Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5070 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 5070 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10757/2025 R.G. proposto da:
COGNOME PROIETTO BATTURI, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME
-ricorrente-
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE . -controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 510/2025 depositata il 07/04/2025.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto o dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi..
Uditi i difensori dei ricorrenti e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che hanno insistito nei rispettivi atti.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Catania, in accoglimento del reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE dell’interno, ha dichiarato incandidabili, ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), NOME COGNOME (sindaco di Randazzo dal 2018) e NOME COGNOME (AVV_NOTAIO ai lavori pubblici RAGIONE_SOCIALE stesso RAGIONE_SOCIALE dal 2022 al 2023).
Il RAGIONE_SOCIALE di Randazzo è stato sciolto con D.P.R. del 26 gennaio 2024, pubblicato in G.U. n.43 del 21.02.2024, essendo emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l’RAGIONE_SOCIALE a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale; ciò in relazione alla presenza sul territorio di gruppi criminali organizzati, oggetto della indagine penale ‘Terra Bruciata’ che aveva coinvolto anche COGNOME, per elementi indicativi del reato di cui agli artt.110 e 416 ter c.p. (scambio elettorale politico -mafioso), posizione poi stralciata e per la quale il pubblico ministero ha avanzato richiesta di archiviazione per l’assenza di sufficienti elementi di prova a suo carico, richiesta accolta dal GIP.
La Corte d’appello ha valorizzato, ai fini della dichiarazione di incandidabilità, taluni comportamenti, descritti nella relazione prefettizia allegata al citato D.P.R., ritenuti sintomatici di personale vicinanza a soggetti facenti parti della organizzazione criminale, nonché di mala
gestio della cosa pubblica da parte dei suddetti amministratori, che aveva reso permeabile l’RAGIONE_SOCIALE alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali presenti sul territorio.
Entrambi gli amministratori hanno proposto ricorso per cassazione, COGNOME affidandosi a sei motivi e COGNOME COGNOME affidandosi a cinque motivi, riuniti in un unico procedimento. Il RAGIONE_SOCIALE dell’interno si è costituito a mezzo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con separati controricorsi; entrambe le parti ricorrenti hanno depositato memoria.
Il AVV_NOTAIO generale nella persona del sostituto procuratore NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2026 il AVV_NOTAIO generale ha concluso come da requisitoria scritta.
I difensori delle parti hanno chiesto l’accoglimento del ricorso e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e in subordine il rigetto per infondatezza.
In data 18 febbraio 2026 il Collegio si è riconvocato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Ricorso di NOME COGNOME
1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143, comma 11 D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 24 Cost., sotto un duplice profilo: a) per non aver la Corte applicato correttamente l’art. 143, comma 11 del TUEL che impone l’individuazione di una responsabilità personale dell’amministratore rispetto allo scioglimento dell’Ente (anche a titolo di colpa), concretizzatasi in una precisa condotta (anche omissiva), ma avendo piuttosto ritenuto rilevanti ai fini della dichiarazione di incandidabilità episodi non riferibili al ricorrente rispetto alla gestione dell’ente ed errando anche nell’interpretazione della normativa fornita dalla giurisprudenza. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata va
cassata nella parte in cui afferma che lo stesso COGNOME ha confermato di essersi rivolto ad un boss locale (tale COGNOME NOME, oggi deceduto) per carpire informazioni (cfr. sentenza impugnata pag.8), riportando in forma virgolettata una presunta dichiarazione resa in sede di audizione dinanzi alla Commissione prefettizia (“… con riguardo a NOME COGNOME, ricordo che acquisii la gestione di un rifornimento di carburante a Passopisciaro presso il quale si fermava, in qualità di avventore, questo personaggio gravato da precedenti di mafia, dal quale in occasione della sua permanenza nella mia attività cercavo di carpire da lui informazioni circa gli autori del furto avvenuto in casa mia nel 2011 (v. relazione prefettizia ‘). Osserva che la predetta frase non risulta in alcun modo contenuta nella relazione prefettizia, né testualmente né per equivalente logico. La Corte d’appello avrebbe quindi attribuito alla relazione un contenuto documentale non esistente, fondando su tale travisamento un passaggio centrale della motivazione, relativo alla presunta contiguità ambientale tra l’odierno ricorrente e soggetti riconducibili alla criminalità organizzata. La dichiarazione in virgolettato proviene infatti dalle note autorizzate depositate in secondo grado dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il travisamento emerge ictu oculi dal confronto tra il documento richiamato in sentenza (relazione prefettizia) e la fonte effettiva della dichiarazione (memoria di parte priva di allegati). Lamenta che nel corso del giudizio, la difesa del ricorrente avesse formalmente richiesto l’acquisizione della relazione prefettizia e dei relativi allegati, tra cui il verbale dell’audizione innanzi alla Commissione d’indagine, ma che l’istanza sia stata rigettata. Rileva che l’utilizzo di tale dichiarazione costituisce un errore in procedendo, per violazione del principio di disponibilità della prova e del contraddittorio, nonché un errore in iudicando, in quanto la sentenza si fonda su elemento probatorio inesistente, posto a fondamento della valutazione di contiguità ambientale con soggetti mafiosi.
1.2 -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2729 c.c., e dei principi che regolano il procedimento indiziario, per erronea costruzione di un fatto complesso mediante ricorso a presunzioni semplici non consentite e in violazione del divieto di praesumptio de praesumpto . Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, pur dando atto della contestazione difensiva e dell’assenza di prova circa un intervento del ricorrente per ottenere la restituzione della refurtiva (p. 8), afferma apoditticamente che « solo chi abbia abituale frequentazione con esponenti di una consorteria mafiosa può pensare di rivolgersi loro per conoscere i responsabili di un furto e per il recupero della refurtiva» (p. 9). Tale singolo episodio, già problematico sul piano probatorio, è stato elevato a fondamento di una presunta frequentazione abituale con ambienti mafiosi, e da lì utilizzato per inferire l’attitudine del ricorrente a interagire con tali ambienti anche nelle funzioni amministrative, secondo un ragionamento presuntivo inammissibile.
-I motivi possono esaminarsi congiuntamente perché connessi e sono infondati.
2.1. -Il AVV_NOTAIO generale evidenzia che la relazione prefettizia dà chiaramente atto, al di là della mera corrispondenza letterale con il passo menzionato nella sentenza impugnata (evidentemente tratto da altra fonte), dei rapporti fra il sindaco ed il pregiudicato e quindi della situazione fattuale valorizzata dalla Corte d’appello quale causa ostativa alla rielezione, relativa alla richiesta da parte del sindaco, rivolta ad ambienti della malavita mafiosa, di ottenere i nominativi degli autori di un furto subìto in precedenza presso la sua abitazione. Il AVV_NOTAIO generale rileva che la relazione prefettizia, prodotta dallo stesso ricorrente, dedica alla vicenda oltre 4 pagine e attesta che il sindaco ha riferito alla commissione di indagine di avere cercato di avere proprio da NOME COGNOME (persona di spessore criminale) informazioni circa gli
autori del furto subito e che lo stesso sindaco al fine di recuperare quanto rubato avrebbe sollecitato il cognato affinché si interessasse attraverso canali informativi degli ambienti criminali. Nella relazione vengono inoltre riportati diversi stralci di intercettazioni ambientali e telefoniche inerenti il procedimento penale, che fanno emergere intese e dinamiche relazionali di cointeressenza di natura economica tra il sindaco, NOME COGNOME, e il cognato del sindaco. Conclude per la infondatezza del primo motivo e per la inammissibilità degli ulteriori motivi tanto del ricorso di COGNOME che del ricorso di NOME COGNOME in quanto mirano a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale degli elementi posti a base della decisione.
-I rilievi del AVV_NOTAIO generale sono condivisibili.
3.1. -In primo luogo, occorre dare atto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce nel controricorso che il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale è stato impugnato sia dall’ex sindaco sia dall’ex AVV_NOTAIO innanzi al tribunale amministrativo e che entrambi i ricorsi sono stati definiti con decreti di perenzione del TAR Lazio del 16.5.2025, n. 2052 e del 16.5.2025, n. 2053, per non avere i ricorrenti presentato istanza di fissazione di udienza nel termine annuale previsto dall’art. 81, co. 1, cod. proc. amm.
Ciò premesso, si osserva che la relazione prefettizia di cui la parte lamenta la mancata acquisizione agli atti -o meglio il rigetto della richiesta di acquisizione -è atto allegato al decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale e quindi pubblicato, al pari del predetto decreto, sulla Gazzetta ufficiale del 21 febbraio 2024, sebbene con i nomi propri di persona omessi. La stessa relazione è presente in copia integrale, senza omissioni di nomi, nel fascicolo di parte, da dove è stata estratta dal AVV_NOTAIO generale al fine di utilizzarla per la sua requisitoria. Non può dirsi quindi che sia un atto non accessibile o al quale la parte non abbia avuto concreto accesso.
3.2. -Nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale, pur se sono omessi i nomi, risulta indicata, nella parte che qui ci riguarda, la carica del soggetto agente e in particolare di COGNOME, indicato come sindaco oppure sindaco ‘COGNOME‘; nella relazione estratta dal AVV_NOTAIO generale, il sindaco è indicato per nome (come sindaco COGNOME o semplicemente COGNOME). A pag. 51 della relazione è esposta la vicenda di un furto subito in data 28 agosto 2011 dal sindaco presso l’abitazione di sua residenza; si dà atto che dopo alcuni giorni un tale ‘COGNOME‘ ha presentato una denuncia presso la stazione dei carabinieri affermando di essere stato aggredito, sequestrato, percosso e minacciato di morte con l’utilizzo di una pistola e mediante apposizione di una corda al collo da tre persone da lui identificate (tra le quali il cognato del sindaco) e altre due non identificate che, accusandolo di essere responsabile di dell’episodio predatorio, erano alla ricerca della refurtiva. Immediatamente dopo si dà atto che « In merito a tale episodio il sindaco -che ha riferito alla commissione di indagine di essere perfettamente a conoscenza di chi siano le famiglie di mafia operanti a Randazzo -ha affermato nel corso della sua audizione personale innanzi l’organo ispettivo di avere cercato di avere proprio da informazioni circa gli autori del furto subìto. peraltro al fine di recuperare quanto rubatogli avrebbe sollecitato il cognato affinché si interessasse attraverso gli usuali canali informativi degli ambienti criminali per giungere all’identità degli autori che avevano commesso il furto il suo danno».
3.3. -Questa condotta, riferibile allo COGNOME, indicato come persona che cercava di recuperare quanto rubatogli, corrisponde a quella ritenuta rilevante dalla Corte d’appello, la quale ha affermato che « A prescindere dalla contestazione e dalla assenza di prova in merito alla successiva aggressione e minaccia di morte rivolta ai presunti responsabili del gesto delittuoso anche al fine di ottenere la restituzione della refurtiva, lo stesso COGNOME ha confermato di essersi rivolto ad un boss locale (tale COGNOME
NOME, oggi deceduto) per ‘carpire informazioni ‘». La circostanza che nella sentenza impugnata dopo questa contestazione si riporti tra virgolette una frase che non si ritrova nella relazione, nulla toglie alla equivalenza di significato tra la condotta descritta nella relazione prefettizia e quella ritenuta rilevante dalla Corte d’appello; in entrambi i casi si esprime il concetto che COGNOME abbia ammesso di essersi rivolto al boss per avere informazioni sul furto, sicché la svista in cui è incorso il giudice di secondo grado appare nel complesso irrilevante, poiché non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa o del giusto processo, né addebito di condotte non riferibili all’odierno ricorrente, atteso che i fatti sono così descritti nella relazione prefettizia. Si deve aggiungere che la valutazione della forza ed efficacia probatoria di quanto riportato nella relazione prefettizia costituisce giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità.
3.4. -Il fatto in sé (rivolgersi a un noto pregiudicato, conoscendo chi fossero gli esponenti delle famiglie mafiose sul territorio) è stato poi valutato dalla Corte d’appello unitamente ad altri comportamenti, commissivi ed omissivi, descritti nella sentenza impugnata, che hanno portato la Corte ad affermare la vicinanza del sindaco, consolidata nel tempo, ad ambienti malavitosi locali, e la mala gestio della cosa pubblica, resa permeabile alle pressioni criminali.
-Deve qui ricordarsi che ai fini della dichiarazione di incandidabilità ex art 143 TUEL la valutazione non deve essere compiuta in modo parcellizzato, isolando ciascun comportamento ed esaminandolo singolarmente, dovendo piuttosto essere effettuata in modo complessivo, tale da non tralasciare ed anzi valorizzare le interconnessioni tra le condotte stesse, dalla cui trama ben può emergere la sussistenza dei presupposti per l’incandidabilità (Cass. n. 25380 del 29/08/2023). Ed ancora, che la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell’amministratore dell’ente locale integri gli estremi del reato di
partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio, anche attraverso elementi di collegamento fra l’amministratore e l’oggetto dell’addebito, ritenuti idonei ad influenzare e condizionare la formazione della volontà dell’ente pubblico (Cass. n. 26375 del 10/10/2024). E, in particolare, per quanto attiene alla condotta del sindaco, nel caso in cui, alla luce di una visione di insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l’amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 143, comma 11, d.lgs. cit., così come risultante dalla sostituzione operata dall’art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009, dato che la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell’RAGIONE_SOCIALE comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l’ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali (Cass. n. 2749 del 05/02/2021). E’ necessario però che l’organizzazione criminale che infiltra l’ente locale o esercita pressioni sul consiglio comunale o provinciale, operi con metodo mafioso, cioè avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo (Cass. n. 18560 del 08/07/2025).
4.1. -E’ rilevante pertanto accertare se vi sono legami personali tra amministratori e soggetti che operano con metodo mafioso, e soprattutto se questi legami vengono rafforzati da comportamenti volontari come la richiesta di «favori», poiché da un lato, il richiedente si
vincola ancora di più con la persona alla quale chiede e quest’ultima, attraverso questa professione di «amicizia» e il «favore» reso all’«amico», fa ostentazione di potere, il che contribuisce a creare quello stato di soggezione ambientale che consente alla consorteria criminale di operare. Reagire ad un furto rivolgendosi ad un boss locale anziché alle forze dell’ordine non è un comportamento neutro; la Corte d’appello lo ha considerato sintomatico di abituale frequentazione con esponenti di una consorteria mafiosa e così facendo ha correttamente utilizzato -contrariamente a quanto ritiene parte ricorrente -il meccanismo della prova presuntiva, considerando i fatti conosciuti (la richiesta, la consapevolezza di quali fossero le famiglia mafiose, l’ambiente ristretto in cui ciò è avvenuto) e giungendo ad una conclusione basata non su mere congetture, ma su deduzione logiche e massime di esperienza, secondo le regola dell’ id quod plerumque accidit (Cass. n. 6387 del 15/03/2018). Affermando che « solo chi abbia abituale frequentazione con esponenti di una consorteria mafiosa può pensare di rivolgersi loro per conoscere i responsabili di un furto e per il recupero della refurtiva », il giudice di merito ha rimarcato un dato che sottende fatti notori, non solo nell’ambito degli operatori di diritto, ma che fanno ormai parte della cultura comune. Il sindaco ha chiesto un favore ad un esponente di una consorteria mafiosa, che non concede «favori» a titolo caritatevole; la richiesta di simile «favore» sottintende la implicita affermazione di essere a conoscenza che il destinatario ha legami con ambienti criminali, fatto che il destinatario avrebbe interesse a negare se non vi fosse un rapporto di confidenza e di vicinitas ; la natura del «favore» è di per sé discutibile poiché una persona retta si rivolge alle forze dell’ordine e non al boss locale e da qui si può dedurre che una richiesta di questo tipo manifesta fiducia nel boss e nei mezzi illegali piuttosto che l’adesione alle regole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Non si tratta quindi di costruzione assertiva, priva di controllo logico e giuridico, poiché come sopra si è detto, ogni singola
condotta è stata inquadrata e valutata nel contesto, muovendo da alcuni punti fermi e cioè la presenza sul territorio di consorterie criminali di tipo mafioso, il che porta con sé una serie di considerazioni implicite -e sin troppo note -sulle modalità con le quali agiscono tali consorterie, e l’essere stato il RAGIONE_SOCIALE sciolto per infiltrazioni mafiose. Deve qui ricordarsi che la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito salvo che vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale (Cass. n. 27266 del 25/09/2023; Cass, n. 10240 del 18/04/2025); vizio che qui non si ravvisa per le considerazioni sopra esposte.
5. -Nella valutazione resa dalla Corte d’appello, la contiguità del sindaco COGNOME ad ambienti criminali, manifestata da episodi sintomatici quale quello in esame, fa da sfondo a comportamenti scorretti o inefficienti tenuti nella RAGIONE_SOCIALE della res publica e consente di inquadrare la condotta complessiva, tenendo conto del contesto ambientale, come idonea a dare causa allo scioglimento, essendo a tal fine sufficiente che l’amministratore, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica (Cass. n. 8056 del 11/03/2022).
5.1. -Questa valutazione viene messa in discussione dagli odierni motivi di censura, come anche appresso si vedrà, frazionando le singole condotte, esaminandole separatamente ed estrapolandole dal contesto, il
che già di per sé costituisce un errore di metodo, contrastante con i consolidati principi giurisprudenziali sopra ricordati.
6. -Nel dettaglio, con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 2697 c.c., 143 D.lgs. 267/2000, 27 Cost., 6 e 7 CEDU, art. 3 Protocollo n. 1 CEDU (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) Il ricorrente lamenta che a Corte abbia affermato che egli, Sindaco dal 2018, pur in presenza di tre ordinanze di demolizione di manufatti abusivi adottate nei confronti dei fratelli COGNOME tra il 1987 e 1991 non assunse alcuna iniziativa fino al gennaio 2023 così tenendo una ingiustificata condotta omissiva almeno a decorrere dal 2018, quando è asceso alla carica di primo cittadino. Secondo il ricorrente il fatto storico decisivo, ritualmente dedotto e documentalmente comprovato dal ricorrente, che la Corte ha omesso di esaminare è costituito dalla circostanza che il ricorrente ha avuto conoscenza della esistenza degli abusi solo nel novembre 2022, a seguito di una specifica comunicazione riservata trasmessa dal comando di polizia municipale. Il ricorrente deduce che tale fatto è stato oggetto di puntuale allegazione e produzione documentale a fronte di tale specifica contestazione grava sull’RAGIONE_SOCIALE resistente l’onere di fornire la prova dell’eventuale pregressa conoscenza del fatto in mancanza di tale accertamento la sentenza impugnata si fonda su una responsabilità meramente automatica, ancorata al solo dato temporale dell’insediamento, in violazione dei principi di personalità e individualizzazione dell’accertamento richiesto anche ai fini dell’incandidabilità ex art. 143 TUEL. Ad avviso del ricorrente, sarebbe del tutto irragionevole e contrario ai principi più elementari di responsabilità personale imputare al ricorrente una responsabilità omissiva per il mancato adempimento di ordinanze demolitorie adottate oltre trent’anni prima del suo insediamento, rimaste sine die ineseguite da parte delle
pregresse amministrazioni e delle quali egli era del tutto ignaro sino alla formale segnalazione intervenuta successivamente, ad opera delle Forze dell’Ordine e degli organi ispettivi, solo nel 2022. Pretendere che il sindaco dovesse consultare proattivamente un archivio di ordinanze ultratrentennali per scovare eventuali abusi equivarrebbe a configurare un dovere di onniscienza, incompatibile con i principi costituzionali di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
6.1. -Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 D.P.R. 380/2001 e dell’art. 11 D.L. 14/2017 per l’ erronea negata esistenza di norma giuridica che legittima l’intervento della Prefettura e il giudizio di disvalore in contrasto con il diritto positivo con violazione del principio di legalità (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) La parte deduce che la sentenza impugnata è affetta da una grave violazione di legge nella parte in cui afferma che la richiesta avanzata dal sindaco alla prefettura di Catania per l’intervento sostitutivo nelle operazioni di demolizione sarebbe stata ‘priva di copertura normativa’ e finalizzata ‘unicamente a procrastinare l’esecuzione delle ordinanze’, così qualificando come ‘pretestuosa’ e ‘destinata al sicuro insuccesso’ un’iniziativa perfettamente legittima sotto il profilo normativo e motivata da esigenze obiettive e documentate Tale affermazione risulta manifestamente erronea e in contrasto con l’art. 41 del D.P.R. 380/2001, che disciplina espressamente l’intervento sostitutivo, disponendo che « ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale ometta di provvedere, il Prefetto può, su proposta della competente autorità, disporre l’esecuzione in via sostitutiva delle ordinanze di demolizione » nonché con l’art. 11, comma 2, del D.L. 14/2017 (conv. in L. 48/2017), che prevede: « In caso di inadempienza dell’RAGIONE_SOCIALE comunale, il refetto può adottare gli atti necessari all’esecuzione coattiva delle ordinanze di demolizione, anche mediante l’impiego della forza pubblica o dell’esercito ». La disciplina si applica anche a manufatti abusivi preesistenti.
-I motivi possono esaminarsi congiuntamente, per ragioni di connessione, e sono inammissibili.
7.1. -Premesso quanto si è sopra detto sulla erroneità di esaminare, ai fini della censura, le condotte singolarmente ed estrapolandole dal contesto, deve ricordarsi che la censura di omesso esame di fatto decisivo non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023). Deve quindi ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927 del 23/04/2024).
7.2. -Ora, deve rilevarsi che la Corte d’appello ha imputato al sindaco, in relazione alla mancata demolizione di questi immobili abusivi, una condotta omissivo -commissiva. Omissiva in quanto sebbene sindaco dal 2018, con le correlative responsabilità anche di gestione del territorio, oltre che di generale vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, nonostante la presenza di ordinanze di demolizione, non si è attivato fino al 2023; commissiva in quanto si è attivato tardivamente, nel gennaio del 2023, dopo l’operazione ‘terra
bruciata’ e l’avvio dell’attività ispettiva, dapprima in maniera inefficiente chiedendo l’intervento dell’esercito; istanza che la Corte di merito ha ritenuto priva di alcun giustificazione e di supporto normativo e quindi avviata a sicuro insuccesso.
7.3. -Il fatto di cui la parte deduce l’omesso esame non acquista in questo contesto valenza decisiva. Anche a non voler rilevare che la vicenda della nota della polizia municipale non dimostra che il sindaco ebbe cognizione del fatto solo dopo questa nota, ma soltanto che da quella data in poi non poteva più affermare di non saperne nulla, non si discute di quando arrivò al sindaco una notizia dell’abusivismo in forma ufficiale e che non poteva ignorare, ma di un complessivo comportamento, valutato come inerte ed inefficiente, il che, come la parte stessa ammette, è di per sé rilevante (Cass. Sez. Un. 30 gennaio 2015, n. 1747). Si tratta quindi non già di fatti, ma della valutazione data dalla Corte al complessivo comportamento del sindaco, giungendo alla conclusione, sulla base di alcuni elementi probatori, che egli sia incorso in negligente violazione dei suoi doveri. Analogamente può dirsi per la valutazione della (in)congruità delle iniziative poste in essere tardivamente dal sindaco: anche in questo caso si tratta di una valutazione complessiva dei comportamenti accertati, valorizzando alcuni dati probatori e ritenendoli di maggior rilievo e persuasività rispetto ad altri, valutazione di fatto in questa sede incensurabile (Cass. s.u. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021). Deve qui ricordarsi che il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12751
del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n. 29404 del 07/12/2017)
Si riscontra qui, come in altri motivi, il tentativo di scomporre le condotte e di sminuirle proponendo una ricostruzione alternativa del quadro probatorio, lamentando come la Corte d’appello abbia valutato i fatti acquisiti, e offrendo di contro una valutazione del tutto soggettiva sulla presunta mancanza di responsabilità del ricorrente.
8. -Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per carenza e/o apparenza della motivazione, contraddittorietà intrinseca della motivazione, violazione del c.d. “minimo costituzionale” della motivazione come delineato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del “minimo costituzionale” della motivazione, come delineato, da ultimo, dalla sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 8053 del 7 aprile 2014, nonché, per quanto riguarda i procedimenti afferenti all’incandidabilità, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2015. Deduce che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sull’assunto secondo cui l’odierno ricorrente, in qualità di amministratore comunale, avrebbe omesso, in primo luogo, di attivare il procedimento di acquisizione al patrimonio comunale di un bene confiscato alla criminalità organizzata, e, conseguentemente, di procedere alla sua assegnazione a favore di soggetti del terzo settore, lasciandolo così nella disponibilità della famiglia COGNOME, a cui il bene era stato precedentemente sottratto. La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto da un lato, si riconosce l’effetto ex lege della confisca definitiva, che comporta l’acquisizione del bene al patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con gestione affidata all’RAGIONE_SOCIALE competente, sottraendo in modo radicale il bene alla sfera giuridica della
famiglia mafiosa; dall’altro lato, si imputa all’RAGIONE_SOCIALE comunale la responsabilità di aver “lasciato il bene nella disponibilità della famiglia COGNOME“, come se tale disponibilità fosse giuridicamente possibile e come se il RAGIONE_SOCIALE avesse un potere dispositivamente omissivo sul bene confiscato. Tale antinomia, ad avviso del ricorrente, impedirebbe di comprendere su quale presupposto in fatto e in diritto si fondi l’affermazione di responsabilità dell’amministratore.
9. -Il motivo è infondato.
La motivazione della Corte d’appello sul punto è chiara e conseguenziale imputando al sindaco di avere concorso con la sua condotta inerte e negligente a lasciare RAGIONE_SOCIALE confiscati nella disponibilità di fatto (e non in diritto) della famiglia mafiosa. Dopo la confisca i RAGIONE_SOCIALE divengono di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ne acquista la titolarità giuridica ; essi vengono gestiti dall’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE destinazione dei RAGIONE_SOCIALE sequestrati e confiscati alla criminalità), ma i comuni hanno un ruolo centrale nell’effettivo impiego di questi RAGIONE_SOCIALE a scopi di utilità sociale, poiché essi possono avanzare alla RAGIONE_SOCIALE la proposta di assegnazione e destinazione. La Corte d’appello ha addebitato al sindaco nonché all’AVV_NOTAIO un comportamento negligente ed opaco dal momento che il comune di Randazzo ha rinunciato a chiedere la assegnazione di questi terreni, il che ha impedito non già la formale acquisizione del bene al patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, bensì la sua effettiva destinazione a scopi di utilità sociale, considerando che nella conferenza dei servizi alcune RAGIONE_SOCIALE avevano manifestato la disponibilità a supportare i comuni per la gestione dei terreni confiscati; a fonte di ciò, il comune ha invece rinunciato alla assegnazione in base ad argomentazioni ritenute dalla Corte d’appello pretestuose, con la conseguenza che i RAGIONE_SOCIALE sono rimasti di fatto nella disponibilità della famiglia mafiosa. Non vi è quindi alcuna contraddittorietà nella motivazione poiché il comportamento imputato è
chiaramente descritto, così come ne è chiaramente descritto l’effetto, di contrastare un effettivo e concreto ripristino della situazione di legalità. Quanto al resto, si tratta di censure di merito su come la Corte d’appello abbia valutato la condotta tenuta dagli amministratori e la pretestuosità delle ragioni addotte.
10. -Con il sesto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 TUEL, l’ erronea qualificazione giuridica delle condotte, la violazione dei principi di legalità, proporzionalità, tipicità, valutazione sistemica, la violazione degli artt. 24, 97, 111, 113 Cost.; art. 6 CEDU e art. 3 protocollo n. 1 CEDU, il vizio motivazionale (art. 132 n. 4 c.p.c., art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) . Il ricorrente lamenta che la Corte abbia valorizzato quale fatto centrale del giudizio di responsabilità una dichiarazione documentalmente inesistente nella relazione prefettizia e presente unicamente in una memoria difensiva depositata in secondo grado dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mai oggetto di contraddittorio processuale, con violazione delle regole sulla formazione della prova e del contraddittorio (artt. 115 e 116 c.p.c.). Inoltre lamenta che la Corte di merito abbia costruito un giudizio di contiguità ambientale ricorrendo ad un procedimento inferenziale vietato, fondato su una praesumptio de praesumpto, desumendo da un fatto isolato del 2011 (privo di riscontri, semanticamente equivoco e temporalmente distante) l’esistenza di una frequentazione ambientale stabile e continuativa, senza ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, in violazione dell’art. 2729 c.c. Ancora, che abbia omesso l’esame del fatto decisivo, ritualmente allegato e documentalmente comprovato, costituito dalla circostanza che il ricorrente abbia avuto conoscenza della situazione di abusivismo edilizio solo nel novembre 2022, attivandosi tempestivamente subito dopo, sovvertendo l’onere probatorio in capo all’RAGIONE_SOCIALE (artt. 115 e 2697 c.c.). Ulteriormente, deduce che abbia negato l’esistenza di una disciplina normativa vigente che legittimava la richiesta di intervento prefettizio ai
fini dell’esecuzione sostitutiva delle demolizioni, in contrasto con gli artt. 41 DPR 380/2001 e 11 DL 14/2017, come interpretati da costante giurisprudenza amministrativa. Inoltre, deduce che abbia fondato la decisione su una motivazione apparente e internamente contraddittoria, affermando da un lato la non disponibilità al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE confiscati già trasferiti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e addebitando, nondimeno, al ricorrente responsabilità per omessa destinazione di tali RAGIONE_SOCIALE. Deduce che oltre ai singoli profili di erronea applicazione normativa e processuale sopra elencati, la sentenza impugnata è affetta da un vizio di impostazione metodologica che ha radicalmente alterato i presupposti applicativi dell’art. 143 TUEL. La Corte d’appello ha, infatti, isolato e selezionato tre episodi distinti – il presunto contatto del 2011 con un pregiudicato, la vicenda delle demolizioni e la questione dei RAGIONE_SOCIALE confiscati -estrapolandoli da un più ampio contesto di addebiti originariamente contestati, che il giudice di primo grado aveva già ritenuto insussistenti o irrilevanti, statuendo espressamente l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di incandidabilità’ e che la stessa Corte d’appello ha confermato ‘nel resto’. La motivazione offerta dalla Corte d’appello si fonderebbe su suggestioni logiche e inferenze induttive, prive di effettivo riscontro fattuale. In particolare, l’intero giudizio causale relativo alle ragioni RAGIONE_SOCIALE scioglimento è stato in ultima istanza ricondotto ad un’unica vicenda amministrativa -la tardiva attivazione della procedura demolitoria – peraltro riferita ad abusi accertati sin dagli anni ’80, ben prima del mandato amministrativo del ricorrente, la cui responsabilità viene così surrettiziamente proiettata su condotte anteriori all’assunzione della carica.
11. -Il motivo è inammissibile.
Esso consta in sostanza della ricapitolazione dei motivi che precedono ed esprime essenzialmente censure di merito imputando alla Corte d’appello di parcellizzare e isolare i comportamenti singolarmente
rilevanti, muovendo dalla asserzione, priva di riscontro, che la Corte d’appello abbia confermato la sentenza nel ‘resto’.
Non vi è invero alcuna statuizione della sentenza di primo grado che sia stata confermata, perché qui la statuizione è unica: negativa sulla sussistenza dei presupposti per applicare l’art 143 TUEL quella resa dal giudice di primo grado, positiva quella resa dal giudice di secondo grado, che si è chiaramente espresso nel senso che è « ferma opinione di questa Corte d’appello che le condotte sopra descritte, valutate unitariamente, abbiano minato la legalità e l’imparzialità dell’RAGIONE_SOCIALE ed inciso la sua credibilità presso il pubblico, e cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, incrinato da fenomeni di infiltrazione e condizionamento riconducibili alla condotta degli amministratori e siano stati la causa del disposto scioglimento del consiglio comunale di Randazzo ». Ciò in conformità ai principi di diritto sopra richiamati, secondo i quali la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell’amministratore dell’ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio, anche attraverso elementi di collegamento fra l’amministratore e l’oggetto dell’addebito, ritenuti idonei ad influenzare e condizionare la formazione della volontà dell’ente pubblico. La valutazione delle condotte deve essere unitaria, valorizzando le interconnessioni tra le condotte stesse, e rileva a tal fine anche l’accertamento del venir meno, anche solo colposo, da parte dell’amministratore locale agli obblighi di vigilanza riconnessi alla sua carica, poiché i RAGIONE_SOCIALE tutelati dalla norma sono compromessi o messi in pericolo non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, sicché deve evitarsi il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria
ha inteso ovviare (Cass. n. 25380 del 29/08/2023; Cass. n. 26375 del 10/10/2024; Cass., Sez. Un., 30/01/2015, n. 1747; Cass. n. n. 2749 del 05/02/2021).
Ricorso di NOME AVV_NOTAIO COGNOME
12. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143, comma 11 D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 24 Cost., sotto un duplice profilo: a) per non aver la Corte applicato correttamente l’art. 143, comma 11 del TUEL che impone l’individuazione di una responsabilità personale dell’amministratore rispetto allo scioglimento dell’Ente (anche a titolo di colpa), concretizzatasi in una precisa condotta (anche omissiva), ma avendo piuttosto ritenuto rilevanti ai fini della dichiarazione di incandidabilità episodi non riferibili al ricorrente rispetto alla gestione dell’ente ed errando anche nell’interpretazione della normativa fornita dalla giurisprudenza. Il ricorrente deduce che per poter legittimamente ritenere applicabile la misura disposta dall’art. 143, comma 11 TUEL è necessario individuare: a) l’elemento oggettivo della condotta amministrativa o comunque incidente sull’attività amministrativa; b) l’elemento soggettivo del dolo o della colpa; c) il nesso di causalità con lo scioglimento dell’Ente, qualificabile come danno. Deduce che tale tipo di accertamento non può essere svolto in maniera ‘unitaria e complessiva’ rispetto alle vicende che hanno interessato due distinti soggetti o peggio ancora l’ente nel suo complesso, senza che per tale via venga apertamente violato il disposto dell’art. 143, comma 11 TUEL. Osserva che nella relazione che ha condotto allo scioglimento dell’ente da cui scaturisce il presente giudizio, questi è citato solo in alcuni passaggi senza che sia mai valutata (in positivo o in negativo) la sua attività come amministratore; né è indicato alcun atto (o omissione) relativo al periodo di gestione della cosa pubblica, ad esso addebitabile, in grado di costituire
prova, anche presuntiva, circa la sua responsabilità) quanto al provvedimento che dispone lo scioglimento dell’ente. Lamenta che la Corte, interpretando in maniera errata la disposizione in parola, ha sostanzialmente addebitato all’odierno ricorrente condotte non a lui ascrivibili, determinandosi per l’applicazione in suo danno della misura interdittiva in ragione di generiche circostanze non riferibili al suo specifico ruolo, tradendo così la natura personale della misura stessa.
13. -Il motivo è inammissibile.
Premesso e richiamato quanto sopra esposto in ordine ai principi applicabili alla fattispecie, deve evidenziarsi che la ricostruzione del contesto in cui l’amministratore si è trovato ad operare è rilevante perché consente di attribuire alle sue azioni o omissioni significato e portata in termini di efficienza causale. Così la Corte, ricostruito il contesto, e dopo avere individuato anche per NOME COGNOME un episodio ritenuto fortemente sintomatico della sua vicinanza ad ambienti criminali, quale accompagnare in carcere un personaggio di indiscussa caratura criminale, ne ha evidenziato il concorso con il sindaco nella condotta opaca e negligente che ha impedito la sottrazione, di fatto, dei RAGIONE_SOCIALE confiscati alle famiglie mafiose di cui si è detto al punto 9, ed ha valutato questi comportamenti in termini di efficienza casuale, in concorso, nel rendere la cosa pubblica aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio.
Non risponde quindi a verità che gli siano state addebitate condotte altrui, e la valutazione della rilevanza di questi comportamenti è stata correttamente rapportata al contesto in cui si trovava ad operare l’AVV_NOTAIO, tenendo conto anche dei suoi legami personali, e della pubblica manifestazione di essi. Quanto al resto si tratta, come anche rilevato dal AVV_NOTAIO generale, di censure di merito, ripetute, sotto diversa forma, anche nei motivi che seguono.
14. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143, commi 1 e 11 e 50 comma 2 , 107 comma 1 e 54 comma 1 del TUEL e dell’art. 24 Cost., per non aver la Corte applicato correttamente l’art. 143, comma 11 del TUEL letto alla luce del comma 1 del medesimo articolo, e quindi per aver fondato la dichiarazione di incandidabilità su un episodio che non può qualificarsi condotta amministrativa (meno che mai colposa) e su un altro che invece non può qualificarsi come causa RAGIONE_SOCIALE scioglimento, violando così anche il diritto di difesa.
Il ricorrente deduce che si è erroneamente data rilevanza all’episodio dell’accompagnamento in carcere di tale COGNOME che non costituisce condotta amministrativa e che la Corte stessa ha qualificato come condotta lecita e pertanto non si tratta di un elemento univoco o concreto idoneo a dimostrare la vicinanza con ambienti criminali. Quanto poi alla condotta amministrativa che sarebbe sintomatica di alterazione nel procedimento di formazione della volontà dell’ente l’unico episodio è quello relativo alla gestione dei RAGIONE_SOCIALE confiscati alla mafia. In questa vicenda il COGNOME ha effettuato un accertamento sui luoghi compiendo in modo pieno legittimo e adeguato l’attività istruttoria e riscontrati alcuni elementi quali la presenza di animali sull’area e la distanza tra il centro abitato ha dichiarato per conto del comune -esprimendo una decisione non sua ma dell’ente -la indisponibilità ad acquisirle al proprio patrimonio; questa decisione è frutto di una istruttoria ampiamente giustificata sulla base di elementi non irragionevoli.
14.1. -Il motivo è inammissibile.
Con questa censura si tende a sollecitare una rivalutazione nel merito del materiale probatorio esaminato dalla Corte d’appello. Deve qui ribadirsi che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della
vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927 del 23/04/2024). La valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito (Cass. n. 37382 del 21/12/2022). Come sopra si è detto, la Corte di merito si è attenuta ai principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo i quali è sufficiente che l’amministratore sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio; in questo caso, nella valutazione del giudice d’appello il comportamento negligente è consistito nell’orientare l’istruttoria, valorizzando ragioni ritenute pretestuose per giungere al rifiuto di assegnazione al comune dei RAGIONE_SOCIALE confiscati, in concorso con il sindaco, con la conseguenza che i RAGIONE_SOCIALE sono rimasti nella disponibilità di fatto della famiglia mafiosa.
15. -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art, 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143, comma 11 TUEL; degli artt. 2727, 2728, 2729, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la Corte ritenuto rilevanti ai sensi dell’art. 143 TUEL degli episodi privi delle caratteristiche richieste dalla normativa e la cui rilevanza non è stata mai provata ma operando una presunzione al fuori delle ipotesi nelle quali essa può applicarsi, in assenza degli elementi (substrato fattuale accertato) che consentono di ‘presumere’ ed in aperta violazione dell’onere probatorio. Il ricorrente deduce quanto all’episodio dell’accompagnamento del soggetto pregiudicato (indicato in sentenza a pag. 13) che egli ha in primo luogo contestato il fatto in sé (‘ove mai’
accaduto) ed a fronte della contestazione nessuna prova è stata fornita in ordine alla veridicità dell’episodio. La Corte però assume il fatto come certamente avvenuto. Non è neanche possibile che questo episodio del 2017 abbia influito sull’attività amministrativa condotta dal luglio 2022 (considerando l’avvenuta riabilitazione del soggetto nel 2021), causando lo scioglimento dell’ente e infatti non viene in alcun modo spiegato.
15.1 -Con il quarto motivo si lamenta ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione, per aver la Corte motivato la pronuncia di incandidabilità in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa e tuttavia citando a sostegno giurisprudenza che ritiene necessari tali presupposti, nonché per aver affermato la rilevanza di tali episodi in maniera del tutto contraddittoria: a) rispetto all’accompagnamento non emerge l’iter logico a seguito del quale un unico episodio segnalato nel 2017 sia prova di una frequentazione risalente; b) rispetto alla questione dei RAGIONE_SOCIALE confiscati si afferma da un lato che nel caso di confisca i RAGIONE_SOCIALE sono gestiti dallo RAGIONE_SOCIALE, dall’altro si fonda la rilevanza ex art. 143 della condotta sulla contraria affermazione che il RAGIONE_SOCIALE non acquisendo il terreno lo lascia alla disponibilità delle famiglie criminali. Deduce che rifiutare di acquisire i RAGIONE_SOCIALE non può significare lasciarli nella disponibilità delle consorterie criminali, ma che a lasciarli nelle mani della consorteria è stata l’RAGIONE_SOCIALE che li gestisce sin dal 2018 e non il RAGIONE_SOCIALE che rifiuta di acquisirli e gravarsi delle spese per liberarli.
16. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili
Sulla contestazione che NOME COGNOME abbia effettivamente accompagnato in carcere COGNOME, la Corte territoriale ha soltanto sovrapposto la sua diversa valutazione a quella resa dal Tribunale e lo ha considerato sintomatico di vicinanza ad un soggetto che all’epoca aveva una rilevante caratura criminale, manifestata coram populo; ed è
evidente che la valutazione si fonda non solo sul fatto in sé, ma anche sul significato che esso acquista in una piccola comunità ove sono radicate famiglie mafiose. La Corte ha quindi valutato indifferente che la condotta sia in sé lecita e la circostanza che lo COGNOME abbia tenuto in seguito buona condotta durante lo stato di restrizione. La censura, oltre ad attingere profili di merito, non coglie neppure la ragione decisoria, poiché la Corte non ha censurato l’azione in sé ma l’ha considerata sintomatica, e cioè -nel contesto sopra descritto -come idonea a dimostrare vicinanza alle consorterie mafiose; valutazione dei fatti che costituisce giudizio di merito. Quanto poi alla pretesa contraddittorietà della motivazione in ordine alla questione dei RAGIONE_SOCIALE confiscati e alla irrilevanza della condotta di averne rifiutato l’assegnazione, si richiama quanto esposto al punto 9. Infatti, come emerge dalla sentenza impugnata i RAGIONE_SOCIALE erano rimasti nella disponibilità di fatto della famiglia mafiosa mentre il comune avrebbe potuto richiederne l’assegnazione per destinarli a pubblica utilità. Anche i motivi del ricorrente NOME COGNOME tendono a frazionare le condotte, isolandole dal contesto come sopra ricostruito e a proporre una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti accertati.
Ne consegue il rigetto di entrambi i ricorsi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in euro 3.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, a carico di ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Condanna ciascun ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, ed agli accessori di legge, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte di entrambi i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso all’esito della camera di consiglio del 09/02/2026 e, in sede di riconvocazione del 18/02/2026.
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME