Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi della Sentenza 11780/2024
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è subordinato a rigidi requisiti. Una recente sentenza, la n. 11780 del 2 maggio 2024, ci offre uno spunto per analizzare le conseguenze dell’inammissibilità ricorso, un esito che preclude l’esame nel merito della controversia e comporta specifiche sanzioni economiche per la parte soccombente.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La parte ricorrente, erede di una delle parti originarie del giudizio, ha adito la Suprema Corte per ottenere la riforma della decisione di secondo grado. Le controparti, a loro volta eredi delle altre parti coinvolte, sono state intimate nel procedimento.
Il caso è stato discusso in camera di consiglio, una modalità procedurale più snella rispetto alla pubblica udienza, tipicamente utilizzata per decisioni che appaiono, sin da un primo esame, di facile risoluzione o, appunto, inammissibili.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando in modo lapidario l’inammissibilità del ricorso. Questo tipo di pronuncia non entra nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a una valutazione preliminare, detta ‘in rito’, che accerta la mancanza dei presupposti necessari affinché il giudice possa decidere sulla fondatezza o meno delle censure mosse.
Conseguenze Economiche: il Doppio Contributo Unificato
Una delle implicazioni più rilevanti di questa decisione risiede nell’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia). La norma prevede che, quando un’impugnazione è respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso.
La Corte ha quindi dato atto della sussistenza di tali presupposti, ponendo a carico della ricorrente questo onere economico aggiuntivo, concepito dal legislatore come deterrente contro le impugnazioni meramente dilatorie o palesemente infondate.
Le Motivazioni
Sebbene il testo della sentenza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità, è possibile ipotizzare che il ricorso fosse affetto da vizi procedurali. Generalmente, l’inammissibilità in Cassazione può derivare da molteplici cause, come la mancata esposizione sommaria dei fatti di causa, la formulazione di motivi non conformi ai casi previsti dall’art. 360 c.p.c. (ad esempio, tentare di ottenere un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità), o il mancato rispetto dei termini perentori per l’impugnazione. La decisione della Corte si fonda quindi su una valutazione puramente processuale: il ricorso non superava il vaglio preliminare necessario per poter essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
La sentenza 11780/2024 ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità con requisiti di accesso stringenti. La pronuncia di inammissibilità del ricorso non solo chiude definitivamente la controversia, ma attiva anche un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare l’abuso dello strumento processuale. Per i cittadini e i professionisti, ciò sottolinea l’importanza cruciale di una valutazione attenta e rigorosa dei presupposti di ammissibilità prima di intraprendere il percorso dell’ultimo grado di giudizio, al fine di evitare esiti sfavorevoli e un ingiustificato aggravio di spese.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti formali e procedurali previsti dalla legge per essere giudicato. La causa si chiude con questa pronuncia.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di importo pari a quello già versato all’inizio del procedimento, se dovuto.
Cosa stabilisce l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 citato nella sentenza?
Questa norma prevede l’obbligo, per la parte che ha proposto un’impugnazione poi dichiarata inammissibile (o respinta integralmente o improcedibile), di pagare un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato, raddoppiando di fatto il costo iniziale del procedimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11780 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11780 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7676/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, elett.te domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME quale erede di NOME,
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n.1241/2020 depositata il 24.8.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.4.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Visto l’art. 13, comma 1 -quater del D.P .R. 30 maggio 2002, n.115, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
sì deciso nella camera di consiglio del 16.4.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME