il Tribunale di Torino ha respinto le doglianze della lavoratrice, sul presupposto che nel caso di specie non si potesse parlare di contratti a tempo determinato.
La Corte d’appello di Torino ha confermato tale pronuncia.
Ha in particolare escluso la fondatezza dei rilievi della lavoratrice, sul presupposto che il principio di non discriminazione non sarebbe applicabile nel caso di specie, non potendo gli incarichi di DSGA assegnati alla ricorrente essere considerati contratti a tempo determinato, trattandosi di semplici incarichi di assegnazione a mansioni dirigenziali remunerati a norma di legge dal solo differenziale fra la retribuzione percepita quale assistente amministrativo e la retribuzione iniziale di DSGA (art. 1, commi, 44 e 45 l. n. 228/2012), indipendentemente dal numero degli stessi.
Avverso tale sentenza la dipendente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Il Ministero ha resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla clausola
4 dell’accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1990/70/CE in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 dell’accordo quadro della medesima direttiva e degli artt. 56, comma 5 e 59 del CCNL Comparto scuola 27/11/2007 e 11 bis del CCNI Comparto scuola 2010.
Sostiene parte ricorrente che la sentenza della Corte territoriale sia errata laddove afferma che gli incarichi di DSGA assegnati non possono essere considerati contratti a tempo determinato, dovendo essere qualificati semplici incarichi di assegnazione a mansioni dirigenziali remunerati a norma di legge dal solo differenziale fra la retribuzione percepita quale assistente amministrativo e la retribuzione iniziale di DSGA.
Assume che si tratti di contratti a tempo determinato autonomi e distinti rispetto a quello a tempo indeterminato, con conseguente applicabilità della direttiva 99/70/CE.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1990/70/CE in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 dell’accordo quadro della medesima direttiva e degli artt. 56, comma 5 del CCNL Comparto scuola 27/11/2007 e 11 bis del CCNI Comparto scuola 2010 in relazione al disposto dell’art. 50 ( rectius 52), comma 2 e 4 d.lgs. n. 165/2001.
Sostiene che il legislatore all’art. 50 ( rectius 52), comma 4, ha stabilito una perfetta equiparazione tra il lavoratore incaricato a tempo determinato a mansioni superiori e il lavoratore assunto a tempo indeterminato di eguale profilo professionale. Diversamente si determinerebbe una chiara discriminazione ed una violazione del precetto normativo che non può essere interpretato come escludente un particolare trattamento retributivo (quello dell’incremento della retribuzione per effetto dell’incremento di anzianità di servizio).
Parte ricorrente pone, ex art 267 TFUE, questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea in merito alla riconducibilità al campo di applicazione dell’accordo sul contratto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva europea n. 1999/70/CE dei contratti a tempo determinato di durata annuale sottoscritti dagli assistenti amministrativi di ruolo ex art. 11 bis CCNI scuola per incarichi di sostituzione su posto vacante e disponibile di DSGA assente.
Il ricorso, in entrambi i motivi in cui è articolato, non merita accoglimento.
3.1. Occorre ricordare che l’ art. 69, comma 1, del CCNL Comparto scuola 1994-1997, sottoscritto in data 4 agosto 1995 a cui rinvia l’art. 146, lettera g), numero 7), del CCNL del Comparto scuola 2006-2009, sottoscritto il 29 novembre 2007, rubricata ‘Indennità di funzioni superiori e di reggenza’ nella sua originaria formulazione stabiliva, al primo comma, che: « Al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento ».
Il medesimo CCNL Scuola del 29 novembre 2007 quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 200607 prevede all’art. 56, commi 4 e 5 che : «4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico confe rito ai sensi dell’art. 47. 5. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e
disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base RAGIONE_SOCIALE graduatorie permanenti ».
A sua volta l’art. 47 al quale la disposizione rinvia, prevede, per quel che qui rileva « 1. I compiti del personale ATA sono costituiti: dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; da incarichi specifici che, nei limiti RAGIONE_SOCIALE disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano RAGIONE_SOCIALE attività ».
L’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell’incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (« A decorrere dall’anno scolastico 2012 -2013, l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi »), al successivo comma 45 aggiunge che « La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato ».
Sono stati così stabiliti dal legislatore i criteri di determinazione dell’indennità per lo svolgimento di tali mansioni modificandosi il meccanismo di calcolo già previsto dall’art. 69 del CCNL 4/8/1995 (« differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento») e prevedendosi che detta indennità dev’essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall’indennità.
3.2. Assume in proposito rilievo l’orientamento di questa Corte, esemplificato nel principio di diritto espresso da Cass. 30 maggio 2024, n. 15198 (e richiamato da Cass. 13 luglio 2025, n. 19259) secondo cui l’art. 1, comma 45, della citata legge n. 228/2012 è disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), pri ncipio che ispira anche il sesto comma dell’art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli a ltri, all’assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e, come detto, ne avevano quantificato l’ammontare in misura « pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento ». La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto
dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte cost. n. 108/2016).
3.3. La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 71 del 2021 ‘nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento RAGIONE_SOCIALE mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore’, ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità.
Più nel dettaglio, la Corte costituzionale ha anzitutto chiarito che la garanzia apprestata dall’art. 36 della Costituzione non esclude la legittimità di una prestazione volontariamente resa senza la previsione di un compenso e tale è da considerare l’incarico di DSGA svolto da un assistente amministrativo che abbia raggiunto o superato il citato livello di anzianità, posto che esso trova fondamento volontaristico sia nella manifestazione di disponibilità all’assegnazione RAGIONE_SOCIALE mansioni superiori che nel successivo servizio a tempo determinato convenuto con l’Amministrazione.
Secondo la Consulta, in particolare, ‘ il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza -e, quindi, già in parte remunera -la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro. Non è quindi manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell’incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente,
fino all’azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all’assistente amministrativo con un’anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest’ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997 )’.
‘Infine, sotto il profilo della progressione di carriera, l’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020), e il combinato disposto dell’art. 2, comma 6, del decreto -legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti) -convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) -e dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante « Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche », hanno previsto un regime agevolativo del tutto particolare proprio per l’accesso al profilo di DSGA da parte dell’assistente amministrativo che abbia maturato una pregressa esperienza triennale nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE corrispondenti mansioni,
consentendo di prescindere una tantum dal requisito culturale della laurea, ordinariamente richiesta (sentenza n. 275 del 2020), e prevedendo RAGIONE_SOCIALE procedure selettive riservate, nonché, per l’attribuzione dei posti, la valorizzazione dell’attività concretamente svolta ‘.
Sulla legittimità costituzionale della disposizione in rilievo il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi si è nuovamente pronunciato, da ultimo, con l’ordinanza n. 78/2024.
3.4. All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva.
3.5. Va, altresì, aggiunto che, c ome già affermato da questa Corte (Cass. 20 agosto 2024, n. 22958/2024), la delega conferita alla contrattazione collettiva dal comma 6 non si riferisce al comma 5 ( 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore ) ma ciò non è ostativo al riconoscimento del trattamento retributivo nei termini previsti dalla contrattazione collettiva perché i commi 4 e 5 vanno letti congiuntamente e tenendo conto del principio generale enunciato dall’art. 40 dello stesso decreto. Inoltre, il comma 5 altro non è se non applicazione della norma generale dettata dall’art. 2126 cod. civ. sicché in caso di assegnazione a mansioni superiori affetta da nullità il trattamento retributivo non può eccedere quello previsto per l’ipotesi dell’assegnazione legittima.
3.6. Nella già citata sentenza n. 15198/2024 è stato evidenziato che: ‘L’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell’incarico e di imputazione della
spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (si veda il punto sub 3.1. che precede), al successivo comma 45 aggiunge che: « La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato ».
Le espressioni « livello iniziale » del trattamento del DGSA e « complessivamente in godimento » del trattamento dell’assistente amministrativo, quali termini per il confronto, escludono ogni dubbio ermeneutico.
Le considerazioni svolte in termini generali nei punti che precedono consentono di risolvere la questione posta dai motivi qui all’esame.
4.1. Come si rileva dalla disciplina sopra riportata, non si discute nello specifico di rapporti di lavoro a termine ma di incarichi temporanei accessori che si innestano su rapporti a tempo indeterminato già costituiti e che avevano comportato uno stabile inquadramento come assistente amministrativo di ruolo.
Non è, dunque, invocabile l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato ‘condizioni di impiego’ che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato comparabile.
Va richiamata, pur con i necessari adattamenti al caso concreto nel quale non viene in rilievo un ufficio direttivo, la giurisprudenza di questa Corte resa in materia di reiterati incarichi di funzioni dirigenziali dei funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE ( ex plurimis Cass. 23 gennaio 2023, n. 2397) in relazione ai quali si è ritenuto che innestandosi tali incarichi su un rapporto di lavoro subordinato già esistente, non è
riconoscibile alcun risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine.
4.2. Come già evidenziato da questa Corte (v. le pronunce già sopra citate) la disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata ‘nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento RAGIONE_SOCIALE mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore’, ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità.
4.3. Alla luce di quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale, risulta, inoltre, ancora più evidente l’inconferenza, nella fattispecie, della questione profilata da controparte relativa alla pretesa discriminazione, in virtù della clausola 4 della direttiva 1999/70, tra l’assistente amministrativo che svolge funzioni di DSGA e il DSGA di ruolo che progredisce nell’anzianità retributiva. Ciò in quanto gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le funzioni superiori di DSGA non sono lavoratori a termine destinatari RAGIONE_SOCIALE tutele apprestate dal legislatore nazionale e comunitario per tale tipologia di lavoratori precari, ma sono dipendenti pubblici a tempo indeterminato che percepiscono una retribuzione commisurata all’effettiva anzianità di servizio oltre ad un’indennità di mansioni superiori calcolata secondo il meccanismo di cui ai commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, come detto, costituzionalmente legittimo.
4.4. Tanto esclude la necessità di una nuova rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Ma esclude anche la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE posto che non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta che la questione dell’interpretazione della norma comunitaria non sia rilevante ai fini della decisione o quando si verta in ipotesi di ‘ acte clair’ – la corretta
interpretazione del diritto dell’Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso -configurante un ‘ acte éclairé’ – nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, od in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri. (Cass. 4 dicembre 2022, n. 36776).
Nello specifico, a ben guardare, la questione controversa attiene non all’interpretazione della direttiva bensì alla qualificazione, secondo il diritto interno, dell’incarico di svolgimento di funzioni diverse rispetto a quelle attribuite al momento dell’assunzione a tempo indeterminato.
Del tutto improprio è, poi, il richiamo operato da parte ricorrente all’art. 59 del CCNL del 2007.
A termini di tale disposizione (Contratto a tempo determinato per il personale in servizio): «1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali ».
Si tratta di una disciplina relativa ad ipotesi del tutto diverse da quella oggetto di causa (si pensi, ad esempio, al caso dell’ATA inserito anche nelle graduatorie di istituto o provinciali dei docenti cui venga attribuita una supplenza in qualità di docente ovvero all’ATA inserito nelle graduatorie permanenti per DSGA cui sia conferito un incarico di supplenza per il profilo di DSGA).
Peraltro, l’ATA incaricato di svolgere le funzioni di DSGA non è in aspettativa senza assegni, ma continua a percepire lo stipendio in godimento quale assistente amministrativo e mantiene la titolarità della sede anche se assume incarichi annuali per un tempo superiore ai tre anni.
A riprova del fatto che l’art. 59 cit. non si applica al caso di specie si evidenzia che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le parti (cfr. doc. 1 del fascicolo documenti di parte ricorrente di primo e secondo grado e pag. 9 del ricorso per cassazione) non fanno mai riferimento a tale disposizione del CCNL, ma richiamano l’art. 56, commi 4 e 5 (« incarico conferito ai sensi dell’art. 47 » che, a sua volta, fa riferimento ad « incarichi specifici »).
Da ultimo va considerata inammissibile la denuncia di violazione del CCNI.
La giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. fra le tante Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020 e Cass. n. 3829/2021). A detti contratti non si estende, inoltre, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, ottavo
comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché, venendo in rilievo gli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto a depositarli, a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate dalla Corte territoriale (Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 2709, 95 del 2018; Cass. n. 3829/2021).
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
La regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME