Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31461 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31461 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
RICORSO NON NOTIFICATO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9133/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , con AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME ;
– intimati –
Avverso l’ordinanza di questa Corte n. 30898/2024 del 3 dicembre 2024, pronunciata a definizione del giudizio n. R.G. 12482/2022.
Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio dell’undici novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente NOME COGNOME propone ricorso al fine di ottenere la correzione di errore materiale dell’ordinanza in epigrafe, salvo poi censurare la stessa sulla base di tre motivi attinenti alla ‘illegittimità palese’ del provvedimento, in quanto la forma dell’ordinanza sarebbe idonea solo in caso di inammissibilità di tutti i ricorsi spiegati; in quanto poi erroneamente l’ordinanza stessa avrebbe interpretato il portato dell’art. 82, disp. att. cod. proc. civ., oggetto del ricorso incidentale della
NOME; in quanto erroneamente avrebbe ritenuto la natura temeraria dell’azione ‘rescissoria’ proposta dalla NOME.
Il ricorso non risulta essere stato notificato.
La causa è stata quindi trattata all’adunanza camerale in epigrafe ed il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Pregiudizialmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso.
Al di là del suo contenuto, teso alla rivisitazione del giudizio di cassazione definito con l’ordinanza (non prodotta e citata in maniera non compiuta) -e pertanto già di per sé inammissibile – lo stesso, come osservato, non risulta essere stato notificato, come invece prescritto dall’art. 330 cod. proc. civ.
Orbene, escluso per quanto sopra specificato che esso possa avere consistenza di istanza di correzione di errore materiale, denunciando infatti asseriti errori di giudizio e comunque in nessun modo riconducibili alla nozione pacificamente elaborata di quella fattispecie, esso doveva essere notificato.
Mancando la notifica discende, come premesso, l’inammissibilità del ricorso.
‘Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa’ ( ex plurimis Cass. n. 20893/2015).
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente dei presupposti processuali per l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’undici novembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)