Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11575 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 11575 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2023
quinquennio non potrebbe restare privo di una di quelle funzioni; il terzo motivo assume la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 28, co. 8, del CCNL 8.6.2000, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c.;
con esso si afferma che la menzionata norma del CCNL prevede la preventiva formulazione di criteri per l’attribuzione degli incarichi, con disciplina da cui erano derivate le norme del Regolamento Aziendale, secondo le quali (art. 3) il conferimento dell’incarico di struttura semplice o di alta professionalità erano da considerare necessitati (‘devono’ essere affidati, si dice nell’art. 3) ed inoltre (art. 17, co. 3 e 4) si prevedeva ancora che anche in caso di responsabilità dirigenziale, la revoca di pregressi incarichi doveva pur sempre assicurare il mantenimento di altro incarico, per quanto di valore minore, a riprova che lo svolgimento di quella tipologia di funzioni, dopo il quinquennio, era da considerare acquisita al patrimonio dei diritti del lavoratore;
il quarto motivo denuncia la violazione dell’art . 41 del CCNL 8.6.2000 cit., dell’art. 3 del CCNL 8.6.2000 -biennio economico 20002001, dell’art. 42, co. 4, del CCNL 3.11.2005 e dell’art. 5, co. 7, CCNL 5.7.2006 e con esso si afferma che la Corte territoriale
avrebbe errato a trarre argomenti, rispetto alle proprie conclusioni, dall’esistenza, nelle previsioni retributive, della figura del ‘dirigente equiparato’, ritenuto da individuare appunto nella figura del medico che, valutato positivamente al compimento del quinto anno, fosse tuttavia privo di uno degli incarichi di cui all’art. 27 cit. e ciò in quanto, afferma il ricorrente, quella posizione aveva una diversa origine e spiegazione, essendo stata prevista per consentire una parificazione economica tra dirigenti di provenienza ex IX livello (ex assistenti) e di provenienza ex X livello (ex aiuti) che, pur derivando da due diversi profili economici, erano stati fatti in tal modo confluire nel medesimo ruolo unico dirigenziale;
in altra parte, il quarto motivo censura altresì il passaggio della sentenza impugnata in cui si sono tratti elementi, al fine di concludere nel senso dell’insussistenza di un obbligo di conferire gli incarichi rivendicati, dalla previsione dell’art. 5, co. 7, del CCNL 5.6.2006, ove si afferma che la valutazione positiva al quindicesimo anno è utile per l’attribuzione di uno di quegli incarichi ‘ove disponibile’;
il motivo sostiene in proposito che quella norma, se letta nel contesto suo proprio, si sarebbe limitata a istituire un nuovo livello di retribuzione minima contrattuale, senza incidere sui presupposti per il suo conferimento;
il quinto motivo sostiene, infine, che la Corte territoriale avrebbe violato e falsamente applicato (art. 360 n. 3 c.p.c.) gli artt. 26, 28, co. 4 e 39 del CCNL 8.6.2000-quadriennio 19982001 e dell’a rt. 51 del CCNL 5.12.1996, nonché dell’art. 3, co. 1 -bis , 15, co. 1 e 15ter , co. 1, d. lgs. 502/1992;
il ricorrente critica il riferimento della sentenza impugnata alla pesatura degli incarichi, sottolineando come tale graduazione riguardi l’importanza pr ofessionale ed economica di essi, ma nulla abbia a che vedere con il diritto del dirigente ad ottenere una delle funzioni tipizzate dall’art. 27 cit.;
il motivo sostiene poi non essere vero che gli incarichi attribuibili sarebbero solo quelli previsti nell ‘atto aziendale, perché quest’ultimo avrebbe riguardo, ai sensi dell’art. 3, co. 1 -bis cit., soltanto alle strutture munite di autonomia gestionale o tecnico professionale e dunque alle strutture semplici o complesse, ma non alle altre tipologie di incarichi professionali, di alto livello (art. 27 lett. c cit.) o ‘di base’ (art. 27 cit. lett. d), non potendosi una soluzione diversa inferire dal disposto dell’art. 15 -ter del d. lgs. 502/192, che nulla aggiungerebbe alla portata normativa dell’art. 3, co, co. 1-bis, cit.;
2.
i motivi, data la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente;
3.
non è vero che il dato testuale delle norme di legge induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all’art. 27 CCNL 28.6.2000 -quadriennio 19982001 lettere b) e c);
è vero che l’originario ‘possono’ è stato sostituito, con l’art. 8 d. lgs. 254/2000, dall’assertivo ‘sono’ attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale ‘anche’ (così ancora l’a rt. 15. C. 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, ‘nonché’ (sempre l’art. 15, co.4) incarichi di direzione di strutture semplici.
anche in tale formulazione l’attribuzione di quelle funzioni pi ù qualificate è dunque una mera possibilità come si desume dalle locuzioni (‘anche’/’nonché’) utilizzate;
ricorrono poi ulteriori e fondanti argomenti nel senso della non obbligatorietà dell’attribuzione di quella tipologia di incarichi;
l’art. 15 -ter del d. lgs. n. 165/2001 prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano attribuiti « compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis» ;
ciò esclude -evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi -che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative -di merito -della P.A. di riferimento;
né ha rilievo il fatto che la RAGIONE_SOCIALE qui coinvolta, nel proprio atto aziendale, possa avere previsto solo le strutture e non gli incarichi professionali;
la norma è infatti chiara e dunque, almeno quanto a numero, vi deve essere una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza e, come si dirà, non suscettibile di deroghe;
non vi è poi ragione per valorizzare, nella individuazione del contenuto dell’atto aziendale, soltanto il disposto dell’art. 3 -co. 1bis , che fa riferimento all’individuazione delle strutture, in quanto l’art. 15 -ter è inequivocabile -e di stringente logica giuridica -nel coordinare gli aspetti organizzativi e quelli finanziari e nel prevedere quel contenuto dell’atto aziendale;
3.2
infine, la contrattazione collettiva, nel regolare, come prevede la legge (art. 15, co. 1, seconda parte d. lgs. 502/1992) le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure
per l’affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un’attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi;
3.3
la rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette anzi deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l’assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento, di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema;
basti qui richiamare il sistema generale delle fonti di cui all’art. 2 d. lgs. 165/2001, in cui i profili organizzativi (comma 1) sono rimessi alla Pubblica Amministrazione ed alla contrattazione collettiva è demandata invece la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici (commi 2 e 3);
nonostante le modifiche intervenute nel tempo di tali disposizioni, è rimasta immutata l’attribuzione alla P.A. dei poteri organizzativi (v. anche il rinvio alle norme civilistiche del Libro V, Capo I, Titolo II, nel cui contesto è al datore di lavoro che sono riconosciuti i poteri organizzativi), da esercitarsi nel rispetto delle norme finanziarie, mentre alla contrattazione sono rimessi i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici;
assetto da cui certamente non si allontana la disciplina del d. lgs. 502/1992 che anzi -data la necessità di coordinare l’organizzazione con la cura dell’interesse sanitario alla cui gestione la PRAGIONE_SOCIALE è preposta -contiene un’ampia normativa iniziale in cui appunto si delinea proprio l’articolata e complessa potestà organizzativa degli enti di gestione e di indirizzo del settore;
non può quindi ritenersi che le disposizioni della contrattazione, come anche del Regolamento Aziendale, sull’attribuzione di
incarichi ai dirigenti che siano stati valutati in modo negativo o che siano stati soggetti ad accertamenti di responsabilità vincolino ad attribuire loro, con la revoca di incarichi superiori, almeno un incarico di alta professionalità o assimilati, perché una tale attribuzione può aversi nei limiti in cui vi sia disponibilità, finanziaria ed organizzativa, di quei posti, non potendosi altrimenti che attribuire, al di là dei casi estremi in cui si renda necessario il recesso datoriale, un incarico professionale ‘di base’, ferme le salvaguardie economiche -quelle in effetti afferenti a diritti individuali su cui la contrattazione collettiva può disporre – di cui alla normativa negoziale stessa (v. ad es. le regole di cui all’art. 30 co. 4 e 31 co. 5 CCNL 3.11.2005, di conservazione, in tutto o in parte delle componenti fisse delle retribuzioni minime contrattuali); parimenti, le disposizioni della contrattazione collettiva in merito all’attribuzione (ad es. art. 28 lett b CCNL 3.11.2005, modificativo dell’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000) o alla ‘conferibilità’ di quegli incarichi (artt. 27 e 28 del CCNL 8.6.2000) vanno intese comunque nella menzionata logica normativa, nel cui contesto, anche per ragioni di competenza e gerarchia, esse sono tenute ad inserirsi; non diversamente -lo si dice per rispondere alle difese suggestivamente sviluppate nella memoria finale anche l’ultima contrattazione di cui al CCNL 19.12.2019 ripropone, come non può non essere per quanto sopra detto, il vincolo finanziario organizzativo (art. 19, co. 1) che inevitabilmente condiziona l’ambito di effettiva conferibilità degli i ncarichi -non a caso come si è detto affiancata anche da regole di selezione – pur se in un assetto che intenderebbe realizzare -con linea che anch’essa non può che avere le caratteristiche dell’indirizzo e non dell’obbligo -l’attribuzione dopo il quinq uennio di incarichi diversi e di maggiore rilievo professionale pertanto, anche l’art. 18, co. 2, del CCNL 19.12.2019, ove si dice che « ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece
conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base » va inscritto, come anche la normativa contrattuale precedente, nel contesto della disponibilità finanziaria ed organizzativa degli incarichi di cui all’art. 19 del medesimo CCNL, con quanto ancora ne deriva in ordine alla non necessità, qualora non vi siano posti disponibili, di conferimento di quella tipologia di incarichi dirigenziali;
4. quanto sopra esclude che si possa assecondare l’assunto del ricorrente in ordine ad un’obbligatorietà di conferimento di certi incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso; ciò esime da approfondimenti rispetto alle dinamiche retributive della contrattazione collettiva, cui certamente non è consentito, quali esse siano nei più diversi dettagli, di determinare conclusioni diverse rispetto a quelle imposte dall’assetto organizzativo ed a quello finanziario ad esso strettamente collegato; né -si rileva -sono sviluppate difese in merito all’esistenza di incarichi ipoteticamente attribuibili al ricorrente e rispetto ai quali allo stesso sia stato specificamente pretermesso di accedere o di aspirare, attraverso la propria espressa candidatura, anche ai sensi dell’art. 28, co. 7, CCNL 8.6.2000 cit. o di altre procedure di selezione, tutto riducendosi, anche nella narrativa in fatto, al riferimento a gene riche e non meglio precisate ‘lettere di diffida’; il disconoscimento del diritto esclude ogni fondamento alla pretesa risarcitoria per il fatto in sé del mancato conferimento di quella tipologia di incarico;
5.
il sesto motivo riguarda invece la domanda di accertamento che le funzioni già attribuite fossero da riportare ad un incarico ai sensi dell’art. 27, lett. c) cit. del CCNL 8.6.2000;
5.1
la Corte territoriale, sul punto, dopo avere richiamato i criteri di graduazione delle funzioni adottati dalla ASL, ha ritenuto che le stesse deduzioni del ricorrente non dessero affatto conto della specifica rilevanza dell’incarico dirigenziale conferito, con specifico riferimento alle implicazioni anche esterne alla struttura di pertinenza delle funzioni svolte e del coinvolgimento di competenze professionali eccedenti quelle di base della disciplina di appartenenza, ritenendo non bastevole -esclusa la qualificazione di in termini di consulenza, studio, ricerca, ispettive e di controllo -al fine di riportare quan to svolto ad un’ipotesi di ‘alta specializzazione’, il solo dato relativo all’anzianità di servizio, stante la mancanza di un automatismo in tal senso nelle articolazioni tipologiche di cui all’art. 27 cit.
5.2
il motivo di ricorso è formulato in relazione all’asserita violazione dell’art. 115, co. 1, c.p.c. e con esso si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le deduzioni fattuali svolte nei due gradi di giudizio dal ricorrente e le difese della RAGIONE_SOCIALE Foggia, da cui emergeva la mancata contestazione, da parte dell’ente, delle asserzioni sviluppate dal lavoratore e dunque dello svolgimento di fatto di attività ascrivibili ad un incarico di cui alla lettera c) dell’art. 27 del CCNL;
5.3
il motivo è formulato con modalità assolutamente generiche, in quanto esso riporta solo un passaggio delle difese svolte in appello dal ricorrente con il quale, richiamando le difese di primo grado, si fa riferimento ad « un’attività di lavoro altamente specializzata verifica e di controllo» , ovverosia sostanzialmente alle definizioni che caratterizzano la qualificazione rivendicata, ma non a fatti concreti e specifici idonei a delineare effettivi profili di trascuratezza od omissione nella disamina delle circostanze di causa;
è poi noto che il rilievo della non contestazione può riguardare soltanto circostanze concrete e non giudizi o definizioni e che quindi, l’asserita mancanza di contestazione rispetto a quei tratti molto generali o rispetto al fatto che quanto svolto di fatto fosse attività «ascrivibile» ad un incarico di cui alla lettere c) (ove la ‘ascrivibilità’ è palesemente un giudizio di sussunzione, e non un fatto storico) costituisce in realtà una -per giunta generica -rivendicazione di un diverso giudizio valutativo del merito, inammissibile in sede di ricorso per cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); 6.
al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.
7.
può anche esprimersi il seguente principio: « l’attribuzione ai dirigenti medici del RAGIONE_SOCIALE che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, è condizionato dall’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente quale fissato dall’atto aziendale, nonché della copertura finanziaria, e richiede inoltre il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva stessa ».
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 15.2.2023.