Inattività Lavorativa e Assegno di Invalidità: la Cassazione Fa il Punto sulla Retroattività
Il concetto di inattività lavorativa per gli invalidi parziali torna al centro del dibattito giurisprudenziale. Con una recente ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha sospeso la decisione su un caso specifico per rimettere la questione a una pubblica udienza. L’obiettivo è fare chiarezza definitiva sulla possibile applicazione retroattiva delle nuove, e più favorevoli, norme che definiscono quando un’attività lavorativa di lieve entità sia compatibile con l’assegno mensile di assistenza. Vediamo nel dettaglio i contorni di questa importante vicenda.
I Fatti di Causa
Una cittadina, riconosciuta invalida parziale, aveva richiesto all’ente previdenziale l’assegno mensile di assistenza previsto dalla legge. La sua domanda era stata respinta perché svolgeva un’attività lavorativa, sebbene con un reddito molto basso. La lavoratrice ha quindi adito il Tribunale, sostenendo la sua tesi sulla base di una nuova norma, l’art. 12-ter del D.L. n. 146/2021, che considera soddisfatto il requisito dell’inattività lavorativa anche se l’invalido percepisce un reddito inferiore a una determinata soglia.
Il Tribunale di Foggia, tuttavia, ha respinto la sua richiesta. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la nuova disposizione non fosse una norma di ‘interpretazione autentica’ (cioè una legge che chiarisce una precedente), ma una norma innovativa. Di conseguenza, non poteva essere applicata retroattivamente a una situazione sorta prima della sua entrata in vigore.
Contro questa decisione, la cittadina ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione della nuova legge.
La Decisione sulla questione della inattività lavorativa
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, non ha deciso se la lavoratrice avesse torto o ragione. Ha invece emesso un’ordinanza interlocutoria, con la quale ha preso atto della rilevanza della questione. I giudici hanno evidenziato che il quesito sull’efficacia retroattiva o meno della nuova definizione di inattività lavorativa era già stato sollevato in un altro procedimento e rinviato alla pubblica udienza.
Riconoscendo la necessità di un intervento ‘nomofilattico’ – ossia volto a garantire un’interpretazione della legge uguale per tutti – la Corte ha deciso di rinviare anche questa causa a una nuova udienza pubblica. Questa scelta impedisce una decisione in camera di consiglio e prepara il terreno per una pronuncia che avrà valore di principio e guiderà le decisioni future dei tribunali su casi analoghi.
Le Motivazioni
La motivazione principale dietro il rinvio risiede nella natura stessa della questione giuridica. Il punto cruciale è stabilire se l’art. 12-ter sia una semplice novità legislativa, valida solo per il futuro, o se rappresenti un chiarimento di un principio preesistente, e quindi applicabile anche al passato. La decisione del Tribunale di Foggia si è basata sulla prima interpretazione, negando l’applicazione della norma al caso specifico.
La Cassazione, tuttavia, ritiene che la questione abbia una portata generale e meriti un approfondimento in una sede più solenne come la pubblica udienza. La Corte vuole evitare il formarsi di orientamenti giurisprudenziali contrastanti tra i vari tribunali d’Italia, che creerebbero incertezza e disparità di trattamento tra i cittadini. Il rinvio è quindi uno strumento per assicurare la certezza e l’uniformità del diritto in una materia così delicata come quella delle prestazioni assistenziali.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza non risolve la controversia, ma la ‘congela’ in attesa di una decisione di principio. L’implicazione pratica per la ricorrente e per tutti coloro che si trovano in situazioni simili è che bisognerà attendere la pronuncia della Corte a sezioni riunite o in pubblica udienza. Tale futura sentenza stabilirà in modo definitivo se il nuovo e più flessibile concetto di inattività lavorativa possa essere usato per valutare le domande di assegno di invalidità presentate prima dell’entrata in vigore del D.L. 146/2021. Questa decisione avrà un impatto significativo su un gran numero di invalidi parziali che svolgono piccole attività lavorative.
Qual è la questione legale principale affrontata dall’ordinanza?
La questione centrale è se la nuova definizione di ‘inattività lavorativa’ introdotta dall’art. 12-ter del D.L. n. 146/2021, più favorevole per gli invalidi parziali, possa essere applicata retroattivamente a situazioni sorte prima della sua entrata in vigore.
La Corte di Cassazione ha dato ragione a una delle parti?
No, la Corte non ha deciso nel merito. Ha emesso un’ordinanza interlocutoria con cui ha rinviato la causa a una pubblica udienza, ritenendo la questione di particolare importanza e meritevole di una pronuncia che uniformi l’interpretazione della legge (intervento nomofilattico).
Per quale motivo il Tribunale di Foggia aveva inizialmente respinto la richiesta della cittadina?
Il Tribunale ha respinto la richiesta perché ha considerato la nuova norma non come una legge di interpretazione autentica (con effetto retroattivo), ma come una norma innovativa, e quindi non applicabile a una fattispecie verificatasi prima della sua approvazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 27389 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27389 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8573/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato NOME COGNOME che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 364/2023 pubblicata il 01/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.12 -ter del d.l. n.146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021;
la disposizione de qua prevede che: «Il requisito dell’inattività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13»;
il Tribunale di Foggia nella sentenza impugnata ha ritenuto che tale disposizione non fosse qualificabile come norma di interpretazione autentica, e, pertanto, non l’ha applicata alla fattispecie portata al suo esame, antecedente alla entrata in vigore del d.l. n.146/2021;
con ordinanza interlocutoria 10/07/2025 n.18963 la medesima questione è già stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza, con riferimento alla efficacia retroattiva o meno del requisito della «inattività lavorativa» come divisato dall’art.12 ter comma 1 d.l. n.146/2021;
per tali premesse si appalesa necessario un intervento nomofilattico della quarta sezione della Corte, con trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, non essendo possibile la definizione in adunanza camerale per il rilievo nomofilattico della questione. Così deciso in Roma, il 16/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME