Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11682 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 12491/2022 R.G. proposto da:
NOME , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa come da procura in atti dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2787/2020 del la Corte d’appello di Milano , depositata in
data 30.10.2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 febbraio
2024 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME propose opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., avverso l’esecuzione mobiliare contro di lei avviata da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. mediante il pignoramento di un autoveicolo, per il recupero di € 26.809,48, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica né del libello, né di qualsiasi atto prodromico; sospesa la procedura dal g.e. ed introdotto il giudizio di merito dall’esattore, il Tribunale di Pavia, con sentenza del 20.3.2019, accolse l’opposizione annullando gli atti op posti, ritenendo la nullità della notifica del pignoramento e della cartella, perché effettuate mediante trasmissione di files in formato ‘ pdf ‘ , anziché ‘ p7m ‘ ; l ‘Agenzia delle Entrate -Riscossione (AdER), subentrata ad Equitalia, propose dunque gravame, che la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 30.10.2020, accolse, così rigettando l’opposizione della Lusona;
avverso detta sentenza, NOME COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a formali sette motivi, cui resiste con controricorso AdER; a seguito della rifissazione per l’odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria; il Collegio ha riservato il deposito della motivazione entro sessanta giorni;
Considerato che
1.1 -con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 618 e 339, comma 1, c.p.c., per non aver la Corte d’appello rilevato l’inammissibilità del gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, stante l’inappellabilità della sentenza di primo grado;
2.1 -il motivo è evidentemente fondato;
N. 12491/22 R.G.
da quanto risulta dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, è inequivoco che il Tribunale accolse l’opposizione della Lusona sia in relazione alla nullità della notifica del pignoramento, che della sottostante cartella; pertanto, non è dubbio come, per entrambi i profili, si tratti senz’altro di opposizione formale, ex art. 617 c.p.c., perché essi attengono al quomodo dell ‘ esecuzione forzata; tutte le altre domande della Lusona -che in parte avrebbero forse potuto costituire motivi inquadrabili nel l’opposizione ex art. 615 c.p.c. (ad es., quella sugli interessi) -vennero rigettate dal Tribunale;
ne discende che -pur nella palese infondatezza della tesi accolta dal Tribunale, perché le notifiche in parola non potevano affatto dirsi nulle per le ragioni esposte (v. ex multis , Cass. n. 23951/2020) -la C orte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’inammissibilità del gravame di AdER ex art. 618, ult. comma, c.p.c., posto che esso investiva specificamente i relativi capi di sentenza e che non risulta (neppure dal controricorso) che il Tribunale avesse specificamente qualificato l’opposizione proposta dalla COGNOME ( sicché non avrebbe comunque potuto operare il principio dell’apparenza , su cui v. ex multis Cass. n. 13381/2017);
3.1 -tutti i restanti motivi, espressamente proposti in subordine, restano conseguentemente assorbiti;
4.1 -in definitiva, è accolto il primo motivo, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da AdER ; le spese sia del grado d’appello, che di questo giudizio di legittimità (ferme le statuizioni della
N. 12491/22 R.G.
sentenza di primo grado, in quanto passate in giudicato in dipendenza della improponibilità dell’appello ), seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
p. q. m.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione; c ondanna quest’ultima alla rifusione delle spese del giudizio d’appello, liquidate in € 3.777,00 per compensi, nonché di quelle per il giudizio di legittimità, liquidate in € 3.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre, per entrambe, rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno