Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31917 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31917 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
Oggetto:
inammissibilità del
ricorso.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 13145/22 proposto da:
-) AVV_NOTAIO NOME
, difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c.; – ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME e COGNOME NOME ;
– intimati – avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Firenze 17.11.2021 n. 2226;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ appello di Firenze, con sentenza 16.11.2021 n. 2226, dichiarò inammissibile per tardività l ‘ appello proposto da NOME COGNOME avverso una sentenza del Tribunale della medesima città. Nella stessa sentenza ha ritenuto inescusabile il ritardo, e rigettato
l ‘ istanza di remissione in termini formulata dall ‘ appellante.
Tale sentenza è impugnata per cassazione da NOME COGNOME con
ricorso fondato su plurime censure frammiste. Le controparti sono rimaste intimate.
Con provvedimento del 26.5.2023 è stata proposta la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell ‘ art. 380 bis c.p.c., sul presupposto della sua inammissibilità per la confusa esposizione tanto dei fatti di causa, quanto dei motivi di impugnazione.
La ricorrente ha chiesto ugualmente la decisione con istanza del 5 luglio 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente inammissibile per due ragioni.
La prima ragione è la insuperabile farraginosità dell ‘ esposizione tanto dei fatti di causa, quanto dei motivi di impugnazione. Tale confusione impedisce di comprendere persino quale sia la contesa all ‘ origine del presente giudizio e, a maggior ragione, quali siano le doglianze.
1.1. La seconda ragione è che, a tutto concedere, dalla suddetta farraginosa esposizione (fermo restando che non è dato comprendere quale sia stata la domanda originaria e le sue ragioni) comunque sarebbe possibile evincere solo tre censure:
la sentenza sarebbe nulla per mancanza di sottoscrizione del giudice;
la sentenza sarebbe nulla perché pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., senza che risulti allegata al verbale d ‘ udienza;
la decadenza dall ‘ impugnazione non poteva essere rilevata d ‘ ufficio;
la Corte d ‘ appello ha erroneamente rigettato l ‘ istanza di rimessione in termini.
1.2. Ma anche queste censure, se potessero esaminarsi, sarebbero inammissibili in quanto:
-) la ricorrente non ha affatto dimostrato di essere avvocato cassazionista, nonostante quanto in contrario risulti dai documenti di pubblico dominio e da specifico precedente di legittimità a lei relativo;
-) il giudizio sulla scusabilità del ritardo è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito;
-) la tardività dell ‘ impugnazione è rilevabile d ‘ ufficio per pacifico principio ( ex multis , Sez. 5 – , Sentenza n. 32527 del 04/11/2022), con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360 bis c.p.c..
Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Poiché la presente decisione è conforme alla proposta di definizione accelerata, la ricorrente va condannata al pagamento della sanzione liquidata come nel
prevista dall ‘ art. 96, comma quarto, c.p.c., dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME ex art. 96, quarto comma, c.p.c. al pagamento in favore della cassa delle ammende la somma di euro 5.000;
(-) ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile