Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21544 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21544 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 31561/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI BARI n. 1512/2019, pubblicata il 23 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari ha accolto, con sentenza RAGIONE_SOCIALE’11 ottobre 2016 , la domanda di NOME COGNOME, dirigente medico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dal 15 giugno 2007 e in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE, dichiarando il suo diritto a vedersi attribuire incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo e di direzione di struttura semplice, in virtù del decorso di un quinquennio di servizio e dopo avere ottenuto una valutazione positiva, con condanna RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE. a corrispondere degli importi a titolo di indennità di esclusività dal 1° maggio 2011 e per l’omesso adeguamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione minima unificata fissa.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 1512/2019, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’interpretare questa disposizione nel senso che, con riferimento
all’attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice, sussisterebbe la discrezionalità tecnico amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
In realtà, egli sostiene che non avrebbe senso distinguere fra gli incarichi di cui alla lettera b) e alla lettera c) RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 CCNL di settore perché si tratterebbe di una mera elencazione.
Inoltre, evidenzia che l’attribuzione degli incarichi di cui all’art. 27, lett. c) , ossia le funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza di studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, sarebbe stata, per la P.A., doverosa, come si sarebbe ben potuto ricavare dal Regolamento per l’affidamento degli incarichi dirigenziali approvato con delibera D.G. n. 149 del 22 gennaio 2018.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 CCNL dirigenza medico -veterinaria del SSN RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2000, atteso che la corte territoriale, nel dare seguito al suo precedente del 2013 n. 3433, avrebbe erroneamente applicato l’art. 28 nella versione del CCNL RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2000 che, però, sarebbe stata modificata dal CCNL del 2005.
Egli giustifica la sua tesi alla luce dei cambiamenti apportati , all’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, dall’art. 8 d.lgs. n. 254 del 2000 che, sostituendo la precedente dizione (‘possono essere attribuite’) con quella nuova (‘sono attribuite funzioni’), avrebbe con ciò evidenziato la portata non discrezionale, ma obbligatoria, del conferimento, quanto meno, RAGIONE_SOCIALE‘incarico di alta professionalità o ‘assimilati’ di cui all’art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000 di settore.
Tale ricostruzione sarebbe stata confermata da un parere reso, in proposito, dalla Regione Puglia nel 2004.
Con il terzo motivo evidenzia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, comma 4, del CCNL RAGIONE_SOCIALEa dirigenza medico-veterinaria del RAGIONE_SOCIALE del 3 novembre 2005, siccome la corte territoriale avrebbe errato nel sostenere che al dirigente interessato avrebbe potuto essere conferito anche dopo cinque anni un incarico di natura professionale.
Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate, come ritenuto da altro precedente di questa Sezione, reso in fattispecie similare, la cui motivazione è da intendere qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass., Sez. L, n. 11574 del 3 maggio 2023).
Innanzitutto, si osserva che il dato testuale RAGIONE_SOCIALEe norme di legge menzionate dal ricorrente non autorizza una loro lettura per cui, al compimento positivamente valutato del quinquennio, il dirigente medico avrebbe diritto, comunque, ad un incarico (o di direzione di struttura semplice o) di alta professionalità ed assimilati, di cui all’art. 27 CCNL 28 giugno 2000 – quadriennio 1998 – 2001, lettere b) e c).
Indubbiamente, l’originario ‘possono’ è stato sostituito, con l’art. 8 d.lgs. n. 254 del 2000, dall’assertivo ‘sono’ attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale ‘anche’ (così ancora l’art. 15 , comma 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, ‘nonché’ (sempre l’art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici.
Pure in tale formulazione, quindi, l’attribuzione di quelle funzioni più qualificate è una mera possibilità, come si desume dalle locuzioni (‘anche’/’nonché’) utilizzate .
Ricorrono poi ulteriori argomenti nel senso RAGIONE_SOCIALEa non obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione d ella tipologia di incarichi qui richiesti.
L’ art. 15 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che gli incarichi medicodirigenziali siano conferiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e RAGIONE_SOCIALEe strutture stabiliti nell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1bis »; ciò esclude – evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi – che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative – di merito – RAGIONE_SOCIALEa P.A. di riferimento.
Non ha rilievo, poi, il fatto che la RAGIONE_SOCIALE qui coinvolta, nel proprio atto aziendale, possa avere previsto solo le strutture e non gli incarichi professionali.
La disposizione appena menzionato è chiara nell’imporre, almeno quanto al numero, una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza e non suscettibile di deroghe, in quanto l’art. 15 ter è inequivocabile nel coordinare gli aspetti organizzativi e quelli finanziari e nel prevedere un certo contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto aziendale .
Infine, la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (art. 15, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 502 del 1992), le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l’affidamento (cui nel CCNL 19 dicembre 2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un’attribuzione a tut ti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno degli incarichi de quibus .
La rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette deroghe da parte RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l’assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento RAGIONE_SOCIALEa P.A., di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema.
Al riguardo, può richiamarsi il sistema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe fonti di cui all’art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001, in cui i profili organizzativi (comma 1) sono rimessi alla Pubblica Amministrazione ed alla contrattazione collettiva è demandata invece la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici (commi 2 e 3).
Nonostante le modifiche intervenute nel tempo di tali disposizioni, è rimasta immutata l’attribuzione alla P.A. dei poteri organizzativi ( si consideri
anche il rinvio alle norme civilistiche del Libro V, Capo I, Titolo II, nel cui contesto è al datore di lavoro che sono riconosciuti i poteri organizzativi), da esercitarsi nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme finanziarie, mentre alla contrattazione sono rimessi i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici, assetto da cui certamente non si allontana la disciplina del d.lgs. n. 502 del 1992 che data la necessità di coordinare l’organizzazione con la cura RAGIONE_SOCIALE‘interesse sanitario alla cui gestione la P.A. è preposta – contiene un’ampia normativa iniziale in cui è delineata l’articolata e complessa potestà organizzativa degli enti di gestione e di indirizzo del settore.
Non può ritenersi, quindi, che le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione, come anche quelle del Regolamento Aziendale, sull’attribuzione di incarichi ai dirigenti che siano stati valutati in modo negativo o che siano stati soggetti ad accertamenti di responsabilità vincolino ad attribuire loro, con la revoca di incarichi superiori, almeno un incarico di alta professionalità o assimilati, perché una tale attribuzione può aversi nei limiti in cui vi sia disponibilità, finanziaria ed organizzativa, di quei posti, non potendosi altrimenti che attribuire, al di là dei casi estremi in cui si renda necessario il recesso datoriale, un incarico professionale ‘di base’, ferme le salvaguardie economiche – quelle, in effetti, afferenti a diritti individuali su cui la contrattazione collettiva può disporre – disciplinate dalla normativa negoziale stessa (come le regole ex art. 30, comma 4, e 31, comma 5, del CCNL 3 novembre 2005, di conservazione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALEe componenti fisse RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni minime contrattuali.
Allo stesso tempo, le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva in merito all’attribuzione (come l’ art. 28, lett. b, CCNL 3 novembre 2005, modificativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 del CCNL 8 giugno 2000) o alla ‘conferibilità’ di quegli incarichi (artt. 27 e 28 del CCNL 8 giugno 2000) vanno intese, comunque, nella menzionata logica normativa, nel cui contesto, anche per ragioni di competenza e gerarchia, esse sono tenute ad inserirsi.
N on diversamente anche l’ultima contrattazione di cui al CCNL 19 dicembre 2019 ripropone il vincolo finanziario organizzativo (art. 19, comma 1) che
inevitabilmente condiziona l’ambito di effettiva conferibilità degli incarichi -non a caso affiancata anche da regole di selezione – pur se in un assetto che intenderebbe realizzare – con linea che ha le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo e non RAGIONE_SOCIALE‘obbligo -l’attribuzione dopo il quinquennio di incarichi diversi e di maggiore rilievo professionale.
P ertanto, anche l’art. 18, co mma 2, del CCNL 19 dicembre 2019, ove si dice che «ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base» va inscritto, come anche la normativa contrattuale precedente, nel contesto RAGIONE_SOCIALEa disponibilità finanziaria ed organizzativa degli incarichi di cui all’art. 19 del medesimo CCNL, con quanto ancora ne deriva in ordine alla non necessità, qualora non vi siano posti disponibili, di conferimento di quella tipologia di incarichi dirigenziali.
Q uanto sopra esclude che si possa assecondare l’assunto del ricorrente in ordine ad un’obbligatorietà di conferimento di certi incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso.
Questa conclusione esime da approfondimenti rispetto alle dinamiche retributive RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, cui certamente non è consentito, quali esse siano nei più diversi dettagli, di determinare esiti diversi rispetto a quelli imposti dall’assetto organizzativo e da quello finanziario ad essi strettamente collegati.
Peraltro, si osserva che non sono sviluppate difese in merito all’esistenza di incarichi ipoteticamente attribuibili al ricorrente e rispetto ai quali allo stesso sia stato specificamente pretermesso di accedere o di aspirare, attraverso la propria espressa candidatura, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 7, CCNL 8 giugno 2000 citato o di altre procedure di selezione.
Il disconoscimento del diritto esclude ogni fondamento alla pretesa risarcitoria per il fatto in sé del mancato conferimento di quella tipologia di incarico e alle ulteriori richieste economiche.
Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico non è obbligatorio, ma è condizionato all’esistenza di posti disponibili (secondo l’assetto organizzativo RAGIONE_SOCIALE‘ente fissato dall’atto aziendale), alla copertura finanziaria e al superamento RAGIONE_SOCIALEe forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva’ .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 7